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AS 2021 546

Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019

Adottata il 16 luglio 2021 Applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2021

Il comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito, riconfermando il desiderio della Svizzera e del Regno Unito di continuare ad applicare tra di loro con la minima interruzione o perturbazione possibile e in modo reciproca- mente vantaggioso i diritti e i doveri precedentemente sanciti dagli accordi commer- ciali tra Svizzera e Unione europea di cui all’articolo 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 20191 («Accordo commerciale»); ricordando che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, fatto a Bruxelles il 22 luglio 19722 («Accordo di libero scambio»), è inte- grato nell’Accordo commerciale e ne diviene parte integrante; rilevando che le norme di origine dell’Accordo di libero scambio integrato sono sta- bilite nel Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modifi- cato al momento dell’integrazione nell’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo com- merciale; ricordando che l’obiettivo principale dell’Accordo commerciale, stabilito all’arti- colo 3, è «di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti con- formemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea» e che la possi- bilità del cumulo di materiale originario dell’UE è un elemento importante per raggiungere questo obiettivo;

1 RS 0.946.293.671 2 RS 0.632.401

2021-2095 RU 2021 546

Accordo commerciale con il Regno Unito. Dec. n. 2/2021 RU 2021 546

considerando che il Regno Unito non è Parte contraente della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»)3, ma che il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio integrato, di cui all’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale, traspone le disposizioni della Convenzione PEM nel contesto bilaterale; considerando che, conformemente all’appendice dell’allegato I dell’Accordo com- merciale, gli allegati I–IVb all’appendice I della Convenzione PEM sono integrati nel Protocollo n. 3 e si applicano mutatis mutandis; riconoscendo che le norme rivedute saranno attuate gradualmente a partire dal 1° set- tembre 2021 dalla maggior parte dei membri della Convenzione PEM, con conse- guente modifica delle norme di origine negli accordi pertinenti, compreso l’Accordo di libero scambio; ricordando la Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine, firmata l’11 febbraio 2019, che riconosce che un approccio trilaterale alle norme di origine, che coinvolga l’Unione europea, è l’esito auspicabile per gli accordi commerciali tra la Svizzera, il Regno Unito e l’Unione europea. Tale approccio per- metterebbe infatti di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il ricono- scimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario della Svizzera, del Regno Unito e dell’Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commer- ciali tra la Svizzera e l’Unione europea; riconfermando l’intenzione delle Parti, espressa nella Dichiarazione comune, di voler adottare le necessarie misure per emendare il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio al fine di replicare gli esiti del processo di revisione della Convenzione PEM come concordati dalle Parti di tale Convenzione; considerando che le norme PEM rivedute sono ampiamente simili alle norme di ori- gine dell’Accordo del 24 dicembre 2020 sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’altra; riconoscendo l’opportunità del cumulo dell’origine per le merci che hanno ottenuto il carattere originario con l’applicazione delle norme d’origine dell’Accordo commer- ciale, garantendo al tempo stesso la certezza agli operatori economici per continuare a facilitare gli scambi tra le Parti;

desiderosi di integrare le norme PEM rivedute nell’Accordo commerciale, garantendo così la massima armonizzazione possibile delle norme di origine tra le Parti e gli altri Paesi firmatari della Convenzione PEM; riconfermando il desiderio della Svizzera e del Regno Unito di promuovere le catene di valore regionali efficienti consentendo il riconoscimento del materiale originario della Svizzera, del Regno Unito e dell’Unione europea nelle esportazioni reciproche; riconfermando gli obiettivi fissati nella Dichiarazione comune per un approccio trila- terale in materia di norme di origine, firmata l’11 febbraio 2019;

3 RS 0.946.31

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affermando l’intenzione di entrambe le Parti di modernizzare le norme di origine nell’Accordo commerciale; rilevando che il Comitato misto Svizzera‒Regno Unito istituito secondo le disposi- zioni dell’Accordo di libero scambio integrato può decidere di modificare un allegato, un’appendice, un protocollo o una nota dell’Accordo di libero scambio integrato e che gli emendamenti all’Accordo di libero scambio integrato si riflettono nell’allegato 1 dell’Accordo commerciale; decide:

1. L’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale è sostituita dal testo alle- gato alla presente decisione. 2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l’ultima Parte ha notificato all’altra Parte, tramite uno scambio di let- tere, l’adempimento dei propri requisiti interni. 3. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti applicano la presente decisione a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive disposizioni e procedure interne. Tale ap- plicazione provvisoria ha effetto a partire dal 1° settembre 2021, purché le Parti si siano notificate entro tale data l’adempimento delle rispettive procedure e dei requisiti interni previsti per un’applicazione provvisoria. In caso contrario, l’applicazione provvisoria ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l’ultima Parte ha notificato all’altra Parte, tramite uno scambio di lettere, l’adempi- mento dei propri requisiti interni.

