AS 2021 531
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
Conclusi a Washington il 16 gennaio 2020 Approvati dall’Assemblea federale il 10 settembre 20201 Adesione della Svizzera notificata il 15 settembre 2020 Entrati in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2021
Preambolo Alfine di consentire al Fondo monetario internazionale («Fondo») di svolgere più efficacemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, un certo numero di Paesi dotati della capacità finanziaria indispensabile a sostenere il sistema monetario internazionale ha convenuto di mettere a disposizione del Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente decisione, risorse fino a concorrenza di un determinato importo. Poiché il Fondo è finanziato mediante quote, gli accordi di credito messi a disposizione conformemente alla presente decisione sono sollecitati soltanto se il totale delle quote è insufficiente per prevenire o per far fronte a un deterioramento del sistema monetario internazionale. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti regole e condizioni in base all’articolo VII sezione 1 i) dello Sta-
Art. 1 Definizioni a) I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente: i) «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di pre- lievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un accordo di credito; ii) «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale; iii) «credito disponibile»: impegno di un partecipante al netto degli averi già im- pegnati o ritirati; iv) «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito; v) «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di credito;
RS 0.941.16 1 RU 2021 530 2 RS 0.979.1
2021-0438 RU 2021 531
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
vi) «accordi di credito»: impegno di mettere risorse a disposizione del Fondo se- condo le regole e le condizioni della presente decisione; vii) «valuta effettivamente convertibile»: una valuta inclusa nel piano delle tran- sazioni finanziarie del Fondo ai fini di trasferimento; viii) «traente»: Stato membro che acquista la valuta mutuata dal conto delle risorse generali del Fondo; ix) «indebitamento del Fondo»: importo che esso si è impegnato a rimborsare in virtù di un accordo di credito; x) «Stato membro»: uno Stato membro del Fondo; xi) «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante; xii) «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questo Stato membro; xiii) «Stato membro partecipante»: Stato membro che ha concluso un accordo di credito con il Fondo. b) Ai fini della presente decisione, l’autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority, «HKMA») è ritenuta l’istituzione dello Stato membro i cui ter- ritori includono Hong Kong, fermo restando che: i) i prestiti della HKMA e i versamenti del Fondo alla HKMA nel quadro della presente decisione sono effettuati, in linea di massima, nella valuta degli Stati Uniti d’America, a meno che il Fondo e la HKMA concordino una valuta di un altro Stato membro; ii) i riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve agli articoli 5 c), 6 b) e c), 7 a) e 11 e) sono intesi come riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve di Hong Kong. La HKMA non ha diritto di voto per quanto riguarda le proposte di attivazione ai sensi dell’arti- colo 5 c), nell’ambito di un piano di mobilizzazione di risorse ai sensi dell’ar- ticolo 6 b) o di una richiesta di fondi ai sensi dell’articolo 7 a), ed è esclusa dalle richieste di fondi ai sensi dell’articolo 6 c) se al momento della vota- zione, dell’accettazione del piano di mobilizzazione di risorse o della formu- lazione della richiesta di fondi comunica al Fondo che Hong Kong, in consi- derazione della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve, non può adempiere richieste di fondi conforme- mente ai suoi accordi di credito; iii) conformemente all’articolo 13 c) la HKMA è autorizzata a esigere il rimborso
anticipato dei crediti che le sono stati trasferiti se il Fondo ritiene che la situa- zione della bilancia dei pagamenti di Hong Kong al momento del trasferi- mento sia sufficientemente solida da giustificare questo diritto.
Art. 2 Accordi di credito a) Lo Stato membro o istituzione che aderisce alla presente decisione si impegna a mettere a disposizione del Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
decisione, un importo massimo pari all’importo espresso in diritti speciali di prelievo indicato nell’allegato I alla presente decisione («allegato I»). Tale importo può essere modificato di volta in volta per tenere conto delle modifiche degli accordi di credito che risultano dall’applicazione degli articoli 3 b), 4, 15 b), 16, 17 e 19 b). b) Sempreché non sia così stabilito dall’articolo 1 b) i) o da una convenzione contra- ria con il Fondo, i prestiti accordati al Fondo in virtù della presente decisione sono espressi nella valuta del partecipante. Gli accordi ai sensi del presente articolo con- cernenti l’utilizzazione della valuta di un altro membro necessitano del consenso dei membri la cui valuta è utilizzata.
Art. 3 Adesione a) Tutti gli Stati membri e le istituzioni che figurano nell’allegato I come nuovi mem- bri possono aderire alla presente decisione conformemente all’articolo 3 c). b) Tutti gli Stati membri o le istituzioni che non figurano nell’allegato I possono chie- dere l’adesione in ogni momento. Gli Stati membri o le istituzioni che desiderano diventare partecipanti devono, dopo consultazione con il Fondo, comunicare a quest’ultimo la loro disponibilità di aderire alla presente decisione. Se il Fondo e un gruppo di partecipanti che complessivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito vi acconsentono, tali Stati membri o istituzioni possono aderirvi conformemente ai termini dell’articolo 3 c). Comunicando la sua disponibilità di ade- rire conformemente ai termini dell’articolo 3 b), lo Stato membro o l’istituzione spe- cificherà l’importo, espresso in diritti speciali di prelievo, dell’accordo di credito che è disposto a concludere; tale importo non può tuttavia essere inferiore all’accordo di credito del partecipante con l’accordo di credito più esiguo. L’ammissione di un nuovo partecipante comporta una riduzione proporzionale degli accordi di credito di tutti i partecipanti precedenti che presentano accordi di credito superiori a quello del partecipante con l’accordo di credito più esiguo. L’ammontare complessivo di tale riduzione proporzionale degli accordi di credito dei partecipanti corrisponde all’im- porto dell’accordo di credito del nuovo partecipante, al netto di un eventuale aumento di tutti gli accordi di credito deciso conformemente ai termini dell’articolo 4 a), pur- ché nessun accordo di credito di un partecipante sia inferiore all’importo minimo sta- bilito nell’allegato I. c) Lo Stato membro o l’istituzione che aderisce alla presente decisione deposita presso il Fondo uno strumento indicante che vi ha aderito conformemente alla legisla- zione del suo Paese e che ha preso tutte le misure necessarie per adempiere le regole e le condizioni della presente decisione. Con il deposito di tale strumento, lo Stato membro o l’istituzione diventerà partecipante a contare dalla data del deposito.
