AS 2021 595
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Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Modifica del 17 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 agosto 20131 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI),
Art. 2 lett. a, c, g, i e k–m Nella presente ordinanza si intende per: a. produzione: formazione di un composto chimico mediante una reazione chi- mica oppure un processo biochimico o biologico; c. consumo: trasformazione di un composto chimico in un altro composto chi- mico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biolo- gico; g. composti DOC: tutti i composti chimici organici secondo la definizione con- forme allo stato delle conoscenze scientifiche, eccettuati:
1. i composti chimici che figurano nelle tabelle dei composti chimici
dell’allegato,
2. i composti chimici formati unicamente da idrocarburi o da carbonio e
metalli,
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3. le molecole formate da tre o più unità ripetitive, come gli oligomeri o i
polimeri; i. sottoprodotto inevitabile: composto chimico che si è formato per effetto di una reazione chimica oppure di un processo biochimico o biologico, in man- canza di un adeguato procedimento alternativo; k. Paese di origine: Paese in cui un composto chimico è stato interamente otte- nuto o prodotto oppure ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione suffi- ciente; l. Paese di provenienza: Paese in cui un composto chimico è stato sdoganato l’ultima volta prima di essere inviato nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera; m. Paese di destinazione: Paese in cui è previsto che un composto chimico venga impiegato secondo la sua finalità d’uso, lavorato, perfezionato o trasformato in altro modo.
Art. 4 Autorità preposta all’autorizzazione 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia le autorizzazioni. È fatto salvo l’articolo 4b. 2 A fini di consulenza tecnica, la SECO può consultare altre unità della Confedera- zione, segnatamente il Laboratorio Spiez, nonché associazioni di categoria, organiz- zazioni specializzate e periti. Il personale delle associazioni di categoria e delle orga- nizzazioni specializzate nonché i periti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale3.
Art. 4a Decisione sull’autorizzazione 1 La SECO rilascia l’autorizzazione in assenza di indizi di uno dei motivi di rifiuto secondo l’articolo 20. 2 La SECO nega l’autorizzazione in presenza di un motivo di rifiuto secondo l’articolo 20. 3 In presenza di un indizio di motivo di rifiuto, la SECO decide sul rilascio di un’au- torizzazione d’intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener- gia e delle comunicazioni, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). In mancanza di accordo, decide il Consiglio federale su pro- posta del DEFR.
3 RS 311.0
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Art. 4b Autorizzazione per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 1 Le autorizzazioni per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici secondo l’articolo 11 capoverso 2 sono rilasciate dal Consiglio federale. 2 Le autorizzazioni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b sono rilasciate dalla SECO d’intesa con il Laboratorio Spiez, se il quantitativo totale annuo di composto chimico per impianto è inferiore a 100 g.
3 La SECO informa il SIC sulle autorizzazioni rilasciate.
Art. 5 cpv. 2
2 Il Laboratorio Spiez fornisce i moduli necessari.
Art. 11 cpv. 1, 3 frase introduttiva, 3bis, 3ter e 4 1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 sono soggetti ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 se il quantitativo totale annuo per impianto è di
100 g al massimo.
3 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
3bis La domanda per un’attività di cui all’articolo 4b capoverso 1 deve essere inoltrata alla SECO almeno 200 giorni prima che l’attività soggetta ad autorizzazione sia av- viata per la prima volta. Il Consiglio federale stabilisce la durata di validità dell’auto- rizzazione. 3ter La domanda per un’attività di cui all’articolo 4b capoverso 2 deve essere inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima che l’attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta. L’autorizzazione è valida cinque anni.
4 Abrogato
Art. 13 cpv. 3 lett. b 3 La domanda ai sensi del capoverso 1 va inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima dell’importazione o dell’esportazione e deve contenere le indicazioni seguenti: b. nome e indirizzo del destinatario finale;
Art. 15 cpv. 2 lett. b 2 Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indica- zioni seguenti: b. nome e indirizzo del destinatario finale;
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Art. 17, rubrica e cpv. 3 Obblighi al momento dell’importazione e dell’esportazione 3 Chiunque importa o esporta merci con un’autorizzazione deve indicare nella dichia- razione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.
Art. 18 cpv. 2 e 4 2 La SECO rifiuta il transito se l’esportazione viola le prescrizioni del Paese di origine o del Paese di provenienza o se vi è motivo di ritenere che il transito contravvenga alle disposizioni della CAC4.
4 Abrogato
Art. 19, rubrica e cpv. 1 Certificati del Paese di destinazione
1 Abrogato
Art. 19a Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione 1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero oppure in una enclave doganale svizzera. 2 Per il rilascio dell’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all’azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di controllo dei beni a duplice impiego. 3 I permessi generali d’esportazione (PG) sono rilasciati soltanto a persone giuridiche iscritte al registro di commercio svizzero o del Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.