Firmata in duplice copia in lingua inglese ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4 del re- golamento interno del comitato misto dell’Accordo commerciale Svizzera‒Regno Unito adottato con decisione n. 1/2021 dell’8 giugno 2021.

Per Per la Svizzera: il Regno Unito: Berna, 16 luglio 2021 Londra, 16 luglio 2021 Thomas A. Zimmermann Cathryn Law

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Allegato alla decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito «Appendice all’allegato 1»

Protocollo n. 3 concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di coopera- zione amministrativa

Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Prodotti interamente ottenuti Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti Art. 5 Norma di tolleranza Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 7 Cumulo dell’origine Art. 8 Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine Art. 9 Unità da prendere in considerazione Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri Art. 12 Separazione contabile

Titolo III Requisiti territoriali Art. 13 Principio della territorialità Art. 14 Non modificazione Art. 15 Esposizioni

Titolo IV Restituzione o esenzione Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

Titolo V Prova dell’origine Art. 17 Requisiti di carattere generale Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine Art. 19 Esportatore autorizzato

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Art. 20 Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20bis Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 23 Validità della prova dell’origine Art. 24 Zone franche Art. 25 Requisiti per l’importazione Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 27 Esonero dalla prova dell’origine Art. 28 Discordanze ed errori formali Art. 29 Dichiarazione del fornitore Art. 30 Importi espressi in euro

Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi Art. 32 Composizione delle controversie

Titolo VII Cooperazione amministrativa Art. 33 Notifica e cooperazione Art. 34 Controllo delle prove dell’origine Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore Art. 36 Sanzioni Titolo VIII Applicazione del Protocollo n. 3 Art. 37 Spazio economico europeo Art. 38 Liechtenstein Art. 39 Repubblica di San Marino Art. 40 Principato di Andorra Art. 41 Ceuta e Melilla Art. 42 Prodotti in transito o in deposito

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Elenco degli allegati Allegato I Note introduttive all’elenco dell’allegato II Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III Testo della dichiarazione di origine Allegato IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 Allegato V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla Allegato VI Dichiarazione del fornitore Allegato VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore Allegato VIII Elenco dei Paesi

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sotto- voci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («si- stema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; b) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una de- terminata voce o sottovoce del sistema armonizzato; c) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti: i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, oppure ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; d) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’ac- cordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in do- gana)4; e) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte nel cui stabilimento è stata effettuata l’ul- tima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbrica- zione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano

4 RS 0.632.20 allegato 1A.8

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essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ul- tima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all’impresa appaltante. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella Parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detra- zione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; f) per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o pro- dotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro; g) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; h) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; i) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; j) per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percen- tuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce; k) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è de- stinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbrica- zione; l) il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le ac- que territoriali di una Parte; m) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari dell’altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;

n) per «valore dei materiali non originari» si intende il valore in dogana al mo- mento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutan- dis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

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Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale Ai fini dell’applicazione del presente accordo si considerano prodotti originari di una Parte: a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell’articolo 3; b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non intera- mente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale Parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’ar- ticolo 4.

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

1. sono considerati interamente ottenuti in una Parte:

a) i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi col- tivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri in- vertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novel- lame; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi; i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

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2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispetti- vamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi offi- cina: a) che sono immatricolate nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice; b) che battono bandiera della Parte esportatrice o della Parte importatrice; c) che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte esportatrice o della Parte importatrice o di uno Stato membro dell’Unione europea o, oppure ii) appartengono a società: – la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice o in uno Stato membro dell’Unione europea, e – appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, alla Parte esportatrice o alla Parte importatrice o a uno Stato membro dell’Unione europea oppure a enti pubblici o a cittadini di dette Parti. 3. Ai fini del paragrafo 2, per quanto riguarda la Svizzera i termini «Parte esporta- trice» e «Parte importatrice» comprendono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti 1. Fatti salvi il paragrafo 3 e l’articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una Parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono sod- disfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II per le merci in questione. 2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una Parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto. Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato conte- nuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle Parti possono auto- rizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente articolo, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. 4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calco- lati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle ven- dite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli

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stessi prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nella Parte espor- tatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi. 5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferi- mento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessa- zione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione. 6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accerta- mento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Art. 5 Norma di tolleranza 1. In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi: a) il 15 per cento del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo

2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al

capitolo 16; b) il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a). Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’al- legato I. 2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al conte- nuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell’elenco conte- nuto nell’allegato II. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 1, la tol- leranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato II, devono es- sere interamente ottenuti.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

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b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso; g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e ver- dura; i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assorti- mento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni di- stintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la de- naturazione dei prodotti; p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; q) la macellazione degli animali; r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q). 2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Parte esportatrice su quel prodotto.

Art. 7 Cumulo dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, si considerano originari della Parte esportatrice quando sono esportati nell’altra Parte i prodotti fabbricati all’interno della prima utilizzando materiali originari di quell’altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente espor- tatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavo- razioni o trasformazioni sufficienti.

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2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Parte espor- tatrice non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto utiliz- zando materiali originari dell’altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII è considerato originario della Parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell’altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII. In caso contrario, il prodotto ottenuto si consi- dera originario della Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Parte esportatrice. 3. Fatto salvo l’articolo 2, con l’esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte diversa dalla Parte esporta- trice o in qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni succes- sive in tale Parte esportatrice. 4. Fatto salvo l’articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le Parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte importatrice si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti otte- nuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale Parte esportatrice. Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di asso- ciazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola zona di cumulo.

5. Ogni Parte può decidere unilateralmente di estendere l’applicazione del para-

grafo 3 all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. 6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi 3 e 4, i prodotti originari sono considerati originari della Parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6. 7. I prodotti originari delle Parti o di qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Parte esporta- trice conservano la loro origine quando vengono esportati nell’altra Parte.

Art. 8 Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine

1. Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII che partecipa all’ac- quisizione del carattere originario e qualsiasi Parte; e b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente Protocollo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 lettera b), il cumulo di cui all’articolo 7 può essere ap- plicato alle merci che hanno acquisito il carattere originario mediante applicazione di

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norme di origine conformemente all’appendice I e alle disposizioni pertinenti dell’ap- pendice II della Convenzione PEM o di altre norme di origine eventualmente concor- date successivamente dalle Parti5. 3. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo sono pubblicati in una pubblicazione ufficiale di ogni Parte, secondo le rispet- tive procedure. Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

4. La prova dell’origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED

WITH (nome inglese della Parte o del Paese menzionato nell’allegato VIII)» se i pro- dotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell’ori- gine a norma dell’articolo 7. Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

5. Le Parti possono convenire di derogare all’obbligo di includere nella prova

dell’origine la dicitura di cui paragrafo 46. 6. Le Parti convengono di riesaminare periodicamente la possibilità di estendere il cumulo ai Paesi con cui ciascuna di esse ha concluso un accordo di libero scambio. Il primo riesame si svolge entro due anni dall’entrata in vigore della decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera

Art. 9 Unità da prendere in considerazione 1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è clas- sificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare il presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi- cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

5 Le parti convengono che il paragrafo si applica all’Accordo commerciale e di cooperazione del 24 dicembre 2020 tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e all’Accordo di libero scambio del 29 dicembre 2020 tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Turchia a partire dall’applicazione provvisoria della Decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera. 6 Le parti convengono di derogare all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dici- tura di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

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3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’at- trezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno Parte del suo nor- male equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti 1. Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano ori- ginari. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei pro- dotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assorti- mento.

Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei se- guenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Art. 12 Separazione contabile 1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate. 2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate. 3. La Parte esportatrice può chiedere che l’applicazione della separazione contabile sia subordinata all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità do- ganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione alle condizioni che giu- dicano appropriate e monitorano l’uso che viene fatto dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal pre- sente Protocollo. Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi mo- mento, non si possano considerare prodotti «originari della Parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

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Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte esportatrice. 4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell’origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della Parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiara- zione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio di territorialità 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Parte interessata. 2. I prodotti originari esportati da una Parte verso un altro Paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doga- nali la prova soddisfacente: a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessa- rie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in que- stione o nel corso dell’esportazione. 3. L’acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Parte esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reim- portati, purché: a) tali materiali siano interamente ottenuti nella Parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte esportatrice con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconosci- mento del carattere originario. 4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Parte esportatrice. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del pro- dotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale Parte con l’ap- plicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

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5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si inten- dono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enun- ciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavo- rati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 4. 7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo.

