AS 2021 55
AS 2021 55
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 20 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1 1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b e 14 capoverso 1.
Art. 12, frase introduttiva Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui al arti- colo 14 capoverso 1:
Abrogato
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 1a è abrogato.
1 RS 641.811
2021–0168 RU 2021 55
Ordinanza sul traffico pesante RU 2021 55
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
20 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Ordinanza sul traffico pesante RU 2021 55
Allegato 1 (art. 14)
Categorie di tassa
I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dellʼUE nonché i titoli dei re- golamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell’allegato 2 OETV 2. I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso lʼufficio indicato all’articolo 3a capoverso 2 OETV.
1 Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)
1.1 Categoria di tassa 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, va- lori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (com- presi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – EURO IV / EURO 4 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
2 RS 741.41
Ordinanza sul traffico pesante RU 2021 55
– Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, va- lori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della diret- tiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, va- lori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della diret- tiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti (compresi motori a gas) o emendamento 05, va- lori limite fissati alla riga B2 e seguenti (compresi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06
1.2 Categoria di tassa 2
–
1.3 Categoria di tassa 3
– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07
2 Autoveicoli leggeri (peso totale 3,5 t)
2.1 Categoria di tassa 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2
Ordinanza sul traffico pesante RU 2021 55
Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, va- lori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – EURO IV / EURO 4 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, va- lori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, va- lori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della diret- tiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, va- lori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della diret-
tiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06
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– Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti
2.2 Categoria di tassa 2
–
2.3 Categoria di tassa 3
– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06