Lexipedia

AS 2021 515

Accordo amministrativo del 1° ottobre 2018 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina

Concluso il 1° ottobre 2018 Entrato in vigore il 1° settembre 2021

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero delle Finanze, In applicazione dell’articolo 29 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina1, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 29 numero 2 della Convenzione:

1. nella Bosnia ed Erzegovina

1.1. nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina

1.1.1. per l’assicurazione pensioni e invalidità, l’ente per l’assicurazione

pensioni e invalidità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina;

RS 0.831.109.191.11 1 RS 0.831.109.191.1

2021-2682 RU 2021 515

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

1.1.2. – per l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria, l’ente per l’assicurazione malattie e la riassicurazione della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, – per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’ente per l’assicurazione pensioni e invalidità della Federazione di Bo- snia ed Erzegovina;

1.1.3. per il sostegno finanziario per il congedo maternità e gli assegni

per figli, gli enti cantonali competenti per la protezione dell’infan- zia;

1.2. nella Repubblica Serba

1.2.1. per l’assicurazione pensioni e invalidità, il Fondo per l’assicura-

zione pensioni e invalidità della Repubblica Serba; 1.2.2. – per l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria, il Fondo per l’assicurazione malattie della Repubblica Serba, – per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Fondo per l’assicurazione pensioni e invalidità della Repubblica Serba;

1.2.3. per il sostegno finanziario per il congedo maternità e gli assegni

per figli, il Fondo pubblico per la protezione dell’infanzia della Repubblica Srpska;

1.3. nel distretto di Brčko di Bosnia ed Erzegovina

1.3.1. per l’assicurazione malattie e la protezione sanitaria, il Fondo per

l’assicurazione malattie del distretto di Brčko;

1.3.2. per la protezione dell’infanzia, il sostegno finanziario per il con-

gedo maternità e gli assegni per figli, il Dipartimento per la sanità e altri servizi pubblici in seno al governo del distretto di Brčko;

2. in Svizzera

2.1. per l’assicurazione malattie, l’Istituzione comune LAMal a Soletta;

2.2. per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la Cassa

svizzera di compensazione a Ginevra (qui di seguito denominata «Cassa svizzera di compensazione»);

2.3. per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali

nonché contro le malattie professionali, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (qui di seguito denominato «INSAI»); e

2.4. per gli assegni familiari, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a

Berna.

Art. 3 (1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organi- smi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applica- zione della Convenzione e del presente Accordo.

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

(2) Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo, gli orga- nismi di collegamento concordano per quanto possibile misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Art. 4 (1) Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 primo periodo della Convenzione, le isti- tuzioni dello Stato contraente le cui norme giuridiche restano applicabili, indicate nel paragrafo 2, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottoposta a tali norme giuridiche. (2) L’attestazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata sull’apposito modulo:

1. nella Bosnia ed Erzegovina, dall’istituzione competente per l’assicurazione

malattie e dall’autorità competente per il lavoro e la politica sociale;

2. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. (3) Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell’attestazione all’autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se approva la domanda, detta autorità si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità dell’altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.

Art. 5 (1) Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 paragrafi 2 e 3 della Con- venzione, i lavoratori comunicano la loro scelta:

1. se sono impiegati in Bosnia ed Erzegovina, alla Cassa federale di compensa-

zione a Berna e all’agenzia di Berna dell’INSAI;

2. se sono impiegati in Svizzera, all’autorità competente in Bosnia ed Erzego-

vina. (2) Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 paragrafi 2 e 3 della Convenzione op- tano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano loro un’attestazione da cui risulta che sono sot- toposti a queste norme giuridiche. L’attestazione va inoltrata agli organi competenti dello Stato contraente in cui sono occupati.

