AS 2021 522
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 1° settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 2 2 Previa consultazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) aggiorna costantemente l’allegato 5.
Art. 23 cpv. 2, 3, frase introduttiva e 4 2 Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFI aggiorna di conseguenza l’allegato 5. 3 Il DFI può inserirvi i certificati di altri Stati se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: 4 Il DFI cancella dall’elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni.
Art. 33 Aggiornamento degli allegati 1–4 Previa consultazione del DFF e del DFAE, il DFI aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l’interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e il riconoscimento internazio- nale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.
1 RS 818.102.2
2021-2802 RU 2021 522
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 522
II La presente ordinanza entra in vigore il 7 settembre 2021.
1° settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr