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AS 2021 57

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin). Correzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

Modifica del 18 novembre 2020 (RU 2020 5949; RS 443.113)

Allegato 2, numero 2.1.5.2, lett. b

Invece di:

2.1.5.2 Sono ammessi:

b. i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e compren- dono due o più film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia sviz- zera.

Leggasi:

2.1.5.2 Sono ammessi:

b. i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e compren- dono principalmente film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia svizzera.

29 gennaio 2021 Cancelleria federale

2021-0259 RU 2021 57

O del DFI sulla promozione cinematografica. Correzione RU 2021 57