Art. 6 Nei casi di cui all’articolo 9 della Convenzione, le persone interessate si annunciano all’istituzione competente dello Stato in cui sono occupate, sia quando le persone

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

menzionate nell’articolo 9 paragrafo 1 iniziano la loro attività lucrativa oppure quan- do entra in vigore la Convenzione, se in quel momento esercitano già un’attività lu- crativa ma non sono assicurate.

Art. 7 Nei casi di cui all’articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate si annunciano alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità

Art. 8 (1) Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 13 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale richiede d’affi- liarsi un’attestazione che indichi la data dell’uscita dall’assicurazione malattie della Bosnia ed Erzegovina nonché i periodi d’assicurazione ivi compiuti. (2) L’attestazione è rilasciata dall’istituzione competente per l’assicurazione malattie della Bosnia ed Erzegovina su istanza del richiedente. Se questi non è in possesso dell’attestazione, per ottenerla l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi, direttamente oppure tramite l’Ufficio federale delle assi- curazioni sociali, alle istituzioni competenti per l’assicurazione malattie della Bosnia ed Erzegovina.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso

Art. 9 (1) Le persone residenti in Bosnia ed Erzegovina che chiedono prestazioni dell’as- sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità presentano la loro richiesta direttamente all’organismo di collegamento menzionato all’articolo 2 nu- mero 1.1.1 o 1.2.1. (2) Le persone residenti in Svizzera che chiedono prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità o i superstiti in virtù delle leggi in materia di assicurazioni sociali della Bosnia ed Erzegovina inoltrano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. (3) Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni dell’assicura- zione per la vecchiaia, l’invalidità o i superstiti in virtù delle leggi in materia di assi- curazioni sociali della Bosnia ed Erzegovina oppure dell’assicurazione svizzera per la

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

vecchiaia, i superstiti o l’invalidità si rivolgono, direttamente o tramite uno degli or- ganismi di collegamento, all’istituzione competente. (4) Per le richieste di prestazioni devono essere utilizzati i moduli previsti dall’arti- colo 3 paragrafo 1. (5) L’organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali allegati. Trasmette quindi la richiesta con i documenti e gli atti allegati all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Quest’organismo può chie- dere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppure di- rettamente ai richiedenti, ai loro datori di lavoro o ad altre istituzioni.

Art. 10 (1) Quando, in virtù dell’articolo 19 paragrafi 3 e 5 della Convenzione, i cittadini della Bosnia ed Erzegovina o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro con- temporaneamente l’importo che sarebbe loro eventualmente versato al posto della ren- dita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi di assicurazione consi- derati. (2) L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. (3) Se l’avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa sviz- zera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

Art. 11 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Art. 12 Le prestazioni sono versate direttamente all’avente diritto tramite l’istituzione debi- trice di prestazioni entro i termini previsti dalle norme giuridiche a essa applicabili.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 13 (1) Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Bosnia ed Erzegovina dall’autorità competente per l’assicu- razione malattie e in Svizzera dall’INSAI, a condizione che il richiedente comprovi il suo diritto alle prestazioni.

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

(2) Se il richiedente non dispone di alcuna attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni, l’istituzione del luogo di dimora chiede all’istituzione competente di in- viarle tale attestazione.

Art. 14 Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituzione com- petente rilascia all’assicurato un’attestazione sul suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della dimora. Quest’attestazione può essere inviata anche all’istituzione del luogo di dimora.

Art. 15 Gli importi dovuti dalle istituzioni degli Stati contraenti in virtù dell’articolo 23 della Convenzione sono rimborsati separatamente per ogni singolo caso, su presentazione di un conteggio dettagliato corredato degli atti medici, al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della domanda di rimborso.

Art. 16 (1) Le persone residenti in Bosnia ed Erzegovina che richiedono prestazioni secondo le norme giuridiche svizzere in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale inoltrano la loro richiesta direttamente al competente assicuratore sviz- zero contro gli infortuni. La richiesta può essere inoltrata anche all’istituzione com- petente per l’assicurazione contro gli infortuni della Bosnia ed Erzegovina. Quest’ul- tima la trasmette al competente assicuratore contro gli infortuni tramite l’organismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 numero 1.1.2 o 1.2.2 e l’INSAI. (2) Le persone residenti in Svizzera che richiedono prestazioni secondo le norme giu- ridiche della Bosnia ed Erzegovina in seguito a un infortunio sul lavoro o a una ma- lattia professionale inoltrano la loro richiesta, direttamente o tramite l’INSAI, all’or- ganismo di collegamento menzionato nell’articolo 2 numero 1.1.2 o 1.2.2. Se neces- sario, quest’ultimo la trasmette all’istituzione competente per l’assicurazione contro gli infortuni della Bosnia ed Erzegovina.

Art. 17 L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici.

Art. 18 (1) Le persone residenti in Bosnia ed Erzegovina possono presentare opposizione contro le decisioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso il medesimo e interporre ricorso contro le decisioni su opposizione presso il tribunale cantonale delle assicurazioni menzionato nei rimedi giuridici. Contro la sentenza emanata dal tribunale cantonale delle assicurazioni si può interporre un ricorso in materia di diritto pubblico presso la Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi devono essere presentati direttamente o tramite gli organismi

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

di collegamento menzionati nell’articolo 2 numero 1.1.2. o 1.2.2. In quest’ultimo caso l’organismo di collegamento interessato deve annotare la data di ricevimento sull’atto scritto. (2) Le persone residenti in Svizzera possono presentare opposizione contro le deci- sioni delle competenti istituzioni della Bosnia ed Erzegovina presso le medesime e interporre ricorso contro le decisioni su opposizione presso il competente tribunale della Bosnia ed Erzegovina. Le opposizioni e i ricorsi devono essere inoltrati diretta- mente oppure tramite l’INSAI. In quest’ultimo caso l’istituto deve annotare la data di ricevimento sull’atto scritto.

Art. 19 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non pro- fessionali coperti dalle norme giuridiche svizzere.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 20 Nei casi menzionati nell’articolo 35 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo l’intero importo del credito, a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.

Art. 21 Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si scambiano ogni anno civile le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applica- zione della Convenzione. Tali statistiche, suddivise per tipo di prestazione, danno in- dicazioni sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 22 (1) I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’isti- tuzione competente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti od obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e alle dispo- sizioni della Convenzione. (2) Le istituzioni si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica ai sensi del paragrafo 1 loro comunicata.

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con la Bosnia ed Erzegovina RU 2021 515

Art. 23 (1) Su richiesta, l’istituzione di uno degli Stati contraenti trasmette gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutta la documentazione medica di cui dispone in relazione all’invalidità della persona che ha richiesto una prestazione o ne beneficia. (2) Se l’istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l’istituzione dell’altro Stato con- traente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede l’interessato conforme- mente alle norme giuridiche cui è soggetta e a spese dell’istituzione richiedente. (3) Le spese menzionate nel paragrafo 2 vengono rimborsate su presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di colle- gamento.

Art. 24 Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collega- mento di questo Stato contraente di procedere ad esami medici o di fornire altre infor- mazioni richieste dalle proprie norme giuridiche. L’istituzione competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.

Art. 25 Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.

Art. 26 (1) Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e rimane valido per la sua stessa durata. (2) Il presente Accordo amministrativo può essere completato o modificato di co- mune accordo dalle competenti autorità dei due Stati contraenti.

Fatto a Sarajevo, il 1° ottobre 2018, in quattro originali, in lingua tedesca e nelle lin- gue ufficiali della Bosnia ed Erzegovina (bosniaco, croato, serbo), tutti i testi facenti parimenti fede.

Per l’autorità competente Per le autorità competenti della Confederazione Svizzera: della Bosnia ed Erzegovina: Andrea Rauber Saxer Adil Osmanovic

Accordo amministrativo del 1° ottobre 2018 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina | Lexipedia | Lexipedia