AS 2021 510
Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
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Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)
Modifica del 18 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capo- verso 2, e 50e capoverso 7 della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi (LPM); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale,
Art. 3 cpv. 1 1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confe- derazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.
Art. 4 cpv. 3 3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle domande di registrazione internazionale ai sensi degli articoli 50d e 50e LPM.
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Art. 4a Sostituzione di parte Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, le regole pre- viste nell’articolo 83 del Codice di procedura civile4 si applicano per analogia.
Art. 8 cpv. 1 1 Per il deposito deve essere utilizzato un modulo autorizzato dall’IPI oppure un modulo conforme al regolamento d’esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 20065 sul diritto dei marchi.
Art. 22 cpv. 3 3 Nella sua prima risposta, purché sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni dal termine di opposizione, o in caso di opposizione, dalla fine della procedura di opposizione, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio da parte dell’opponente secondo l’articolo 12 capoverso 1 LPM.
Art. 24e cpv. 2 2 Se una causa diviene priva d’oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o con il versamento di un’indennità, la metà della tassa della procedura di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 33b della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA), la tassa è restituita inte- gralmente.
Titoli prima dell’art. 47 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 47 cpv. 2 e 2bis 2 La domanda deve essere presentata sul modulo dell’Ufficio internazionale dell’Or- ganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o su un modulo autoriz- zato dall’IPI. 2bis Se una domanda formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.
Art. 50 cpv. 1 1 Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell’articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha pubblicato il mar- chio nel proprio organo di pubblicazione.
4 RS 272 5 RS 0.232.112.11 6 RS 172.021
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Titoli prima dell’art. 52p Capitolo 6b: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale o modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica svizzera
Art. 52p Deposito della domanda 1 La domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine si trova sul territorio svizzero deve essere inoltrata all’IPI.
2 La domanda deve essere presentata sul modulo dell’Ufficio internazionale
dell’OMPI o su un modulo autorizzato dall’IPI.
3 Essa deve essere presentata in francese.
4 L’IPI tiene un fascicolo per ogni domanda.
Art. 52q Esame della domanda 1 L’IPI decide in merito alla conformità della domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale alle esigenze previste nella LPM, nella presente ordinanza o nell’Atto di Ginevra e nel suo regolamento d’esecuzione. 2 Se una domanda non soddisfa le esigenze o se le tasse prescritte non sono state pagate, l’IPI impartisce al richiedente un termine per correggere il difetto. 3 Se il difetto non è corretto entro il termine impartito, la domanda è respinta. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.
Sezione 2: Rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera e garanzie rispetto ad altri diritti
Art. 52r 1 Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all’articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da: a. una parte ai sensi della PA7; b. un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzial- mente omonima di un’entità geografica cantonale o di una denominazione tra- dizionale utilizzata in Svizzera. 2 Esse devono essere presentate all’IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI. Il
7 RS 172.021
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termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’Uf- ficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.
3 Gli articoli 20 – 24 si applicano per analogia.
4 L’IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 60b Disposizione transitoria della modifica del 18 agosto 2021 L’IPI pubblica nel Foglio federale, fintanto che l’organo di pubblicazione dell’OMPI non è operativo, le registrazioni internazionali di denominazioni d’origine o di indi- cazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.
18 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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