Art. 20 Rifiuto di autorizzazioni
1 Il rifiuto di autorizzazioni è disciplinato dall’articolo 6 LBDI.
2 Un PG non viene rilasciato se la persona giuridica richiedente o i membri degli or- gani della persona giuridica richiedente nei due anni che precedono l’inoltro della domanda sono stati oggetto di una condanna passata in giudicato per infrazioni: a. alla LBDI; b. alla legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico; c. alla legge del 20 giugno 19976 sulle armi;
4 RS 0.515.08 5 RS 514.51 6 RS 514.54
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d. alla legge federale del 25 marzo 19777 sugli esplosivi; e. alla legge federale del 21 marzo 20038 sull’energia nucleare; f. alla legge federale del 25 giugno 19829 sulle misure economiche esterne.
Art. 21 cpv. 1 1 Le autorizzazioni singole sono rilasciate per l’importazione di composti chimici della tabella 1 e per l’esportazione di composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3.
Art. 22 cpv. 1 1 I PG sono rilasciati per l’esportazione di composti chimici delle tabelle 2B e 3.
Art. 23 Prove per il rilascio di un PG Un PG può essere rilasciato se i composti chimici sono destinati a un destinatario finale con sede o domicilio in uno Stato contraente della CAC10 e il richiedente può dimostrare che: a. l’attività del destinatario finale è compatibile con la CAC; e b. svolge in modo regolamentare le sue attività transfrontaliere.
Art. 25 cpv. 1 1 Il Laboratorio Spiez e il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez quanto segue entro i termini sotto indicati: a. entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: produzione, lavorazione e consumo di composti chimici della tabella 1 dell’anno civile precedente, indi- cando i quantitativi esatti, inclusi i quantitativi immagazzinati; b. entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: tutte le modifiche apportate all’unità nell’anno civile precedente; c. almeno 120 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.
Art. 26 cpv. 2
2 Entro i termini sotto indicati vanno dichiarate:
a. entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: le attività svolte nell’anno civile precedente; b. almeno 105 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.
7 RS 941.41 8 RS 732.1 9 RS 946.201 10 RS 0.515.08
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Art. 28 cpv. 2
2 Entro i termini sotto indicati vanno dichiarate:
a. entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: le attività svolte nell’anno civile precedente; b. almeno 105 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.
Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 I produttori di composti DOC sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: 2 I siti d’impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi e i siti d’im- pianti che producono composti DOC esclusivamente mediante processi biochimici o biologici non devono essere dichiarati.
Art. 31 cpv. 1 1 Entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici della tabella 1 effettivamente importati ed esportati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza e di destinazione.
Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno, il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente esportati nell’anno civile prece- dente, indicando il Paese di destinazione, se i quantitativi seguenti vengono superati: 3 L’obbligo di dichiarazione delle miscele di composti chimici delle tabelle 2 e 3 si applica alle soglie di concentrazione di cui all’articolo 27 o 29. Per queste miscele va indicato il peso effettivo del composto chimico soggetto ad autorizzazione.
Art. 41, frase introduttiva Secondo l’articolo 15 LBDI è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:
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II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa:
Riferimento tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato» (art. 1 cpv. 2 e 3, 2 lett. g)
Tabella 2B n. 6 Concerne soltanto il testo tedesco
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 febbraio 199811sul materiale bellico
1 Alle persone che viaggiano in aereo, inclusi gli agenti di sicurezza nell’aviazione, e fanno scalo intermedio in Svizzera con, nei loro bagagli o in quelli spediti in prece- denza o in seguito, armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o ele- menti di munizioni, non è richiesta l’autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all’uso personale e non lascino la zona di transito dell’aeroporto.
Inserire dopo il titolo della sezione 5
Art. 12a Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione 1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere deroghe. 2 Per il rilascio dell’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all’azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione sul materiale bellico.
Art. 16 cpv. 2 2 Chiunque importa, esporta o fa transitare merci con un’autorizzazione deve indicare
nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autoriz- zazione e il numero dell’autorizzazione.
11 RS 514.511
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Allegato 1 KM 3 n. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese
2. Ordinanza del 3 giugno 201612 sul controllo dei beni a duplice
impiego
Art. 10 cpv. 2 lett. cbis 2 La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per in- frazioni: cbis. alla legge federale del 25 marzo 197713 sugli esplosivi;
Art. 17 cpv. 1 1 Chiunque esporta beni con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione do- ganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2021.
17 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnher
12 RS 946.202.1 13 RS 941.41