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AS 2021 5

AS 2021 5

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 13 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3, 4 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 20202; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp),

Titolo dopo l’art. 27 Capitolo 4a: Provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio

1 Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l’adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

7 Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza COVID-19 RU 2021 5

Allegato alla modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 (cifra II) Allegato 7

Precisazioni mediche sulle malattie che rendono le persone interessate particolarmente a rischio

Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio partico- lare soltanto per determinate categorie di persone adulte. I criteri seguenti si riferi- scono pertanto unicamente a persone adulte.

1. Ipertensione arteriosa

– Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio – Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

2. Malattie cardiovascolari

2.1 Criteri generali

– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-pro BNP – Pazienti con almeno due fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l’ipertensione arteriosa) – Ictus cerebrale pregresso e/o vascolopatia sintomatica – Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR < 60 ml/min)

2.2 Altri criteri

2.2.1 Cardiopatie coronariche

– Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi dodici mesi – Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmaco- logica (indipendentemente da un’eventuale precedente rivascolarizza- zione)

2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

– Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale – Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

Ordinanza COVID-19 RU 2021 5

2.2.3 Insufficienza cardiaca

– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF) – Cardiomiopatie di tutte le eziologie – Ipertensione arteriosa polmonare

2.2.4 Aritmie cardiache

– Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad almeno – Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

2.2.5 Cardiopatie congenite dell’adulto

– Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardio- logo curante

3. Malattie croniche delle vie respiratorie

– Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II–IV – Enfisema polmonare – Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate – Malattie polmonari interstiziali – Cancro attivo ai polmoni – Ipertensione arteriosa polmonare – Malattia vascolare polmonare – Sarcoidosi attiva – Fibrosi cistica – Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.) – Pazienti sottoposti a respirazione artificiale

4. Diabete

– Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8%

5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

– Neutropenia (< 1000 neutrofili/µl) durante ≥ 1 settimana

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– Immunodeficienze ereditarie – Assunzione di medicamenti che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.) – Linfomi aggressivi (tutti i tipi) – Leucemia linfatica acuta – Leucemia mieloide acuta – Leucemia promielocitica acuta – Leucemia prolinfocitica a cellule T – Linfomi primari del sistema nervoso centrale – Trapianto di cellule staminali – Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL)) – Leucemia linfatica cronica – Mieloma multiplo – Anemia falciforme

6. Cancro

– Malattie tumorali in corso di trattamento medico

7. Obesità

– Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a

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Appendice (cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20208 è modificata come segue:

3quater I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20209 hanno diritto all’indennità se non possono essere occupati conformemente all’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve es- sere comprovata mediante un certificato medico. 3quinquies I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA particolarmente a rischio hanno diritto all’indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l’ar- ticolo 27a capoversi 10 e 11 dell’ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

Art. 3 cpv. 5 e 6 5 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater, il diritto nasce nel mo- mento in cui una loro occupazione secondo l’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordi- nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010 risulta impossibile o se in virtù dell’arti- colo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l’abrogazione dell’articolo 27a dell’or- dinanza 3 COVID-19. 6 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quinquies il diritto nasce con l’in- terruzione dell’attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’ar- ticolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

8 RS 830.31 9 RS 818.101.24 10 RS 818.101.24

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2quinquies In deroga al capoverso 2quater, per il calcolo dell’indennità degli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS.