AS 2021 57
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin). Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica del 18 novembre 2020 (RU 2020 5949; RS 443.113)
Allegato 2, numero 2.1.5.2, lett. b
Invece di:
2.1.5.2 Sono ammessi:
b. i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e compren- dono due o più film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia sviz- zera.
Leggasi:
2.1.5.2 Sono ammessi:
b. i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e compren- dono principalmente film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia svizzera.
29 gennaio 2021 Cancelleria federale
2021-0259 RU 2021 57
O del DFI sulla promozione cinematografica. Correzione RU 2021 57