Art. 4 Modificazioni degli importi degli accordi di credito a) Se uno Stato membro o un’istituzione è autorizzato ad aderire alla presente deci- sione conformemente all’articolo 3 b), il Fondo può aumentare l’importo globale de- gli accordi di credito previo consenso dei partecipanti i cui accordi di credito rappre- sentano complessivamente l’85 per cento del totale; tale aumento non deve tuttavia superare l’importo dell’accordo di credito del nuovo partecipante.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
b) Se le circostanze lo giustificano, gli importi degli accordi di credito dei singoli partecipanti possono di volta in volta essere riveduti e modificati con il consenso del Fondo e dei partecipanti che complessivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito, compresi i partecipanti i cui accordi di credito sono stati modi- ficati. La presente disposizione può essere modificata soltanto con il consenso di tutti i partecipanti.
Art. 5 Periodo di attivazione a) Se, dopo consultazione con i Direttori esecutivi e con i partecipanti, il Direttore generale ritiene che le risorse del Fondo per la concessione ai partecipanti di crediti attinti dal conto delle risorse generali debbano essere aumentate per prevenire o per far fronte ad un deterioramento del sistema monetario internazionale, il Direttore ge- nerale può proporre l’introduzione di un periodo di attivazione durante il quale il Fondo può: i) assumere obblighi secondo gli accordi del Fondo, per i quali può rivolgere ai partecipanti richieste di fondi conformemente ai loro accordi di credito; ii) finanziare acquisti diretti mediante richieste di fondi ai partecipanti confor- memente ai loro accordi di credito, purché il periodo di attivazione non superi sei mesi e purché l’importo coperto mediante le richieste di fondi per il finan- ziamento dei crediti secondo gli accordi e degli acquisti diretti non superi l’im- porto massimo indicato nella proposta. La proposta di introduzione di un periodo di attivazione comprende indicazioni su: i) il volume complessivo dei potenziali accordi del Fondo ancora in discussione; ii) l’equilibrio tra accordi che verranno presumibilmente conclusi e accordi pre- ventivi previsti; iii) il fabbisogno supplementare di finanziamento che, secondo il Direttore gene- rale, può verificarsi durante il periodo di attivazione proposto; iv) la combinazione di quote e di risorse provenienti dai Nuovi accordi di credito («NAC») per acquisti operati mediante il conto delle risorse generali dopo approvazione del periodo di attivazione. Durante il periodo di attivazione le indicazioni sono aggiornate trimestralmente. b) Se non vi è unanimità in merito alla questione della disponibilità ad accettare la proposta del Direttore generale di introdurre un periodo di attivazione ai sensi dell’ar- ticolo 5 a), i partecipanti decideranno in sede di votazione. Una decisione favorevole esige la maggioranza dell’85 per cento di tutti gli accordi di credito dei partecipanti aventi diritto di voto. La decisione è comunicata al Fondo. c) Il partecipante non ha diritto di voto se, al momento della decisione sulla proposta di introdurre un periodo di attivazione, la sua valuta, in considerazione della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve, non è inclusa nel
piano delle transazioni finanziarie per scopi di trasferimento. d) Il periodo di attivazione è introdotto soltanto se è stato accettato dai partecipanti ai sensi dell’articolo 5 b) e approvato dal Consiglio esecutivo.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 6 Piani di mobilizzazione di risorse e richieste di fondi a) Per il finanziamento di acquisti diretti durante un periodo di attivazione e di crediti conformemente agli accordi approvati per il periodo di attivazione si possono effet- tuare richieste di fondi nel quadro degli accordi di credito dei singoli partecipanti e più precisamente in base ai piani di mobilizzazione di risorse che il Consiglio esecu- tivo approva in concomitanza con il piano delle transazioni finanziarie del Conto delle risorse generali. Tale approvazione avviene di regola trimestralmente quando i NAC sono attivati, e per un periodo massimo di sei mesi quando i NAC non sono attivati. I piani di mobilizzazione di risorse indicano per ogni partecipante l’importo massimo delle possibili richieste di fondi durante il periodo utile. Il Consiglio esecutivo può modificare il piano in ogni momento per rettificare l’importo massimo e il periodo delle richieste di fondi. Per principio il piano di mobilizzazione di risorse prevede l’assegnazione degli importi massimi ai partecipanti in modo tale che i loro crediti disponibili corrispondano proporzionalmente al volume dei loro accordi di credito. b) I partecipanti non sono inseriti nel piano di mobilizzazione di risorse se non vi figurano in considerazione della situazione attuale e prevedibile della loro bilancia dei pagamenti e delle riserve e se il Direttore generale non propone di inserirli nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa nel piano delle transazioni finanziarie a scopi di tra- sferimento. c) Durante il periodo di un piano di mobilizzazione di risorse il Direttore generale rivolge richieste di fondi ai partecipanti, tenendo debitamente conto dell’obiettivo dell’articolo 6 a) di ottenere dai partecipanti obblighi corrispondenti al volume dei loro accordi di credito. La richiesta di fondi non interessa i partecipanti inseriti nel piano di mobilizzazione di risorse la cui valuta non è inclusa nel piano delle transa- zioni finanziarie a scopi di trasferimento in considerazione della situazione della loro bilancia dei pagamenti e delle riserve nel periodo corrispondente. d) Se il Fondo effettua richieste di fondi ai sensi dell’articolo 6 il partecipante deve eseguire prontamente il trasferimento corrispondente.
Art. 7 Procedura in caso di richieste speciali di fondi a) Le richieste di fondi ai sensi dell’articolo 11 e) possono essere formulate in ogni momento tenendo conto dell’obiettivo stabilito nell’articolo 6 a) di ottenere dai parte- cipanti obblighi che corrispondano al volume dei loro accordi di credito, sempreché tali richieste non siano rivolte a un partecipante che a motivo della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve non figura nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa nel piano delle transazioni finanziarie ai fini del trasferi- mento e non è stato proposto a tale fine dal Direttore generale; oppure, qualora il membro sia stato incluso nel piano delle transazioni finanziarie, se la sua valuta non è utilizzata per trasferimenti secondo il piano a motivo della situazione della sua bi- lancia dei pagamenti e delle riserve al momento della richiesta di fondi. Le richieste di fondi ai sensi del presente articolo 7 a) non sottostanno alle procedure stabilite negli articoli 5 o 6. b) Le richieste di fondi ai sensi dell’articolo 23 possono essere effettuate in ogni mo- mento e non sottostanno alle procedure stabilite negli articoli 5 o 6.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
c) Se il Fondo effettua richieste di fondi ai sensi del presente articolo, il partecipante deve eseguire speditamente il trasferimento corrispondente.
Art. 8 Forma e attestazione del debito a) Il credito di un partecipante nei confronti del Fondo, aperto in seguito a richieste di fondi conformemente alla presente decisione, sussiste sotto forma di prestito al Fondo dal momento in cui il Fondo emette su richiesta del partecipante uno o più titoli di credito per l’importo della richiesta di fondi che gli è stata indirizzata e il parteci- pante lo acquista («titolo di credito» o «titoli di credito»); essi comprendono le mede- sime condizioni materiali dei prestiti concessi conformemente alla presente decisione e sottostanno alle Condizioni generali d’affari per i NAC dell’allegato II della presente decisione («CGA»). Le CGA possono essere modificate mediante decisione del Fondo con il consenso dei partecipanti che complessivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito, purché la modifica delle CGA corrisponda alle condizioni della presente decisione. Le CGA modificate si applicano a contare dalla loro entrata in vigore a tutti i titoli di credito esigibili emessi conformemente alla pre- sente decisione. b) Se il credito di un partecipante nei confronti del Fondo riveste la forma di prestito, il Fondo gli rilascia, a sua richiesta, un certificato di credito che attesta il debito del Fondo. Il Fondo e il partecipante stabiliscono di comune intesa la forma di questo certificato di credito. Al rimborso dell’importo dovuto secondo il certificato di credito e degli interessi maturati il certificato è restituito al Fondo in vista del suo annulla- mento. Se il rimborso concerne un importo inferiore a quello del certificato di credito, quest’ultimo è reso al Fondo e sostituito da un certificato di credito per l’importo ri- manente, che scade alla stessa data del precedente. c) Se il credito di un partecipante nei confronti del Fondo ha la forma di certificati di credito, tali certificati sono emessi sotto forma di registrazione contabile. Su richiesta del partecipante il Fondo emette materialmente il titolo di credito registrato nella forma stabilita dall’allegato alle CGA. Al rimborso del titolo di credito e degli inte- ressi maturati il titolo di credito è restituito al Fondo in vista del suo annullamento. Se il rimborso concerne un importo inferiore a quello del titolo di credito, quest’ultimo è reso al Fondo e sostituito da un titolo di credito per l’importo rimanente, che scade
alla stessa data del precedente.
Art. 9 Interessi a) Il Fondo paga sul suo indebitamento, in conformità della presente decisione, inte- ressi a un tasso pari all’interesse composto di mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo, o a un tasso più elevato convenuto dal Fondo e dai partecipanti che comples- sivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito. b) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati appena possibile dopo il 31 lu- glio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
c) Gli interessi dovuti a un partecipante, stabiliti dal Fondo previa consultazione con il partecipante, sono versati in diritti speciali di prelievo, nella valuta del partecipante, nella valuta mutuata o in altre valute effettivamente convertibili.
Art. 10 Utilizzazione delle valute mutuate Le regole e le pratiche del Fondo di cui all’articolo V sezioni 3 e 7 dello Statuto con- cernenti l’utilizzazione delle sue risorse generali, in particolare le norme concernenti il periodo d’utilizzazione, si applicano agli acquisti di valute mutuate dal Fondo. Nes- suna disposizione della presente decisione modifica la facoltà del Fondo per quanto concerne le domande d’utilizzazione delle sue risorse sottoposte dai diversi Paesi membri. L’accesso dei Paesi membri a tali risorse è determinato dalle politiche e dalle pratiche del Fondo e non dipende dai prestiti che il Fondo può contrarre in virtù della presente decisione.
Art. 11 Rimborso da parte del Fondo a) Con riserva di altre disposizioni dell’articolo 11, il Fondo, dieci anni dopo l’ese- cuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimborsa a quest’ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conformemente all’articolo 12. Se il traente, per i cui acquisti sono state messe a disposizione risorse ai sensi della presente decisione, effettua il riscatto prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, il Fondo rimborsa al partecipante l’importo corrispondente durante il trimestre nel corso del quale ha luogo il riscatto conformemente all’articolo 11 d). Il rimborso conforme- mente all’articolo 11 a) o all’articolo 11 c) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, per quanto possibile nella valuta di emissione, nella valuta del partecipante o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, oppure, se il partecipante acconsente che nel caso di siffatti rimborsi sia superato questo limite, in valute liberamente utilizzabili o, con il consenso del parte- cipante, in altre valute effettivamente convertibili. b) Il Fondo può, previa consultazione dei partecipanti, effettuare ai sensi dell’arti- colo 11 d) un rimborso parziale o totale a uno o più partecipanti prima della data in- dicata all’articolo 11 a). Il rimborso conformemente all’articolo 11 b) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, nella valuta del partecipante, nella valuta di emis- sione o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’arti- colo XIX dello Statuto, oppure, se il partecipante acconsente che nel caso di siffatti rimborsi sia superato questo limite, in valute liberamente utilizzabili o, con il consenso del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili. c) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è da ricondurre all’acquisto di una valuta mutuata ai sensi della presente decisione, il Fondo rimborsa senza indugio un importo equivalente. Se il Fondo è debitore nei confronti di un par- tecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanziamento dell’acquisto da parte di
un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fondo nella valuta di quest’ultimo non sottoposti a riacquisto sono ridotti in seguito a vendite nette in questa valuta du- rante un trimestre, il Fondo rimborsa ai partecipanti, all’inizio del trimestre seguente,
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
un importo equivalente a tale riduzione sino a concorrenza dell’importo speso per l’acquisto entro la quota di riserva. I pagamenti ai sensi dell’articolo 11 c) sono ripar- titi tra i partecipanti secondo l’articolo 11 d). d) I rimborsi ai sensi dell’articolo 11 a) secondo periodo, 11 b) e c) sono ripartiti tra i partecipanti tenendo conto dell’obiettivo indicato dall’articolo 6 a) di accedere ai crediti disponibili dei partecipanti proporzionalmente al volume dei loro accordi di credito. Per ogni partecipante i rimborsi si riferiscono anzitutto al credito esigibile da più lungo tempo dopo la conclusione del suo accordo di credito. Se il rimborso ai sensi dell’articolo 11 d) riguarda un credito trasferito il rimborso è effettuato al beneficiario del credito. e) Prima della data indicata all’articolo 11 a), un partecipante può far valere che la situazione della sua bilancia dei pagamenti rende necessario un rimborso parziale o totale dell’importo di cui il Fondo è debitore ed esigerne il rimborso. Il partecipante che ha richiesto tale rimborso è tenuto a consultare il Direttore generale e gli altri partecipanti prima di formulare la sua richiesta. Il Fondo, se non sussistono motivi manifestamente contrari, deve accettare la dichiarazione del partecipante. Previa con- sultazione del partecipante, il rimborso ha luogo, a seconda della valutazione del Fondo, prontamente in valute liberamente utilizzabili o in diritti speciali di prelievo oppure, con il consenso del partecipante, in valute effettivamente convertibili di altri membri. Se gli averi del Fondo nelle valute che devono essere utilizzate per il rim- borso non sono sufficienti, il Direttore generale indirizza ai singoli partecipanti la ri- chiesta di mettere a disposizione gli importi necessari nel quadro dei loro accordi di credito, a condizione che non siano superati i loro crediti disponibili. Al momento della richiesta e se così auspicato dal partecipante che esige un rimborso anticipato: i) i partecipanti che nel quadro dei loro accordi di credito non forniscono gli importi necessari in valute liberamente utilizzabili devono garantire che tali importi potranno essere convertiti nella valuta liberamente utilizzabile pre- scelta; ii) i partecipanti che nel quadro dei loro accordi di credito forniscono gli importi necessari in valute liberamente utilizzabili si adoperano insieme al Fondo e
