Lexipedia

AS 2021 513

AS 2021 513

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 25 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:

a. i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvi- gionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea; e b. unitamente ai contributi al fondo di garanzia ammontino almeno a 7 franchi per 100 kg lordi.

2bis L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 LAP3, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea.

AS 2021 513 | Lexipedia | Lexipedia