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AS 2021 504

Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Modifica dell’11 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20131 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 1–4 note a piè di pagina

1 La presente ordinanza disciplina:

bbis. la competenza per concludere trattati di portata limitata in relazione con i se- guenti regolamenti:

1. regolamento (UE) 2018/18612,

2. regolamento (UE) 2018/18623,

1 RS 362.0

2 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

3 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

2021-2714 RU 2021 504

Ordinanza N-SIS RU 2021 504

3. regolamento (UE) 2019/8174,

4. regolamento (UE) 2019/8185,

1 Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati in- ternazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a LOGA6 e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei rego- lamenti (UE) 2019/8177 e (UE) 2019/8188 e disciplinino: a. le modalità tecniche dei profili degli utenti del portale di ricerca europeo (ESP; art. 8 par. 2 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); d. la procedura tecnica di consultazione da parte dell’ESP dei sistemi d’informa- zione Schengen/Dublino e delle loro componenti, dei dati Europol e delle ban- che dati Interpol e il formato delle risposte dell’ESP (art. 9 par. 7 dei regola- menti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); e. i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle pre- stazioni del servizio comune di confronto biometrico (sBMS; art. 13 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); f. le specifiche della soluzione tecnica per gestire le richieste di accesso dell’utente e agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell’elaborazione delle relazioni e delle statistiche (art. 74 par. 10 del regolamento [UE] 2019/

818 e art. 78 par. 10 del regolamento [UE] 2019/817).

2 È competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempre che gli atti delegati siano stati emanati sulla base dell’articolo 39 paragrafo 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e disci- plinino le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili all’archivio.

4 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

5 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informa- zione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1. 6 RS 172.010

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 3

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 4

Ordinanza N-SIS RU 2021 504

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

11 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza N-SIS RU 2021 504

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