AS 2021 503
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica dell’11 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modifi- cata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. bbis e bter nonché d ed e note a piè di pagina 4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati in- ternazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti: bbis. regolamento (UE) 2017/22262; bter. regolamento (UE) 2018/12403; d. regolamento (UE) 2019/8174;
1 RS 142.204
2 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
3 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
4 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informa- zione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
2021-2715 RU 2021 503
Entrata e rilascio del visto. O RU 2021 503
e. regolamento (UE) 2019/8185;
Art. 34 cpv. 1 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2017/22266, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e riguardino gli ambiti seguenti: a. le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web (art. 13 par. 7); b. la procedura sostitutiva in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati nonché il sostegno operativo che l’unità centrale ETIAS fornisce in questi casi e i mezzi per fornirlo (art. 13bis par. 3 e 4); c. le prescrizioni riguardanti le informazioni sulla procedura sostitutiva tra- smesse dalla Commissione europea qualora l’inserimento dei dati sia tecnica- mente impossibile o in caso di guasto del sistema centrale dell’EES (art. 21 par. 2); d. lo sviluppo e l’assistenza tecnica del sistema di ingressi/uscite (art. 36); e. le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell’EES (art. 50 par. 4); f. le specifiche e le condizioni per il sito web che contiene informazioni sull’EES (art. 50 par. 5); g. le specifiche della soluzione tecnica per la compilazione di statistiche (art. 72 par. 8).
Art. 34a cpv. 1 lett. a, abis e jbis nonché 2 lett. abis 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/12408, sempreché gli atti di esecuzione siano stati emanati sulla base degli arti- coli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA9 e riguardino gli ambiti se- guenti:
5 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag-
gio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.
6 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. bbis.
7 RS 172.010
8 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. bbis.
9 RS 172.010
2/4
Entrata e rilascio del visto. O RU 2021 503
a. la definizione delle modalità tecniche per la conservazione dei dati (art. 11 par. 10); abis. un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un intermedia- rio commerciale (art. 15 par. 5); jbis. il sostegno operativo che l’unità centrale ETIAS fornisce in questi casi ai vet- tori e i mezzi per fornirlo (art. 46 par. 5); 2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240, sempreché gli atti delegati siano stati emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti: abis. la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informa- zione dell’UE consultati (art. 11 par. 9);
Art. 34c cpv. 1 lett. c e d 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/81710 e (UE) 2019/81811, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA12, gli atti di esecuzione siano stati emanati sulla base degli articoli e dei paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti: c. i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell’Eurodac, nell’ECRIS-TCN, nel BMS e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici (art. 37 par. 4); d. l’istituzione e lo sviluppo di un formato universale dei messaggi per definire le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni (art. 38 par. 3).
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. d.
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. e.
12 RS 172.010
3/4
Entrata e rilascio del visto. O RU 2021 503
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.
11 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4/4