AS 2021 5
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 13 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3, 4 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 20202; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp),
Titolo dopo l’art. 27 Capitolo 4a: Provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio
1 Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l’adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.
7 Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza COVID-19 RU 2021 5
Allegato alla modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 (cifra II) Allegato 7
Precisazioni mediche sulle malattie che rendono le persone interessate particolarmente a rischio
Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio partico- lare soltanto per determinate categorie di persone adulte. I criteri seguenti si riferi- scono pertanto unicamente a persone adulte.
1. Ipertensione arteriosa
– Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio – Ipertensione arteriosa resistente alla terapia
2. Malattie cardiovascolari
2.1 Criteri generali
– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-pro BNP – Pazienti con almeno due fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l’ipertensione arteriosa) – Ictus cerebrale pregresso e/o vascolopatia sintomatica – Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR < 60 ml/min)
2.2 Altri criteri
2.2.1 Cardiopatie coronariche
– Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi dodici mesi – Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmaco- logica (indipendentemente da un’eventuale precedente rivascolarizza- zione)
2.2.2 Malattie delle valvole cardiache
– Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale – Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale
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2.2.3 Insufficienza cardiaca
– Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF) – Cardiomiopatie di tutte le eziologie – Ipertensione arteriosa polmonare
2.2.4 Aritmie cardiache
– Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad almeno – Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale
2.2.5 Cardiopatie congenite dell’adulto
– Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardio- logo curante
3. Malattie croniche delle vie respiratorie
– Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II–IV – Enfisema polmonare – Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate – Malattie polmonari interstiziali – Cancro attivo ai polmoni – Ipertensione arteriosa polmonare – Malattia vascolare polmonare – Sarcoidosi attiva – Fibrosi cistica – Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.) – Pazienti sottoposti a respirazione artificiale
4. Diabete
– Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8%
5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
– Neutropenia (< 1000 neutrofili/µl) durante ≥ 1 settimana
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– Immunodeficienze ereditarie – Assunzione di medicamenti che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.) – Linfomi aggressivi (tutti i tipi) – Leucemia linfatica acuta – Leucemia mieloide acuta – Leucemia promielocitica acuta – Leucemia prolinfocitica a cellule T – Linfomi primari del sistema nervoso centrale – Trapianto di cellule staminali – Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL)) – Leucemia linfatica cronica – Mieloma multiplo – Anemia falciforme
6. Cancro
– Malattie tumorali in corso di trattamento medico
7. Obesità
– Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a
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Appendice (cifra III)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20208 è modificata come segue:
3quater I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20209 hanno diritto all’indennità se non possono essere occupati conformemente all’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve es- sere comprovata mediante un certificato medico. 3quinquies I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA particolarmente a rischio hanno diritto all’indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l’ar- ticolo 27a capoversi 10 e 11 dell’ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.
Art. 3 cpv. 5 e 6 5 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater, il diritto nasce nel mo- mento in cui una loro occupazione secondo l’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordi- nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010 risulta impossibile o se in virtù dell’arti- colo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l’abrogazione dell’articolo 27a dell’or- dinanza 3 COVID-19. 6 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quinquies il diritto nasce con l’in- terruzione dell’attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’ar- ticolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
8 RS 830.31 9 RS 818.101.24 10 RS 818.101.24
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2quinquies In deroga al capoverso 2quater, per il calcolo dell’indennità degli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS.