AS 2021 500
Regolamento sull’organizzazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Regolamento sull’organizzazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin
del 12 agosto 2021
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO), visto l’articolo 43 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 55a capoverso 4 e 56 capoverso 5 dell’ordinanza del 23 maggio 20122 sulla promozione dello sport, ordina:
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione strutturale della Scuola universi- taria federale dello sport di Macolin (SUFSM), la funzione e i compiti del direttore dell’UFSPO in seno alla SUFSM, del rettore e del comitato consultivo della SUFSM e precisa la partecipazione dei membri della scuola universitaria.
Art. 2 Organi
1 Gli organi della SUFSM sono:
a. il direttore dell’UFSPO; b. il rettore.
2 Nelle questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario il direttore
dell’UFSPO è consigliato dal comitato consultivo della SUFSM.
Art. 3 Organizzazione di dettaglio, competenze e responsabilità Su richiesta del rettore, il direttore dell’UFSPO definisce l’organizzazione di dettaglio della SUFSM nonché le competenze e le responsabilità degli organi e delle altre unità organizzative in seno alla SUFSM.
RS 415.015
2021-2707 RU 2021 500
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Art. 4 Funzione del direttore dell’UFSPO Il direttore dell’UFSPO è l’organo di direzione strategico della SUFSM.
Art. 5 Compiti del direttore dell’UFSPO
1 Il direttore dell’UFSPO ha, in particolare, i seguenti compiti:
a. definire gli obiettivi strategici; b. definire le linee direttive del sistema interno di garanzia della qualità (strategia di garanzia della qualità); c. definire le condizioni quadro in materia di finanze e di personale che assicu- rano un insegnamento, una ricerca e prestazioni di servizio di qualità elevata; d. esercitare la vigilanza sull’adempimento dei compiti della SUFSM. 2 Su richiesta del rettore e dopo avere consultato il comitato consultivo della SUFSM, il direttore dell’UFSPO definisce la strategia di garanzia della qualità.
Art. 6 Funzione del rettore
1 Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.
2 Egli è responsabile della gestione nei confronti del direttore dell’UFSPO.
Art. 7 Compiti del rettore Il rettore ha, in particolare, i seguenti compiti: a. attuare l’orientamento strategico per il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario; b. rappresentare la SUFSM verso l’interno e verso l’esterno; c. assicurare la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dello sviluppo nonché delle prestazioni di servizio.
Art. 8 Nomina del rettore Il rettore è nominato dal direttore dell’UFSPO dopo consultazione del comitato con- sultivo della SUFSM. Per il resto si applicano le disposizioni del diritto del personale della Confederazione.
Art. 9 Funzione e compiti del comitato consultivo della SUFSM Il comitato consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell’UFSPO su questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario riguardanti l’insegnamento, la ricerca e lo sviluppo nonché le prestazioni di servizio, in particolare: a. l’orientamento strategico delle attività specifiche della SUFSM;
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b. il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario; c. la strategia di garanzia della qualità della SUFSM.
Art. 10 Composizione del comitato consultivo della SUFSM Il comitato consultivo della SUFSM è composto da al massimo cinque membri che dispongono di una comprovata esperienza in materia di politica delle scuole universi- tarie nei settori della scienza, della cultura, dell’economia, della società o dello sport.
Art. 11 Nomina e destituzione dei membri del comitato consultivo della SUFSM
1 I membri del comitato consultivo della SUFSM vengono nominati dal capo del Di-
partimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su richiesta del direttore dell’UFSPO; nel comitato è garantita un’adeguata rappresentanza di genere e delle lingue nazionali.
2 Su richiesta del direttore dell’UFSPO, un membro del comitato consultivo della
SUFSM può essere destituito durante il mandato dal capo del DDPS per ragioni im- portanti quali la mancanza di idoneità o gravi irregolarità.
Art. 12 Sedute del comitato consultivo della SUFSM
1 Di norma il comitato consultivo della SUFSM si riunisce quattro volte l’anno.
2 Il direttore dell’UFSPO presiede le sedute e fissa l’ordine del giorno.
3 Il rettore è autorizzato a partecipare alle sedute.
4 Un rappresentante degli studenti e uno del personale sono autorizzati a partecipare alle sedute, sempre che nell’ordine del giorno siano fissati argomenti riguardanti di- rettamente i membri della scuola universitaria.
Art. 13 Indennità dei membri del comitato consultivo della SUFSM 1I membri del comitato consultivo della SUFSM percepiscono un’indennità di
300 franchi per ogni giorno in cui partecipano a una seduta.
2 L’importo dell’indennità non è adattato al rincaro.
3 Non ricevono alcuna indennità i membri impiegati nell’Amministrazione federale.
Art. 14 Diritti di partecipazione dei membri della scuola universitaria 1 I membri della scuola universitaria o le loro associazioni vengono informati e sentiti in tempo utile sulle questioni che li riguardano.
2 Essi possono formulare proposte all’attenzione degli organi della SUFSM.
3 Periodicamente si tengono incontri tra il rettore e i rappresentanti degli studenti e del personale.
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Art. 15 Personale 1 La partecipazione del personale è garantita mediante l’assemblea del personale.
2 L’assemblea del personale si riunisce almeno una volta l’anno quale assemblea ple- naria. 3 L’assemblea del personale designa una rappresentanza del personale. Quest’ultima è composta da sette membri dell’assemblea e si organizza in proprio. Nella sua com- posizione l’assemblea del personale provvede affinché sia garantita un’adeguata rap- presentanza di genere e delle lingue nazionali.
4 Un membro della rappresentanza del personale presiede l’assemblea plenaria.
Art. 16 Studenti 1 La partecipazione degli studenti può essere garantita mediante un’associazione degli studenti. 2 L’associazione degli studenti designa i propri rappresentanti nei confronti della SUFSM.
Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021.
12 agosto 2021 Ufficio federale dello sport: Il direttore, Matthias Remund