agli altri membri affinché questi importi possano essere convertiti in altre va- lute liberamente utilizzabili. f) Se il rimborso del credito viene effettuato in seguito a una richiesta di fondi ai sensi della presente decisione, l’importo che può essere chiesto a un partecipante secondo il suo accordo di credito ai sensi della presente decisione verrà ricostituito nella stessa misura. g) L’obbligo del Fondo verso un’istituzione partecipante di eseguire un rimborso conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 o di pagare interessi in virtù delle disposizioni dell’articolo 9 è considerato adempiuto, se il Fondo trasferisce un im- porto equivalente di diritti speciali di prelievo allo Stato membro in cui ha sede l’isti- tuzione partecipante.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 12 Tassi di conversione a) Il valore di un trasferimento è calcolato alla data dell’invio del mandato di trasfe- rimento. Il calcolo dev’essere effettuato in diritti speciali di prelievo, conformemente all’articolo XIX sezione 7 a) dello Statuto. Il Fondo è tenuto a rimborsare un valore equivalente. b) Per l’applicazione di tutte le disposizioni della presente decisione, il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev’essere calcolato dal Fondo confor- memente alla regola O-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Art. 13 Trasferibilità a) Il trasferimento parziale o totale di un credito dopo rimborso nel quadro di un ac- cordo di credito da parte di un titolare partecipante o non partecipante può essere ef- fettuato: i) soltanto ai sensi dell’articolo 13; oppure ii) soltanto previo consenso del Fondo e alle condizioni che esso ha approvato. b) Il trasferimento parziale o totale di un credito dopo rimborso nel quadro di un ac- cordo di credito può essere effettuato in ogni momento a un partecipante o a un non partecipante che sia: i) membro del Fondo; ii) la banca centrale o un’altra istituzione finanziaria («altra istituzione finanzia- ria») designata dal membro per gli scopi dell’articolo V sezione 1 dello Sta- tuto; iii) un organismo ufficiale designato come possessore di diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo XVII sezione 3 dello Statuto. c) A contare dal giorno di valuta del trasferimento il credito trasferito è detenuto dal destinatario alle medesime condizioni dei crediti riconducibili ai suoi accordi di cre- dito (se i destinatari sono partecipanti) oppure a quelli di cui era titolare il trasferente del credito (se i destinatari non sono partecipanti), con le seguenti eccezioni: i) il beneficiario del credito può esigere il rimborso anticipato del credito trasfe- rito a motivo della situazione della sua bilancia dei pagamenti ai sensi dell’ar- ticolo 11 e) soltanto se è un membro o un’istituzione di un membro la cui situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve al momento del trasfe- rimento è sufficientemente forte da poter utilizzare la sua valuta per trasferi- menti secondo il piano delle transazioni finanziarie del Fondo; ii) se il beneficiario del credito è un non partecipante i riferimenti alla valuta del partecipante si riferiscono: A) alla valuta del beneficiario del credito se tale destinatario è un membro, B) alla valuta del membro, se il destinatario del credito è un’istituzione del membro, C) a una valuta liberamente utilizzabile stabilita dal Fondo negli altri casi;
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
iii) i crediti trasferiti ai sensi dell’articolo 13 sono considerati importi prelevati dal primo partecipante trasferente in vista dell’accertamento dei crediti dispo- nibili ai sensi del suo accordo di credito; i crediti che un partecipante ha rice- vuto nel quadro di un trasferimento non sono considerati importi prelevati dal beneficiario del credito in vista dell’accertamento dei crediti disponibili ai sensi del suo accordo di credito. d) Il prezzo del credito trasferito è convenuto tra il beneficiario del credito e il trasfe- rente. e) Il trasferente informa immediatamente il Fondo in merito al credito trasferito, al nome del beneficiario del credito, all’importo del credito trasferito, al prezzo conve- nuto di trasferimento del credito e alla data di valuta del trasferimento. f) Il trasferimento è registrato dal Fondo. Il beneficiario del credito diviene titolare del credito se il trasferimento è effettuato conformemente alle condizioni della pre- sente decisione. Fatto salvo quanto precede il trasferimento diviene effettivo alla data di valuta convenuta dal beneficiario del credito e dal trasferente. g) Le comunicazioni a o da un beneficiario del credito sono effettuate per scritto o mediante mezzi di comunicazione rapidi e vanno trasmesse al o dall’istituzione finan- ziaria del membro partecipante designata ai sensi dell’articolo V sezione 1 dello Sta- tuto e della regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo se il beneficiario del credito è uno Stato membro oppure direttamente al o dal beneficiario del credito se non è uno Stato membro. h) In caso di trasferimento parziale o totale del credito nel periodo trimestrale, come decritto all’articolo 9 b), il Fondo versa al beneficiario del credito gli interessi nella misura del credito trasferito per tutto questo periodo. i) Sempreché non sia stato diversamente convenuto tra il Fondo e il beneficiario del credito, che è sia un’istituzione partecipante, sia una banca centrale, sia un’altra isti- tuzione finanziaria designata da un membro per gli scopi di cui all’articolo V se- zione 1 dello Statuto, l’obbligo del Fondo di rimborsare in diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo 11 o di pagare gli interessi in diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo 9 è considerato adempiuto se il Fondo versa un importo corrispondente
in diritti speciali di prelievo sul conto dello Stato membro in cui l’istituzione ha la sue sede. j) Su richiesta il Fondo fornisce sostegno nella stipulazione di trasferimenti. k) Fatte salve le CGA, il beneficiario del credito può richiedere al momento del tra- sferimento che il Fondo sostituisca un credito in forma di prestito con un titolo di credito alle medesime condizioni materiali, oppure che il Fondo sostituisca un credito sotto forma di titolo di credito con un credito sotto forma di titolo di prestito alle me- desime condizioni materiali. l) Le transazioni secondarie concernenti crediti ai sensi della presente decisione e il trasferimento di interessi su partecipazioni ai crediti sono vietati.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 14 Notificazioni Qualsiasi notificazione fatta in virtù della presente decisione a o da uno Stato membro partecipante deve essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comunicazione rapido e indirizzata al o dall’organismo finanziario dello Stato membro partecipante designato conformemente all’articolo V sezione 1 dello Statuto e alla regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notificazione fatta a o da un’istituzione parte- cipante dev’essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comunicazione rapido ed indirizzata a o da un’istituzione partecipante.
Art. 15 Modifica a) Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 b), 15 b) e 16, la presente decisione può essere modificata durante il periodo stabilito all’articolo 19 a) e durante ulteriori periodi di proroga stabiliti dall’articolo 19 b) soltanto con una decisione del Fondo e previo consenso della maggioranza dei partecipanti che assieme raggiungono l’85 per cento della somma complessiva degli accordi di credito. Tale consenso non è richiesto per modificare la decisione all’atto della sua proroga conformemente all’ar- ticolo 19 b). b) Se ritiene che una modifica contro la quale ha votato sia lesiva in modo determi- nante dei suoi interessi, il partecipante ha il diritto di revocare la sua adesione alla presente decisione dandone notifica al Fondo e agli altri partecipanti entro 90 giorni dall’approvazione della modifica in questione. La presente disposizione può essere modificata soltanto previo consenso di tutti i partecipanti.
Art. 16 Revoca dell’adesione Fatto salvo l’articolo 15 b), un partecipante può revocare la sua adesione alla presente decisione conformemente all’articolo 19 b), mentre durante il periodo indicato all’ar- ticolo 19 a) può farlo soltanto previo consenso del Fondo e di tutti i partecipanti. La presente disposizione può essere modificata soltanto previo consenso di tutti i parte- cipanti.
Art. 17 Ritiro dal Fondo Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione è un parte- cipante, si ritira dal Fondo, l’accordo di credito di tale partecipante si estingue a con- tare dalla data in cui ha effetto il ritiro. L’indebitamento del Fondo in virtù dell’ac- cordo di credito è considerato un importo dovuto dal Fondo conformemente all’articolo XXVI sezione 3 e all’allegato J dello Statuto.
Art. 18 Sospensione delle transazioni valutarie e liquidazione a) Il diritto del Fondo di formulare richieste di fondi in virtù degli articoli 6, 11 e) e 23 e l’obbligo di eseguire rimborsi in virtù dell’articolo 11 sono sospesi durante ogni interruzione delle transazioni valutarie decisa conformemente all’articolo XXVII dello Statuto.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
b) In caso di liquidazione del Fondo, gli accordi di credito cessano e gli importi dovuti dal Fondo costituiscono impegni conformemente all’allegato K dello Statuto. Per l’applicazione del paragrafo 1 a) dell’allegato K, ognuno degli impegni del Fondo risulterà esigibile: in primo luogo nella valuta mutuata, quindi nella valuta del parte- cipante ed infine nella valuta del traente per i cui acquisti i partecipanti hanno eseguito trasferimenti in relazione a richieste di fondi ai sensi dell’articolo 6.
Art. 19 Validità e proroga a) La presente decisione rimane valida fino al 31 dicembre 2025. All’atto del rinnovo della presente decisione per un periodo successivo al periodo stabilito dal presente articolo 19 a), il Fondo e i partecipanti ne esaminano il funzionamento, in particolare: i) le esperienze con il periodo di attivazione; e ii) le ripercussioni della sedicesima verifica generale delle quote dell’intero vo- lume di quote, e decidono in merito a eventuali modifiche. b) Il Fondo può decidere una o più proroghe della validità della presente decisione, con eventuali modifiche, fatti salvi gli articoli 4 b), 15 b) e 16. Il Fondo deve prendere tale decisione di proroga e, eventualmente, di modifica, entro dodici mesi prima della scadenza del periodo indicato all’articolo 19 a). Ogni partecipante può notificare al Fondo, al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo indicato all’arti- colo 19 a), il suo proposito di ritirare l’adesione alla decisione così prorogata. In difetto di una tale notificazione, si considera che il partecipante continua ad aderire alla decisione così prorogata. Il partecipante, che figuri o non figuri nell’elenco dell’allegato, che revoca la sua adesione conformemente all’articolo 19 b) non perde il diritto di aderire nuovamente alla decisione in virtù dell’articolo 3 b). c) Se la presente decisione è annullata o non è prorogata, gli articoli 8–14, 17 e 18 b) continuano tuttavia ad essere applicabili, sino al rimborso completo, per quanto con- cerne qualsiasi indebitamento del Fondo in virtù di accordi di credito vigenti alla data dell’annullamento o della scadenza della decisione. Il partecipante che revoca la sua adesione alla presente decisione conformemente agli articoli 15 b), 16 o 19 b) cessa di essere tale secondo la presente decisione, fermo restando che gli articoli 8–14, 17 e 18 b) di detta decisione continuano ad essere applicabili sino al rimborso completo ad ogni indebitamento del Fondo risultante dal precedente accordo di credito del parte- cipante.