Art. 14 Non modificazione 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano il presente Protocollo e dichiarati per l’importazione in una Parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla Parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra do- cumentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della Parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel Paese o nei Paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno. 2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di transito. 3. Fatto salvo il titolo V del Protocollo, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di frazionamento. 4. In caso di dubbio la Parte importatrice può chiedere all’importatore o al suo rap- presentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giu- stificativo e in particolare da: a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico; b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli; c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali dei Paesi di transito o di frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nei Paesi di transito o di frazionamento; oppure d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Art. 15 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una Parte beneficiano, all’importazione, del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

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a) un esportatore ha inviato detti prodotti da una Parte verso il Paese dell’espo- sizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’altra Parte; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V del presente Protocollo, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche ana- loghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle or- ganizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stra- nieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzioni o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei ca- pitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una Parte, per i quali viene rila- sciata o compilata una prova dell’origine conformemente al titolo V del presente Pro- tocollo, non sono soggetti, nella Parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi tra le Parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 4 o 5.

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Titolo V Prova dell’origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari di una delle Parti importati nell’altra Parte beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’al- legato IV del presente Protocollo; b) nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato III del presente Protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia ne- cessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al paragrafo 1. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti possono concordare che, per gli scambi prefe- renziali tra di esse, le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del pre- sente articolo siano sostituite da attestazioni dell’origine compilate da esportatori re- gistrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle Parti. L’uso di un’attestazione dell’origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata tra le Parti, tra una Parte e qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII o tra questi Paesi non osta all’uso del cumulo con una Parte o qual- siasi Paese menzionato nell’allegato VIII. 4. Ai fini dell’articolo 7, qualora si applichi l’articolo 8, paragrafo 4, l’esportatore in una Parte che rilascia una prova dell’origine sulla base di un’altra prova dell’origine cui era stata concessa la deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, prende tutte le misure necessarie per garan- tire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed è pronto a pre- sentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti.

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine 1. La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19; oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. 2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere con- siderati originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

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3. L’esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a pre- sentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della Parte esporta- trice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev’essere compilata dall’esportatore a macchina,

stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato III del presente Protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e con- formemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta dell’esportatore. Un espor- tatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichia- razioni purché egli consegni alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. Le Parti accettano che le dichiarazioni di origine siano trasmesse per via elettronica e diretta- mente dall’esportatore di una Parte all’importatore dell’altra. Tale approccio ammette l’uso di firme elettroniche o di codici di identificazione

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento

dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di ori- gine a posteriori»), purché sia presentata nel Paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l’attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall’esportatore della Parte esportatrice dei prodotti.

Art. 19 Esportatore autorizzato 1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale Parte (l’«esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in que- stione. 2. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di auto- rizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell’autorizzazione. Le autorità do- ganali possono ritirare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato ne fa un uso scor- retto e lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al para- grafo 2.

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Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabi- lità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figu- rano all’allegato IV dell’appendice A. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte e in conformità con le disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampa- tello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell’apposita casella senza spa- ziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve trac- ciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’os- servanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo. 4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della Parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osser- vanza degli altri requisiti del presente Protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esporta- tore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 20bis Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente 1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, le Parti accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considera- zione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al para- grafo 3. 2. Le Parti si informano reciprocamente sullo stato di attuazione del rilascio dei cer- tificati di circolazione elettronici EUR.1 e su tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico).

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3. Ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si appli- cano i paragrafi 1 e 2 dell’allegato IV, bensì quanto segue: a) i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governa- tive competenti per convalidare i certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici; b) le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali; c) le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazio- nale della Parte esportatrice; d) i certificati di circolazione devono recare un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e e) i certificati di circolazione sono rilasciati in una delle lingue ufficiali delle Parti o in inglese.

Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all’articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può es- sere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell’esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzi- naggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3; d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conforme- mente alle norme della Convenzione PEM per prodotti che sono originari an- che conformemente al presente Protocollo. L’esportatore prende tutte le mi- sure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente Protocollo; oppure e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell’applica- zione dell’articolo 8, paragrafo 5, e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, è richiesta all’importazione in un’altra Parte contraente applicatrice. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua do- manda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di cir- colazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

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3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. In deroga all’articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPEC- TIVELY» 5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di cir- colazione EUR.1.

Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso. 2. In deroga all’articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 deve recare la seguente dicitura: «DUPLICATE» 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del cer- tificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di com- pilazione nella Parte esportatrice e dev’essere presentata entro tale termine alle auto- rità doganali della Parte importatrice. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Zone franche 1. Le Parti prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni di- verse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte o di un Paese men- zionato nell’allegato VIII importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o com- pilare una nuova prova dell’origine se la lavorazione o la trasformazione subita è con- forme alle disposizioni del presente Protocollo.

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Art. 25 Requisiti per l’importazione Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Parte.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smon- tati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al mo- mento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell’origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova

dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi ca- rattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del pre- sente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiara- zione. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddi- sfano tutte le condizioni seguenti: a) le importazioni presentano un carattere occasionale; b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; e c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli perso- nali dei viaggiatori.

Art. 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’in- validità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

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Art. 29 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una Parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’altra Parte o da un Paese menzionato nell’alle- gato VIII, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali Parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavo- razione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente Protocollo. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una Parte o in qual- siasi Paese menzionato nell’allegato VIII rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichia- razione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell’allegato VIII in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le con- dizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identifica-

zione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedi- zione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell’accordo, conformemente al diritto interno della Parte con- traente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi mo- mento, su richiesta delle autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell’al- legato VIII in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

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Art. 30 Importi espressi in euro 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali di una Parte equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da tale Parte. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dalla Parte interessata. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le Parti si comunicano reciprocamente gli importi in questione. 4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla con- versione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arroton- dato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Una Parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta na- zionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del con- trovalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell’oppor- tunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali

Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell’origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine. 2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conser- vare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla

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dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’arti- colo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Ai fini del paragrafo 1 i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l’altro: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per otte- nere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte o nel Paese menzionato nell’allegato VIII interessato, conformemente al suo diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte o nel Paese menzionato nell’allegato VIII inte- ressato, compilati o rilasciati in tale Parte o Paese, conformemente al diritto interno; d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il ca- rattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte in conformità del presente Protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle Parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli. 4. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano certificati di circola- zione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 20, paragrafo 2. 5. Le autorità doganali della Parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati. 6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII i materiali utilizzati, compilate in tale Parte o Paese, sono considerate uno dei docu- menti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di cir- colazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale Parte o Paese menzionato nell’allegato VIII e soddisfano gli altri ob- blighi stabiliti dal presente Protocollo.

Art. 32 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o re- lative all’interpretazione del presente Protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effet- tuarlo vengono sottoposte al comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della Parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale Paese.

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Titolo VII Cooperazione amministrativa

Art. 33 Notifica e cooperazione 1. Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si pre- stano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 34 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogni- qualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. 2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certi- ficato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di ori- gine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giu- stificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospet- tare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi con- trollo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano oppor- tune. 4. Qualora le autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la con- cessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservan- dosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i pro- dotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e se soddi- sfano gli altri requisiti del presente Protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

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Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una Parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considera- zione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del docu- mento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichia- razione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri docu- menti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali dell’altra Parte o del Paese menzionato nell’allegato VIII in cui è stata com- pilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giu- stificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichia- razione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dall’autorità doganale della Parte o del Paese menzio- nato nell’allegato VIII in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la di- chiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile. 4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Art. 36 Sanzioni Ciascuna Parte prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente Protocollo.

Titolo VIII Applicazione del Protocollo n. 3

Art. 37 Spazio economico europeo Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo n. 4 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, concluso il 17 marzo 1993 a Bruxelles, sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (le «Parti contraenti dello SEE») se esportate rispettivamente dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Svizzera, a condizione che gli accordi commerciali preferenziali di cui all’articolo 8 siano appli- cabili tra ogni Parte e le Parti contraenti dello SEE.

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Art. 38 Liechtenstein Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Sviz- zera.

Art. 39 Repubblica di San Marino Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea.

Art. 40 Principato di Andorra Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell’Unione europea.

Art. 41 Ceuta e Melilla 1. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati7. Le Parti riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai pro- dotti importati provenienti dall’Unione europea e originari dell’Unione europea. 3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le con- dizioni particolari di cui all’allegato V.

