AS 2021 564
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19
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Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 17 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 e 3 1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di gua- rigione dalla COVID-19 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6: a. per una vaccinazione ricevuta o una guarigione avvenuta in Svizzera; b. per una vaccinazione ricevuta o una guarigione avvenuta all’estero di:
1. cittadini svizzeri,
2. stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l’articolo 4 dell’ordi-
nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 e che rendono verosimile che stanno pianificando di entrare in Svizzera o si trovano già in Svizzera. 3 La richiesta di emissione di un certificato di vaccinazione COVID-19 o di un certi- ficato di guarigione dalla COVID-19 di cui al capoverso 1, compresa la documenta- zione di cui agli articoli 13 capoverso 2 lettera c e 16, deve essere presentata in una lingua ufficiale del Cantone, in inglese o come traduzione autenticata ufficialmente in una di queste lingue.
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Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 564
Art. 10 cpv. 6 6 Gli emittenti, le autorità cantonali competenti e l’UFIT documentano la revoca dei certificati con le seguenti informazioni: a. identificativo univoco del certificato; b. dati che garantiscono la trasparenza della decisione relativa alla revoca.
Art. 11 cpv. 2 2 I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una parteci- pazione adeguata ai costi nei seguenti casi: a. se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso; b. per le persone di cui all’articolo 7 capoverso 3 che non hanno un domicilio o, nel caso di Svizzeri all’estero, non hanno l’ultimo comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato.
1 Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per vaccini che:
a. dispongono di un’omologazione in Svizzera; b. dispongono di un’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali con- formemente al regolamento (CE) n. 726/20043; c. sono autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS; o d. presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autoriz- zato secondo le lettere a, b o c, ma sono immessi in commercio da un licen- ziatario con un altro nome (prodotto su licenza). 2bis Per i vaccini non omologati in Svizzera, ma autorizzati nell’UE, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato soltanto se sono stati somministrati completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 2ter Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell’UE, ma autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, nonché per i loro pro- dotti su licenza viene emesso un certificato soltanto alle seguenti condizioni: a. i vaccini sono stati somministrati completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; b. il richiedente si presenta personalmente presso l’emittente; c. il richiedente appartiene a una delle seguenti categorie di persone:
3 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.
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1. cittadini svizzeri,
2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un per-
messo di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per fron- talieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione,
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 1
della legge sugli stranieri e la loro integrazione,
4. persone bisognose di protezione secondo l’articolo 66 della legge del
26 giugno 19985 sull’asilo, 5. persone richiedenti l’asilo titolari di una carta di soggiorno o di una con- ferma secondo l’articolo 30 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19996 sull’asilo,
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l’articolo 17
dell’ordinanza del 7 dicembre 20077 sullo Stato ospite,
7. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l’articolo 22 capoverso 3
dell’ordinanza sullo Stato ospite
Art. 23 cpv. 2 2 Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFI aggiorna di conseguenza l’allegato 5. Tuttavia in- serisce nell’allegato 5 soltanto i certificati di Stati terzi che concedono alla Svizzera la reciprocità.
II Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20218 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Sono equiparate a un certificato secondo il capoverso 1 le altre attestazioni fornite per una vaccinazione effettuata all’estero con un vaccino che: a. ha ottenuto l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali per l’UE ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le racco- mandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
4 RS 142.20 5 RS 142.31 6 RS 142.311 7 RS 192.121 8 RS 818.101.26
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b. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo la lettera a, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 3 L’attestazione deve corrispondere a una forma di attestazione attualmente consueta e deve essere presentata in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo o come tra- duzione autenticata ufficialmente in una di queste lingue. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, deve contenere le seguenti informazioni: a. luogo o Paese in cui è stata somministrata la vaccinazione; b. data della vaccinazione; c. vaccino somministrato.
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 20 settembre 2021 alle ore 00.009.
2 La modifica dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 10 (cifra III) ha effetto sino al 10 ottobre 2021.
17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 Pubblicazione urgente del 17 settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 10 RS 818.101.26
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Allegato 1
Contenuto generale dei certificati COVID-19
N. 1 lett. a
1 Dati relativi al titolare
a. Cognome ufficiale e nomi ufficiali (in quest’ordine)
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Allegato 2 (art. 14, 15 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
N. 1.1 lett. a, b e d
1.1 Inizio della validità:
a. per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (Comirnaty, Spike- vax, Vaxzevria, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): il giorno della somministrazione della seconda dose; b. per una vaccinazione che prevede una dose unica (COVID-19 Vaccine Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione della dose; d. in caso di dosi supplementari: il giorno della somministrazione della dose supplementare.
N. 3
3 Combinazione di vaccini diversi per le vaccinazioni con due dosi
Una vaccinazione con una combinazione di due dosi di vaccini diversi è considerata completa con le seguenti combinazioni: a. Prima vaccinazione: Comirnaty / seconda vaccinazione: Spikevax; b. Prima vaccinazione: Spikevax / seconda vaccinazione: Comirnaty; c. Prima vaccinazione: Vaxzevria (o un prodotto su licenza di questo vaccino) / seconda vaccinazione: Spikevax; d. Prima vaccinazione: Vaxzevria (o un prodotto su licenza di questo vaccino) / seconda vaccinazione: Comirnaty.
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Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 1.2 1.2 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che: a. ha ottenuto l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali per l’UE; b. è autorizzato conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS; o c. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autoriz- zato secondo la lettera a o b, ma è immesso in commercio da un licenzia- tario con un altro nome ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
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