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AS 2021 580

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 24 settembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19, ordina:

I L’allegato 5 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 settembre 2021 alle ore 00.00.2

24 settembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 818.102.2 2 Pubblicazione urgente del 24 settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-3146 RU 2021 580

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 580

Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2

2 Altri certificati esteri riconosciuti

2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi: – Albania – Andorra – Isole Färöer – Israele – Macedonia del Nord – Marocco – Monaco – Panama – San Marino – Santa Sede (Città del Vaticano) – Turchia – Ucraina 2.2 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui al numero 1.2.

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