Art. 42 Prodotti in transito o in deposito Le disposizioni del presente allegato possono essere applicate ai prodotti che, alla data dell’applicazione provvisoria o, se anteriore, a quella dell’entrata in vigore della de- cisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera si trovano in transito o sotto sorveglianza doganale in un deposito doganale o in una zona franca. Per tali prodotti la prova dell’origine può essere fornita retroattivamente fino a due anni dopo la data dell’applicazione provvisoria di tale decisione, purché siano state rispettate le disposizioni del presente Protocollo e in particolare l’articolo 14.

7 GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

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Allegato I

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

Nota 1 – Introduzione generale L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa consi- derare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II del presente Protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto: a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un con- tenuto massimo di materiali non originari; b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei mate- riali utilizzati; c) deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasforma- zione; d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti. Nota 2 – Struttura dell’elenco 2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna

1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna

2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o

capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero

di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si ap- plicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti clas-

sificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione

«oppure», l’esportatore può scegliere quale applicare.

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Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme 3.1. L’articolo 4 del titolo II del presente Protocollo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di al- tri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte. 3.2. In conformità all’articolo 6 del titolo II del presente Protocollo, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a be- neficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabi- lite nell’elenco sono soddisfatte. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 del titolo II del presente Proto- collo, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione mi- nima richiesta da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasforma- zioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può confe- rire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fab- bricazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. Se una norma non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavora- zione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio suc- cessivo non lo è. Esempio: se la norma dell’elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 per cento del peso», l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo

10 (materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza

l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si pos- sono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri ma- teriali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare ma- teriali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

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3.4. Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più ma- teriali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a

partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma. 3.6. Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indi- cando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cu- mulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai ma- teriali cui si riferiscono. Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una Parte sono considerati originari del ter- ritorio di tale Parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato pro-

dotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utiliz- zati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale. Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili 5.1. Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i ca- scami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» com- prende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci

5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle

voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 5.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 5.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

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5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valu- tata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigra- fia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la

quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatis- saggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti 6.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le con- dizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti global- mente non più del 15 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4). 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: – seta; – lana; – peli grossolani di animali; – peli fini di animali; – crine di cavallo; – cotone; – carta e materiali per la produzione della carta; – lino; – canapa; – iuta e altre fibre tessili liberiane; – sisal e altre fibre tessili del genere Agave; – cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali; – filamenti sintetici di polipropilene; – filamenti sintetici di poliestere; – filamenti sintetici di poliammide; – filamenti sintetici di poliacrilonitrile; – filamenti sintetici di poliimmide;

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– filamenti sintetici di politetrafluoroetilene; – filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene; – filamenti sintetici di cloruro di polivinile; – altri filamenti sintetici; – filamenti artificiali di viscosa; – altri filamenti artificiali; – filamenti conduttori elettrici; – fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; – fibre sintetiche in fiocco di poliestere; – fibre sintetiche in fiocco di poliammide; – fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; – fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; – fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; – fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; – fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; – altre fibre sintetiche in fiocco; – fibre artificiali in fiocco di viscosa; – altre fibre artificiali in fiocco; – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; – prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; – altri prodotti della voce 5605; – fibre di vetro; – fibre di metallo; – fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano

segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati. 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a

5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due

pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

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Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono

utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non sod- disfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei

capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utiliz- zati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei

materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63. Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27 8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’aci- do solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizza- zione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’aci- do solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizza- zione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione;

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i) isomerizzazione; j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un pro- cesso diverso dalla semplice filtrazione; l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, di- verso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idro- geno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione); m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di

30 per cento a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazio- nata. 8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con te- nori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di ope- razioni analoghe non conferiscono l’origine. Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti 9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una Parte con colture cellulari sono considerati originari di tale Parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltiva- zione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esem- pio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente. 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una Parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale Parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utiliz- zati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell’arti-

colo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e

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2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da

3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23,

3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26): – Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, com- prendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «nu- mero CAS». – Ai fini dell’origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l’acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l’origine. – Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e propor- zionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad ecce- zione dell’aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chi- miche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono di- verse da quelle delle materie prime deve essere considerata un’opera- zione che conferisce l’origine. – Depurazione: la depurazione deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le Parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri: a) la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 per cento del tenore di impurità esistenti; oppure b) la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti: i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari, ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di la- boratorio, iii) elementi e componenti per l’uso in microelettronica, iv) usi ottici specializzati, v) uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecno- logia genetica o come catalizzatore), vi) vettori usati in processi di separazione, oppure vii) usi di tipo nucleare. – Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e con- trollata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità di- verse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con

una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribu- zione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è ri- levante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

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– Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all’uso nell’analisi, nella calibratura o nella referen- ziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produt- tore. La produzione di materiali standard è considerata un’operazione che conferisce l’origine. – Separazione di isomeri: l’isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

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Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari Voce Designazione delle merci per ottenere il carattere di prodotti originari

Allegato III

Testo della dichiarazione di origine

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere redatta secondo le note a piè di pagina. Queste note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No……… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………….. (2) preferential origin.

Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ……… (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …………….. (2).

Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …………….. (2) Ursprungswaren sind.

Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …………….. (2).

....................................................................................................................................... (Luogo e data) (3)

....................................................................................................................................... (Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4) (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’au- torizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a in- dicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM». (3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel docu- mento. (4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma im- plica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

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Certificato di circolazione delle merci Eur. 1

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Note

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

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Domanda di certificato di circolazione delle merci EUR. 1

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Allegato IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una

tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabe- scato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche delle Parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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Dichiarazione dell’esportatore

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, Dichiara che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certi- ficato allegato; Precisa le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condi- zioni: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Presenta i seguenti documenti giustificativi(1): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustifi- cazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; Chiede il rilascio del certificato allegato per queste merci.

....................................................................................................................................... (Luogo e data)

....................................................................................................................................... (Firma)

(1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, di- chiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

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Allegato V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

Articolo unico

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14

dell’appendice A, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente Protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di una delle Parti contraenti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 del presente Protocollo; 2) prodotti originari di una delle Parti contraenti: a) i prodotti interamente ottenuti in una delle Parti contraenti; b) i prodotti ottenuti in una delle Parti contraenti nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in una delle Parti contraenti, a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente Protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 del presente Protocollo.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della Parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l’indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente Protocollo a Ceuta e a Melilla.

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Allegato VI

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta confor- memente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’altra Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell’allegato VIII applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che: 1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte inte- ressata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Designazione delle Designazione dei Voce dei materiali non Valore dei materiali non merci fornite (1) materiali non originari originari utilizzati (2) originari utilizzati (2) (3) utilizzati

Valore totale

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell’allegato VIII];

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3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti applicatrici interessate] in conformità dell’ap- pendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome Designazione delle merci fornite della/e Parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e](4)

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggi- bile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce

8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbrica-

zione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impie- gato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non

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originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie. (3) Per «valore dei materiali non originari» s’intende il valore in dogana al mo- mento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. (4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

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Allegato VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’altra Parte o in un Paese menzionato nell’allegato VIII senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1) ……………. dichiaro che: 1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte inte- ressata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Valore dei Designazione delle merci Designazione dei materiali Voce dei materiali non materiali non fornite (2) non originari utilizzati originari utilizzati (3) originari utilizzati (3) (4)

Valore totale

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell’allegato VIII]; 3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] in conformità dell’articolo 13 del presente Protocollo, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Designazione delle merci fornite Parte interessata](5)

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La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …………………………………………….......... a ………………………………………………(6) Mi impegno ad informare immediatamente ……………………………..(1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

1) Nome e indirizzo del cliente. 2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce

8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbri-

cazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impie- gato. (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere uti- lizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

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Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie. (4) Per «valore dei materiali non originari» s’intende il valore in dogana al mo- mento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. (5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità do- ganali della Parte in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichia- razione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

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Allegato VIII

Elenco dei Paesi

1. Repubblica Algerina Democratica e Popolare

2. Repubblica Araba d’Egitto

3. Unione europea

4. Islanda

5. Stato d’Israele

6. Regno Hascemita di Giordania

7. Repubblica Libanese

8. Regno del Marocco

9. Regno di Norvegia

10. Organizzazione per la Liberazione della Palestina a favore dell’Autorità Nazio- nale Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

11. Repubblica Araba Siriana

12. Repubblica Tunisina

13. Repubblica di Turchia

14. Repubblica d’Albania

15. Bosnia ed Erzegovina

16. Repubblica di Macedonia del Nord

17. Montenegro

18. Repubblica di Serbia

19. Repubblica del Kosovo

20. Regno di Danimarca relativamente alle Isole Fær Øer

21. Repubblica di Moldova

22. Georgia

23. Ucraina

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Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019 | Lexipedia | Lexipedia