AS 2021 513
AS 2021 513
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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2
2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:
a. i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvi- gionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea; e b. unitamente ai contributi al fondo di garanzia ammontino almeno a 7 franchi per 100 kg lordi.
2bis L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 LAP3, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea.