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AS 2021 498

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica dell’11 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 55 Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport di Macolin Sezione 1: Posizionamento e compiti

Art. 55 Mandato, prestazioni e principi

1 La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) fa parte

dell’UFSPO e fornisce un contributo alla promozione nazionale dello sport e dell’at- tività fisica.

2 Essa fornisce le seguenti prestazioni nel campo delle scienze dello sport:

a. formazione e perfezionamento orientati alla pratica; b. ricerca applicata e sviluppo; c. prestazioni di servizio.

3 Alla SUFSM vige la libertà d’insegnamento e di ricerca.

4 La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con

altre istituzioni svizzere ed estere.

Art. 55a Organizzazione

1 Il direttore dell’UFSPO è l’organo di direzione strategico della SUFSM.

1 RS 415.01

2021-2701 RU 2021 498

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2 Il consiglio consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell’UFSPO nelle que- stioni specifiche alle scuole universitarie.

3 Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.

4 L’UFSPO emana per la SUFSM un regolamento sull’organizzazione.

Art. 55b Comitato consultivo della SUFSM

1 Il DDPS nomina i membri del comitato consultivo della SUFSM per un mandato di

quattro anni. Può prorogare il mandato una volta per ulteriori quattro anni. 2 Per ragioni importanti, esso può destituire membri del comitato consultivo della SUFSM.

Art. 56 Membri della scuola universitaria e loro diritti di partecipazione

1 Sono membri della scuola universitaria:

a. i collaboratori, che comprendono:

1. il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo,

2. il rimanente personale dell’UFSPO, sempre che assuma costantemente

per la SUFSM compiti nell’insegnamento o nella ricerca; b. gli studenti e gli uditori. 2 I membri della scuola universitaria beneficiano di un diritto all’informazione e di un diritto di partecipazione adeguati. 3 La partecipazione del personale di cui al capoverso 1 lettera a è garantita dall’istitu- zione di un’organizzazione dei collaboratori. Questa è composta da un’assemblea dei collaboratori e una rappresentanza dei collaboratori. 4 Al fine di esercitare i propri diritti di partecipazione, gli studenti possono organiz- zarsi in un’associazione studentesca e designarla quale interlocutrice comune rispetto alla SUFSM.

5 L’UFSPO disciplina i dettagli nel regolamento sull’organizzazione.

Art. 57 Insegnamento

1 La SUFSM propone i seguenti livelli di studio nel settore scienze dello sport:

a. ciclo di studio di bachelor (primo livello di studio); b. ciclo di studio di master (secondo livello di studio). 2 Essa può proporre i seguenti perfezionamenti nel campo delle scienze dello sport:

a. cicli di studio di perfezionamento; b. altre proposte di perfezionamento.

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Art. 58 cpv. 1 1 La SUFSM si occupa di ricerca orientata all’applicazione e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport.

Art. 59 Abrogato

Titolo prima dell’art. 60 Sezione 2: Cicli di studio

Art. 60 Ammissione ai livelli di studio 1 Il DDPS definisce le condizioni d’ammissione al ciclo di studio di bachelor confor- memente alla legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordina- mento del settore universitario svizzero (LPSU) e alle sue disposizioni d’esecuzione. I posti di studio sono limitati e vengono attribuiti sulla base dei risultati di un esame attitudinale. 2 Il DDPS definisce le condizioni d’ammissione al ciclo di studio di master confor- memente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU. I posti di studio sono li- mitati e vengono attribuiti sulla base di una procedura di candidatura.

3 Il DDPS stabilisce la procedura d’ammissione.

Art. 61 cpv. 1 1 Il DDPS fissa le tasse per i singoli livelli di studio, i perfezionamenti e le verifiche delle competenze presso la SUFSM.

Art. 62 cpv. 1 e 2 1 I cicli di studio di bachelor preparano gli studenti all’esercizio di un’attività profes- sionale nel campo dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 180 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU3. 2 I cicli di studio di master si basano sui cicli di studio di bachelor e trasmettono conoscenze approfondite e specialistiche in materia di pratica sportiva e di scienze dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 90 o 120 crediti ECTS; questi crediti vengono calcolati conformemente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU.

2 RS 414.20 3 RS 414.20

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Art. 63 Cicli di studio di perfezionamento 1 La SUFSM può proporre cicli di studio di perfezionamento che portano al consegui- mento di uno dei seguenti diplomi: a. Certificate of Advanced Studies (CAS); b. Diploma of Advanced Studies (DAS); c. Master of Advanced Studies (MAS). 2 Sono ammessi ai cicli di studio di perfezionamento i titolari di un diploma di scuola universitaria. 3 Le persone che non sono titolari di un diploma di scuola universitaria possono essere ammesse se sono in grado di provare in altro modo la loro idoneità alla frequenza. 4 Il DDPS disciplina gli indirizzi e le prestazioni di studio dei cicli di studio di perfe- zionamento nonché i requisiti per l’ottenimento del diploma conformemente alle disposizioni d’esecuzione relative alla LPSU4.

Art. 64 Abrogato

Inserire prima del titolo 4

Art. 72a Formazione e perfezionamento degli allenatori

1 L’UFSPO dirige un centro di competenze per la formazione e il perfezionamento

degli allenatori nello sport giovanile di competizione e nello sport di punta. 2 Propone formazioni e perfezionamenti nel settore della formazione degli allenatori.

3 Può vincolare l’ammissione a singole offerte di formazione a qualifiche specifiche ottenute nell’ambito della formazione dei quadri G+S o a qualifiche equivalenti non- ché a un’attività svolta in quel momento nello sport di competizione. 4 Può collaborare con organizzazioni del mondo del lavoro nel settore della forma- zione professionale degli allenatori e con ulteriori istituzioni svizzere o estere nel set- tore della formazione degli allenatori.

Art. 80 cpv. 2 2 L’UFSPO fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all’articolo 57 capoverso 2 con- formemente ai principi dell’articolo 9 della legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua.

4 RS 414.20 5 RS 419.1

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II L’ordinanza del 15 novembre 20176 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è modificata come segue:

Allegato, n. 4

4. Formazione e perfezionamento

Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S max. 140 per giorno ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti di corso nell’ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) Documentazione G+S (manuale completo) 50 a esemplare Documentazione G+S (solo documento di base) 15 a esemplare Documentazione G+S (manuale senza documento 35 a esemplare di base) Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se riti- 25 a esemplare rato presso le federazioni giovanili incaricate della formazione dei quadri Manuale ESA 50 a esemplare Materiale G+S in prestito 0,60 al chilo (lordo) Corsi e moduli della formazione degli allenatori 50–250 per giorno (a seconda di dimensioni e tempo) di corso

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

11 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 415.013

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