AS 2021 60
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Quarantena dei contatti e Isolamento)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3 Sezione 2a: Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l’isolamento
Art. 3d Ordine della quarantena dei contatti 1 L’autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con: a. un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo; b. un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato e asintomatico: nelle
48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona.
2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:
a. negli ultimi tre mesi prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, e per le quali l’auto- rità cantonale competente ha revocato l’isolamento; b. svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale.
1 RS 818.101.26
2021–0224 RU 2021 60
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 60
3 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti per determinate persone oppure concedere agevolazioni. In- forma l’UFSP di queste deroghe e agevolazioni.
Art. 3e Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti 1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall’ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all’articolo 3d capoverso 1. 2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipata- mente se: a. presentano all’autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l’analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapidi per il SARS-CoV-2; e
b. l’autorità cantonale competente acconsente alla conclusione della quarantena. 3 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.
Art. 3f Isolamento 1 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. 2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immuno- soppressione, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.
3 L’isolamento inizia a decorrere:
a. il giorno in cui si manifestano i sintomi; b. se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asinto- matica: il giorno in cui si è sottoposta al test. 4 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento: a. è priva di sintomi per almeno 48 ore; o b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la pro- secuzione dell’isolamento.
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II L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20202 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 2, il diritto nasce con l’inizio della quarantena dei contatti ordinata alla persona esercitante l’atti- vità lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo sette indennità giornaliere per caso di quarantena.
III La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 2021.
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 830.31
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