AS 2021 542
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Estensione dell’impiego del certificato COVID-19)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica dell’8 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. f e g, 3 e 4
2 Sono esentati dall’obbligo di cui al capoverso 1:
f. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall’obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura; g. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato.
3 Abrogato
4 Abrogato
Art. 12 cpv. 1–3 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue: a. nei luoghi chiusi, le strutture devono limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; b. nelle aree esterne, possono limitare l’accesso delle persone a partire dai
16 anni alle persone con un certificato; è fatto salvo l’articolo 15 capo-
verso 1bis. Se una struttura non prevede la limitazione dell’accesso nelle aree
3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aero- porti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinun- ciare a limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certi- ficato. In questo caso devono prevedere misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l’obbligo di stare seduti durante la consumazione.
Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato e registrare i dati di contatto degli ospiti. 2 Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne devono limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. È fatto salvo l’articolo 20.
Art. 14 Manifestazioni all’aperto per le quali l’accesso non è limitato alle persone con un certificato 1 Alle manifestazioni all’aperto si può rinunciare a limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti con- dizioni: a. il numero di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 1000; in tal caso si applica quanto segue:
1. se per i visitatori vige l’obbligo di stare seduti, non possono essere am-
messi più di 1000 visitatori;
2. se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori
possono muoversi liberamente, non possono essere ammessi più di
500 visitatori;
b. sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura; c. i visitatori non ballano. 2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) a cui partecipano al massimo 50 persone e che si svolgono all’aperto e non in strutture accessibili al pubblico si applica unicamente l’articolo 4; non vige l’obbligo di elabo- rare e attuare un piano di protezione.
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Art. 14a Manifestazioni in luoghi chiusi per le quali l’accesso non è limitato alle persone con un certificato 1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi si può rinunciare a limitare l’accesso delle per- sone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 30; b. si tratta di una manifestazione di un’associazione o di un altro gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall’organizzatore; c. sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura; d. è osservato l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6; inoltre, è rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria; e. non si consumano cibi e bevande. 2 Alle manifestazioni religiose, ai funerali, alle manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, alle manifestazioni per la formazione dell’opinione politica nonché agli incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica si applicano le prescrizioni di cui al capo- verso 1 lettere c–e; devono inoltre essere registrati i dati di contatto delle persone presenti. Il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50. 3 Alle manifestazioni private a cui partecipano al massimo 30 persone e che si svol- gono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico si applica unicamente l’articolo 4; non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.
1bis Alle manifestazioni all’aperto per le quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, questa limitazione si applica anche alle aree esterne delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club utilizzate per la manifestazione.
Art. 18 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue: a. se la fiera non si svolge esclusivamente all’aperto, si deve limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; b. l’organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10; c. se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o parteci- panti, le fiere necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale compe- tente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all’arti- colo 16 capoversi 2, 4 e 5.
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Art. 19a Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario 1 Se il Cantone o un’istituzione del settore universitario limita lʼaccesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché del dottorato alle per- sone con un certificato, non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordi- nanza tranne lʼobbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo lʼarticolo
10 capoverso 3.
2 Se l’accesso alle attività di insegnamento e ricerca di cui al capoverso 1 non è limi- tato, si applica quanto segue: a. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza del locale; b. l’obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall’articolo 6; deve inol- tre essere rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria.
Art. 20 lett. b e d Alle persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue: b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli arti- coli 14–15 per quanto riguarda le limitazioni dell’accesso, del numero di per- sone e della capienza; d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi:
1. si deve limitare l’accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone
con un certificato; sono esentate da quest’obbligo le regolari attività col- lettive che si svolgono in locali separati in un’associazione o in un altro gruppo fisso di al massimo 30 persone conosciute dall’organizzatore, in particolare allenamenti o prove,
2. deve essere garantita un’aerazione efficace.
Art. 21 Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani al di sotto di 16 anni vige unicamente l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.
2bis Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all’articolo 3, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all’attua- zione del piano di test di cui all’articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi. 2ter Se il datore di lavoro prevede la verifica del possesso di un certificato secondo il capoverso 2bis, questa deve essere documentata per scritto così come le misure da essa scaturite. I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere preventivamente sentiti.
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Art. 28 lett. a, c, nonché d–h È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non ri- spetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 ca- poverso 1, 14a capoversi 1 e 2, 15 capoversi 1 e 1bis, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b e 20; c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 1 lettera a e 2 nonché 14a capoversi 1 lettera a, 2 e 3; d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 16 ca- poverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all’articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato; e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 14a capoverso 1 let- tera d, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2; f. Abrogata g. intenzionalmente viola, in qualità di visitatore di una manifestazione all’aper- to senza limitazione dell’accesso, l’obbligo di stare seduti secondo l’articolo
14 capoverso 1 lettera a numero 1;
h. intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell’articolo 3 a una struttura o a una manifestazione per le quali l’accesso è limitato alle persone con un simile certificato.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
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III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20192 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
N. 16001– 16005
16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 28
lett. c in combinato disposto con gli art. 14 cpv. 2 o 14a cpv. 3 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200
16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di vei-
coli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 14a cpv. 1 lett. d dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16003. Abrogato
16004. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti in manife-
stazioni all’aperto per le quali l’accesso non è limitato (art. 28 lett. g in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 lett. a n. 1 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16005. Accesso illecito a un luogo o una manifestazione per i quali l’accesso
delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certi- ficato (art. 28 lett. h dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 13 settembre 2021 alle ore 00.003.
2 Ha effetto sino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
8 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 314.11 3 Pubblicazione urgente dell’8 settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 nonché 29)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
N. 2 lett. abis e ater Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: abis. la verifica dell’identità di persone nel quadro dei controlli all’ingresso se- condo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d’identità appropriato con foto; ater. il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all’ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:
1. i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone
interessate del trattamento dei dati,
2. i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo,
3. i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli
all’ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione;
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)
Prescrizioni relative all’esenzione delle persone vaccinate o guarite dall’obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti
N. 2
2 Persone guarite
Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esen- tati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esen- tate dall’obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) inizia l’undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura sei mesi dalla conferma del contagio.