AS 2021 502
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
Modifica del 23 agosto 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 22 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei con- fronti della Guinea-Bissau è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 24 agosto 2021 alle ore 18.004.
23 agosto 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicati nella RU. È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.138.3 4 Pubblicazione urgente del 24 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-2683 RU 2021 502
Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau. O RU 2021 502
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