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AS 2021 487

AS 2021 487

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 4 agosto 2021

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:

I Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2021

4 agosto 2021 Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy

1 RS 813.11

2021-2632 RU 2021 487

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2021 487

Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1, nota a piè di pagina

1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura

e l’imballaggio di sostanze e preparati Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si appli- cano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.

N. 2 lett. b

2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati

Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Guide- lines for the Testing of Chemicals) nella versione del 14 giugno 20213; oppure

N. 12

12 Disposizione transitoria della modifica del 4 agosto 2021

Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2021/8494 (17° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i re- quisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 16 dicem- bre 2022.

2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/849, GU L 188 del 28.05.2021, pag. 27. 3 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratuitamente all’indirizzo: www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the- 4 Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27.

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2021 487

Allegato 3 (art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)5

5 Il contenuto dell’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 1° set. 2021, che contiene 211 sostanze e gruppi di sostanze.

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