Art. 20 Interpretazione Qualsiasi questione d’interpretazione riguardante la presente decisione (comprese le CGA) che non rientra nell’ambito dell’articolo XXIX dello Statuto dev’essere chiarita d’intesa reciproca tra il Fondo, il partecipante o il beneficiario del credito che l’ha sollevata e tutti gli altri partecipanti. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, sono compresi anche i partecipanti precedenti ai quali continuano ad applicarsi, in virtù dell’articolo 19 c), gli articoli 8–14, 17 e 18 b), nella misura in cui siffatti partecipanti precedenti sono interessati dalla questione d’interpretazione sollevata.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 21 Rapporto con gli accordi bilaterali di credito a) Gli accordi bilaterali di credito in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 possono essere attivati soltanto dopo che il Direttore generale ha notificato al Consi- glio esecutivo che la futura capacità d’impegno («Forward Commitment Capacity», «FCC») del Fondo, così come definita nella decisione n. 14906-(11/38), adottata il 20 aprile 2011, è inferiore a 100 miliardi di diritti speciali di prelievo (soglia di atti- vazione), tenuto conto di tutte le risorse non impegnate disponibili conformemente ai NAC («FCC modificata»); resta tuttavia inteso che il Direttore generale non procede a tale notificazione se alla data della notificazione i NAC non sono stati attivati o se a tale data non sono disponibili risorse non impegnate conformemente ai NAC. b) Al fine di garantire l’adeguatezza delle risorse del Fondo, l’articolo 21 a) della presente decisione non impedisce al Direttore generale di rivolgersi ai creditori prima che la FCC modificata scenda sotto la soglia di attivazione se circostanze straordinarie lo giustificano per prevenire o far fronte a un deterioramento del sistema monetario internazionale. L’articolo 21 a) della presente decisione non impedisce neppure l’at- tivazione di accordi bilaterali di credito in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2025 se, in sede di votazione, i partecipanti che complessivamente rappresentano
l’85 per cento di tutti gli accordi di credito acconsentono all’attivazione degli accordi bilaterali di credito senza che i requisiti dell’articolo 21 a) siano adempiuti.
Art. 22 Altri accordi di credito La presente decisione non esclude in alcun modo che il Fondo concluda anche accordi di credito di altro genere.
Art. 23 Accordi transitori relativi a modifiche accettate conformemente alla decisione n. 16645-(20/5) del 16 gennaio 2020 Se il partecipante che detiene crediti sotto forma di prestiti o di titoli di credito pre- senta una richiesta al Fondo nel quadro degli accordi bilaterali di credito che il Fondo ha concluso prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche inserite nella deci- sione n. 16645-(20/5) del 16 gennaio 2021 e che sono in relazione a un’attivazione di tali accordi antecedente questa data, il Direttore generale effettua richieste in vista del rimborso dei crediti conformemente all’accordo di credito del partecipante. Analoga- mente sono indirizzate, su proposta del partecipante interessato, richieste di fondi al partecipante che è un’istituzione partecipante al rimborso dei crediti detenuti dallo Stato membro di cui è l’istituzione ufficiale, dalla banca centrale o da un’altra istitu- zione finanziaria designata dallo Stato membro; oppure sono indirizzate richieste di fondi a un partecipante che è membro per il rimborso di crediti detenuti dalla banca centrale o da un’altra istituzione finanziaria designata dallo Stato membro. Fatto salvo l’articolo 11 a) la scadenza dei crediti ai sensi degli accordi di credito risultanti da siffatte richieste corrisponde a quella dei crediti secondo l’accordo bilaterale di credito per il cui rimborso è stata effettuata la richiesta di fondi.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Allegato I
Partecipanti e ammontare degli accordi di credito
(in milioni di diritti speciali di prelievo)3
Nuovi accordi di credito
Partecipanti attuali Arabia Saudita 11 305,48 Australia 4 440,90 Austria 3 636,98 Autorità monetaria di Hong Kong 680,00 Banca centrale cilena 1 381,94 Banca centrale delle Filippine 680,00 Banca centrale israeliana 680,00 Banca del Portogallo 1 567,00 Banca nazionale danese 3 259,52 Banca nazionale polacca 2 570,32 Banca nazionale svizzera 11 081,32 Banca reale svedese 4 511,36 Belgio 7 988,66 Brasile 8 881,82 Canada 7 747,42 Cina 31 720,76 Cipro 680,00 Deutsche Bundesbank 25 780,04 Finlandia 2 267,76 Francia 18 958,32 Giappone 67 017,00 India 8 881,82 Italia 13 797,04 Kuwait 682,58 Lussemburgo 341.29 Malaysia 680,00 Messico 5 075,32 Norvegia 3 933,38 Nuova Zelanda 680,00 Paesi Bassi 9 189,60
3 Gli Acc. di credito ammontano ad almeno 341.29 milioni di diritti speciali di prelievo.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Nuovi accordi di credito
Regno Unito 18 958,32 Repubblica di Corea 6 689,64 Russia 8 881,82 Singapore 1 297,10 Spagna 6 810,28 Stati Uniti d’America 56 404,94 Sudafrica 680,00 Thailandia 680,00
Totale 360 803,87 Futuri partecipanti Grecia 1 681,20 Irlanda 1 915,94
Totale dopo l’adesione dei futuri partecipanti 364 401,01
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Allegato II
Condizioni generali d’affari del Fondo monetario internazionale nell’ambito dei Nuovi accordi di credito (NAC)
Seguono qui appresso le Condizioni generali d’affari del Fondo monetario internazio- nale («Fondo») per i titoli di credito («titoli di credito») che sono depositati ai sensi degli articoli 8 e 13 k) della decisone n. 11428-(97/6) del Consiglio esecutivo del 27 gennaio 19974 concernente le modifiche dei Nuovi accordi di credito («decisione NAC»). I concetti non diversamente definiti nelle presenti Condizioni generali d’af- fari corrispondono al significato che ne dà la decisione NAC.
Art. 1 Emissione di titoli di credito per i partecipanti e altri titolari a) Conformemente all’articolo 8 a) della decisione NAC, il Fondo mette a disposi- zione del partecipante, a sua richiesta e per l’importo della richiesta di fondi ad esso rivolta in base al suo accordo di credito, titoli di credito che il partecipante acquista. Se il credito consta di prestiti, su richiesta del destinatario il Fondo emette titoli di credito ai sensi dell’articolo 13 k) della decisione NAC in sostituzione dei titoli di prestito. b) I titoli di credito sono espressi in diritti speciali di prelievo.
Art. 2 Forma, consegna e custodia dei titoli di credito a) I titoli di credito sono emessi sotto forma di registrazione contabile. Il Fondo tiene nella sua documentazione un registro contabile per ogni titolare, in cui sono registrati i dati relativi a tutti i titoli di credito, quali il numero, la data di emissione, il valore in capitale e la scadenza. Alla data di valuta di un acquisto o di una permuta o di ogni trasferimento di un titolo di credito ai sensi dell’articolo 13 della decisione NAC il Fondo effettua la corrispondente registrazione nella sua documentazione e conserva le indicazioni sul titolo di credito acquistato o trasferito. La registrazione nella docu- mentazione del Fondo rappresenta la consegna del titolo di credito all’acquirente o al destinatario e la persona annotata corrispondente è a tutti gli effetti il titolare del titolo di credito. b) A richiesta del titolare di un titolo di credito il Fondo gli rilascia un titolo di credito registrato che corrisponde materialmente alle disposizioni dell’allegato alle presenti Condizioni generali d’affari, comprese tutte le indicazioni concernenti le limitazioni di trasferimento dei titoli di credito. Ogni titolo di credito registrato reca come data di valuta la data dell’acquisto del titolo di credito o la data di valuta del titolo di prestito contro il quale è stato permutato ai sensi dell’articolo 13 k) della decisione NAC ed è emesso a nome del titolare corrispondente. Sempreché non sia stato diversamente con- venuto tra il titolare e il Fondo, il Fondo assume per conto del titolare la custodia dei titoli di credito registrati e il consenso alla custodia da parte del Fondo rappresenta la consegna del titolo di credito registrato al titolare.
