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AS 2021 502

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Modifica del 23 agosto 2021

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei con- fronti della Guinea-Bissau è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 24 agosto 2021 alle ore 18.004.

23 agosto 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.231 2 Non pubblicati nella RU. È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.138.3 4 Pubblicazione urgente del 24 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-2683 RU 2021 502

Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau. O RU 2021 502

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