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AS 2021 50

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Modifica del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta:

I La legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5 5 Per importazione, transito o esportazione illeciti s’intende un’importazione, un tran- sito o un’esportazione che viola una convenzione secondo l’articolo 7 o un provvedi- mento secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a.

Titolo prima dell’art. 4a

Sezione 3: Importazione, transito ed esportazione

Art. 4a Dichiarazione doganale Chiunque importa, fa transitare o esporta beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 deve dichiararlo alla dogana.

Titolo prima dell’art. 5 Abrogato

2021–0227 RU 2021 50

Legge sul trasferimento dei beni culturali RU 2021 50

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, cbis e d, nonché 3 1 Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra dispo- sizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: c. importa, fa transitare o esporta illecitamente beni culturali; cbis. all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false; d. esporta senza autorizzazione beni culturali iscritti nell’Elenco federale. 3 Chi ha agito per mestiere è punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria.

Art. 25 cpv. 3 Abrogato

Art. 28, primo periodo I beni culturali e valori patrimoniali confiscati secondo gli articoli 69–72 del Codice penale3 sono devoluti alla Confederazione. ...

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

3 RS 311.0

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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gen- naio 2021.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2021.

20 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2020 6789

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