4 RU 2002 3614
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 3 Interessi a) Il Fondo paga sui titoli di credito interessi a un tasso pari all’interesse composto di mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo, o a un tasso più elevato convenuto dal Fondo e dai partecipanti che complessivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito ai sensi della decisione NAC. b) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati appena possibile dopo il 31 lu- glio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile. c) Gli interessi dovuti a un titolare, stabiliti dal Fondo previa consultazione con il titolare, sono versati in diritti speciali di prelievo, nella valuta del titolare se esso è un membro, nella valuta mutuata, in altre valute liberamente utilizzabili oppure, con il consenso del titolare, in altre valute effettivamente convertibili.
Art. 4 Scadenza e rimborso da parte del Fondo a) La scadenza dei titoli di credito è di dieci anni sempreché il titolo di credito emesso ai sensi dell’articolo 13 k) della decisione NAC abbia la medesima scadenza del titolo di prestito con il quale è stato permutato. Il rimborso del capitale del titolo di credito al titolare è effettuato conformemente all’articolo 11 della decisione NAC. b) Sempreché non sia stato diversamente convenuto tra il Fondo e il titolare, che è sia un’istituzione partecipante, la banca centrale o un’altra istituzione finanziaria desi- gnata dallo Stato membro per gli scopi dell’articolo V sezione 1 dello Statuto, gli ob- blighi del Fondo di rimborsare al titolare il suo avere in diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo 11 della decisione NAC o di pagare gli interessi conformemente all’articolo 3 delle presenti Condizioni generali d’affari sono considerati adempiuti se il Fondo versa un importo corrispondente in diritti speciali di prelievo sul conto dello Stato membro in cui l’istituzione ha la sua sede. c) Il Fondo annulla il titolo di credito: i) in caso di pagamento del capitale e di tutti gli interessi maturati del titolo di credito; ii) in caso di trasferimento del titolo di credito ai sensi dell’articolo 6 delle pre- senti Condizioni generali d’affari; iii) in caso di permuta del titolo di credito con un titolo di prestito ai sensi dell’ar- ticolo 13 k) della decisione NAC. Se il rimborso anticipato è inferiore all’importo in capitale del titolo di credito, il Fondo annulla il vecchio titolo di credito e lo sostituisce con un nuovo titolo di credito per l’importo rimanente. d) Il titolare consegna al Fondo, per annullamento, i titoli di credito registrati che il Fondo deve annullare, ma che non sono ancora in custodia di quest’ultimo.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 5 Corsi di conversione Per l’applicazione di tutte le disposizioni delle presenti Condizioni generali d’affari il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev’essere calcolato dal Fondo conformemente alla regola O-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Art. 6 Trasferibilità dei titoli di credito a) Il trasferimento parziale o totale di titoli di credito da parte del titolare può essere effettuato: i) soltanto ai sensi del presente articolo 6; oppure ii) soltanto previo consenso del Fondo e alle condizioni che esso ha approvato. Ogni altra forma di trasferimento da parte di un partecipante o un titolare è ritenuta nulla o non avvenuta. b) Il trasferimento parziale o totale di titoli di credito può essere effettuato in ogni momento a un partecipante o un non partecipante che sia: i) membro del Fondo; ii) la banca centrale o un’altra istituzione finanziaria («altra istituzione finanzia- ria») designata dal membro per gli scopi dell’articolo V sezione 1 dello Sta- tuto; iii) un organismo ufficiale designato come possessore di diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo XVII sezione 3 dello Statuto. c) A contare dal giorno di valuta del trasferimento il titolo di credito è detenuto dal destinatario alle medesime condizioni dei titoli di credito riconducibili ai suoi accordi di credito (se i destinatari sono partecipanti ai NAC) oppure a quelli di cui era titolare il trasferente del titolo di credito (se i destinatari sono non partecipanti ai NAC), con le seguenti eccezioni: i) il destinatario dei titoli di credito può esigere il rimborso anticipato del titolo di credito trasferito a motivo della situazione della sua bilancia dei pagamenti ai sensi dell’articolo 11 e) della decisione NAC soltanto se è un membro o un’istituzione di un membro la cui situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve al momento del trasferimento è sufficientemente forte da poter utilizzare la sua valuta per trasferimenti secondo il piano delle transazioni fi- nanziarie del Fondo oppure, nel caso della HKMA, se il Fondo ritiene che al momento del trasferimento la situazione della bilancia dei pagamenti di Hong Kong è sufficientemente forte; ii) se il destinatario del titolo di credito è un non partecipante i riferimenti alla valuta del partecipante nell’articolo 11 della decisione NAC si riferiscono: A) alla valuta del destinatario del titolo di credito, se tale destinatario è un membro, B) alla valuta del membro, se il destinatario del titolo di credito è un’istitu- zione del membro, C) a una valuta liberamente utilizzabile stabilita dal Fondo negli altri casi;
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
iii) i titoli di credito trasferiti ai sensi del presente articolo 6 sono considerati im- porti prelevati dal primo partecipante trasferente in vista dell’accertamento dei crediti disponibili ai sensi del suo accordo di credito; i titoli di credito che un partecipante ha ricevuto nel quadro di un trasferimento non sono conside- rati importi prelevati dal destinatario in vista dell’accertamento dei crediti di- sponibili ai sensi del suo accordo di credito. d) Il prezzo del titolo di credito trasferito è convenuto tra il destinatario del titolo di credito e il trasferente. e) Il trasferente informa immediatamente il Fondo in merito al titolo di credito trasfe- rito, al nome del destinatario del titolo di credito, all’importo trasferito, al prezzo con- venuto e alla data di valuta del trasferimento. f) Il trasferimento è registrato dal Fondo. Il destinatario del titolo di credito diviene titolare del titolo di credito se il trasferimento è effettuato conformemente alle condi- zioni della decisione NAC e alle presenti Condizioni generali d’affari. Fatto salvo quanto precede, il trasferimento diviene effettivo alla data di valuta convenuta tra il destinatario del titolo di credito e il trasferente. g) Il destinatario del titolo di credito può richiedere, al momento del trasferimento, che il Fondo, conformemente all’articolo 13 k) della decisione NAC, permuti il titolo di credito con un titolo di prestito che il destinatario detiene alle stesse condizioni materiali del titolo di credito trasferito. h) Le comunicazioni a o da un destinatario non partecipante sono effettuate per scritto o mediante mezzi di comunicazione rapidi e sono trasmesse alla o dall’istituzione fi- nanziaria designata dal membro partecipante ai sensi dell’articolo V sezione 1 dello Statuto e della regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo se il destinatario è uno Stato membro oppure direttamente al o dal destinatario se esso non è uno Stato membro. i) In caso di trasferimento parziale o totale del titolo di credito nel periodo trimestrale, come decritto all’articolo 3 b) delle presenti Condizioni generali d’affari, il Fondo versa al destinatario del titolo di credito gli interessi nella misura del titolo di credito trasferito per tutto questo periodo. j) Su richiesta il Fondo fornisce sostegno alla stipulazione di trasferimenti.
