AS 2021 577
AS 2021 577
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica dell’8 settembre 2021
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10
99 29 Osservazione: di amido
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido.
II La modifica del 29 giugno 20212 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle agevolazioni doganali è abrogata.
1 RS 631.012 2 RU 2021 408
2021-3065 RU 2021 577
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2021 577
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’abrogazione della modifica del 29 giugno 2021 dell’ordinanza sulle agevolazioni doganali (cifra II) entra in vigore il 1° ottobre 2021.
8 settembre 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer