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AS 2021 582

AS 2021 582

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 24 settembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il numero IV capoverso 3 della modifica del 12 marzo 20211 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 è modificato come segue:

3 Il numero 1.4.1 lettera j dell’allegato 6 ha effetto sino al 10 ottobre 2021.

II Il numero V capoverso 3 della modifica del 25 agosto 20213 dell’ordinanza 3 COVID-19 è modificato come segue: 3 Gli articoli 24e–24g, 26a capoverso 1, frase introduttiva e 26b capoversi 6bis e 6ter, l’allegato 6 numero 3.1.1 lettera d nonché l’articolo 19 capoverso 1ter dell’ordinanza del 4 giugno 20214 sui certificati COVID (n. IV) entrano in vigore il 1° ottobre 2021. L’allegato 6 numero 1.4.1 lettere k–m entra in vigore l’11 ottobre 2021.

1 RU 2021 145, 507 2 RS 818.101.24 3 RU 2021 507 4 RS 818.102.2

2021-3123 RU 2021 582

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 582

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021 alle ore 00.005.

24 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Pubblicazione urgente del 24 settembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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