k) Per tutti i trasferimenti secondo l’articolo 6, il Fondo annulla il titolo di credito interamente o parzialmente trasferito. Se il titolo di credito è registrato, il trasferente deve consegnarlo, quale condizione per il trasferimento, ai fini del suo annullamento, sempreché tale titolo di credito non sia già custodito dal Fondo. Dopo l’annullamento del titolo di credito corrispondente, il Fondo ne emette uno nuovo a nome del desti- natario per l’importo trasferito e, eventualmente, per l’importo parzialmente trattenuto dal Fondo. Il nuovo titolo di credito porta la stessa data di emissione e la stessa data di scadenza (comprese le date di scadenza in seguito a proroghe) del titolo di credito annullato. La forma e la consegna dei nuovi titoli di credito sono disciplinate all’arti- colo 2 delle presenti Condizioni generali d’affari. l) Le transazioni secondarie concernenti titoli di credito e il trasferimento di interessi su partecipazioni a titoli di credito sono vietati.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Art. 7 Notificazioni Qualsiasi notificazione fatta a o da un titolare che è un membro partecipante deve essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comunicazione rapido e indiriz- zata al o dall’organismo finanziario dello Stato membro partecipante designato con- formemente all’articolo V sezione 1 dello Statuto e alla regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notificazione fatta a o da un titolare che è un’istituzione partecipante dev’essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo di comunicazione rapido a o da tale istituzione.
Art. 8 Interpretazione Qualsiasi questione d’interpretazione riguardante i titoli di credito che non rientra nell’ambito dell’articolo XXIX dello Statuto dev’essere chiarita d’intesa reciproca tra il Fondo, il titolare che l’ha sollevata e tutti gli altri partecipanti ai NAC. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, sono compresi anche i precedenti partecipanti ai NAC ai quali continuano ad applicarsi, in virtù dell’articolo 19 c) della decisione NAC, gli articoli 8–14, 17 e 18 b) della decisione NAC, qualora tali partecipanti pre- cedenti siano interessati dalla questione d’interpretazione sollevata.
Art. 9 Decisione NAC e modifiche delle Condizioni generali d’affari I titoli di credito che soggiacciono alle presenti Condizioni generali d’affari e i crediti corrispondenti sottostanno alle condizioni della decisione NAC in vigore al momento in questione. Ogni modifica delle presenti Condizioni generali d’affari, approvata conformemente all’articolo 8 a) della decisione NAC, si applica a tutti i titoli di cre- dito pendenti, emessi ai sensi della decisione NAC.
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
Formulario per titoli di credito NAC registrati
N. ......................................................... DSP .....................................................
Fondo monetario internazionale Titolo di credito NAC registrato Data di emissione: ............................................ Data di scadenza: .............................................
Il Fondo monetario internazionale («Fondo») s’impegna, per beni ricevuti, a pagare a ............................................................................., in qualità di titolare del presente ti- tolo di credito registrato, un importo equivalente a ............................... diritti speciali di prelievo (DSP ...........) alla data di scadenza indicata sopra e a versare il corrispon- dente interesse maturato, come illustrato qui di seguito. Il presente titolo di credito è emesso in conformità dei Nuovi accordi di credito («NAC») e delle Condizioni generali d’affari emanate dal Fondo nel quadro dei NAC («Condizioni generali d’affari»). Si ritiene che il titolare del presente titolo di credito abbia accettato le Condizioni generali d’affari e le corrispondenti condizioni dei NAC, se del caso modificate conformemente alla decisione NAC, compresi la data di sca- denza, il tasso di interesse, le condizioni per il pagamento anticipato su richiesta del Fondo o del titolare del presente titolo di credito, nonché le condizioni relative al tra- sferimento parziale o totale del presente titolo di credito.
Il presente titolo di credito non è stato registrato secondo nessuna legge sui titoli di nessuna giurisdizione.
I titolari non possono cedere direttamente o indirettamente il presente titolo di credito, né diversamente alienarlo o trasferirlo a un altro organismo che non sia: i) un membro del Fondo; ii) la banca centrale o un’istituzione finanziaria designata dal membro per gli scopi dell’articolo V sezione 1 dello Statuto del Fondo monetario internazio- nale; iii) un organismo ufficiale stabilito come titolare di diritti speciali di prelievo ai sensi dell’articolo XVII sezione 3 dello Statuto del Fondo monetario interna- zionale; oppure iv) un organismo a favore del quale il Fondo ha approvato per scritto il trasferi- mento ai sensi dell’articolo 6 a) delle Condizioni generali d’affari.
Le transazioni secondarie concernenti il presente titolo di credito come pure i trasfe- rimenti di interessi su partecipazioni al presente titolo di credito sono vietati.
Il Fondo remunera il presente titolo di credito con un interesse pari all’interesse com- posto di mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale RU 2021 531
interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo, o a un tasso più elevato convenuto dal Fondo e dai partecipanti che complessivamente rappresentano l’85 per cento di tutti gli accordi di credito nel quadro dei NAC. Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati appena possibile dopo il 31 luglio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile. Gli interessi dovuti a un titolare, stabiliti dal Fondo previa consultazione con il titolare, sono versati in diritti speciali di prelievo, nella valuta del titolare se esso è un membro, nella valuta mutuata o in altre valute effettivamente convertibili.