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AS 2021 528

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo)

Modifica del 30 agosto 2021

La Direzione scolastica del PF di Zurigo ordina:

I L’ordinanza del 26 marzo 20131 sulla formazione continua al PF di Zurigo è modifi- cata come segue:

Art. 4 Competenze e organizzazione 1 La Direzione scolastica approva i regolamenti e i business plan dei programmi di formazione continua. 2 Il rettore decide in merito all’ammissione dei candidati ai programmi di formazione continua su richiesta delle direzioni dei programmi.

3 Ogni programma di formazione continua si svolge sotto la responsabilità di una

direzione di programma. La direzione è competente per: a. la selezione preliminare dei candidati; b. lo svolgimento del programma; c. la gestione dei fondi; d. la garanzia della qualità in collaborazione con i servizi accademici del PF di Zurigo; e. la stesura di rapporti. 4 La competenza per gli altri corsi di formazione continua spetta rispettivamente ai dipartimenti, agli istituti e ai professori del PF di Zurigo che li organizzano. 5 I servizi accademici del PF di Zurigo coordinano e sostengono tutti i corsi di forma- zione continua del PF di Zurigo. Sono sottoposti all’autorità del rettore.

1 RS 414.134.1

2021-2875 RU 2021 528

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2021 528

Art. 9 Ammissione 1 Per l’ammissione a un programma master della formazione continua universitaria è richiesto: a. un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o b. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente. 2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere am- messo a determinati programmi master anche chi possiede una delle seguenti qualifi- che nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche sup- plementari negli ambiti specifici corrispondenti: a. un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o b. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente. 3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’espe- rienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti. 4 Il numero dei partecipanti a un programma master può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. Nel caso dei programmi master interdisciplinari è inoltre data importanza a un’adeguata composizione del gruppo di partecipanti. 5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regola- mento di studio del programma master corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo. 6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma master.

Art. 9a Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione 1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo. 2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscri- zione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

Art. 13 Ammissione

1 Per l’ammissione a un programma DAS o CAS è richiesto:

a. un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o b. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2021 528

2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere am- messo a determinati programmi DAS o CAS anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti: a. un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o b. un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente. 3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’espe- rienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.

4 Il numero dei partecipanti a un programma DAS o CAS può essere limitato se le

risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali espe- rienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. 5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regola- mento di studio del programma DAS o CAS corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo. 6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma DAS o CAS.

Art. 13a Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione 1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo. 2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscri- zione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

Art. 23 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

30 agosto 2021 In nome della Direzione scolastica: Il presidente, Joël Mesot La segretaria generale, Katharina Poiger Ruloff

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