AS 2021 603
Legge federale sui politecnici federali
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta:
I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:
Art. 10a Vendita di energia 1 I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l’energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti, o acquistata per uso proprio, di cui non si servono.
2 Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo dei ricavi così ottenuti.
Art. 10b Ex art. 10a
Art. 14 cpv. 3 3 Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Può rinnovarne il contratto di lavoro finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata complessiva di cui all’articolo 17b capoverso 2 lettera a. I contratti di lavoro a durata determinata possono essere disdetti secondo la procedura ordinaria.
2021-3269 RU 2021 603
Legge sui PF RU 2021 603
Art. 16b Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca 1 Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20003 sul per- sonale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA le condi- zioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca. 2 Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.
Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori 1 I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers5, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPers. 2 Il Consiglio dei PF emana un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale. 3 Nell’ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collabora- tori indicati qui appresso la determinazione e l’evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all’articolo 15 capoverso 1 LPers: a. collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione; b. collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo; c. collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo. 4 Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell’ordinanza sul per- sonale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all’assunzione di questi collaboratori. 5 Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative all’ordinanza sul personale. 6 Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, nel- l’ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall’articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato. 7 In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d’età stabilito dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell’ordinanza sui professori.
3 RS 172.220.1 4 RS 172.222.1 5 RS 172.220.1 6 RS 831.10
2/8
Legge sui PF RU 2021 603
8 Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per gli uomini dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto. 9 Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confedera- zione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consi- glio dei PF è il datore di lavoro secondo l’articolo 32b capoverso 2 LPers. Esso rap- presenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.
Art. 17b cpv. 3 3 I termini previsti al capoverso 2 lettere a e b possono, su domanda, essere prorogati in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, maternità, adozione o altro motivo importante.
Art. 25 cpv. 1 lett. f e 4
1 Il Consiglio dei PF:
f. Abrogata 4 Esercita la sorveglianza sul settore dei PF. In particolare può esprimere raccoman- dazioni ai PF e agli istituti di ricerca, dopo averne sentito il parere, e, in casi motivati, assegnare loro incarichi. Se constata una violazione del diritto può adottare le misure del caso, dopo aver sentito il parere dell’istituzione interessata.
Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione 1 Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito: a. alla ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione; b. alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca; c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre deci- sioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF. 2 I membri del Consiglio dei PF di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricu- sano per i seguenti affari: a. questioni relative alla sorveglianza secondo l’articolo 25 capoverso 4; b. questioni relative alla vigilanza finanziaria secondo l’articolo 35ater.
Art. 34a Valutazione dell’adempimento dei compiti e misure 1 Il DEFR verifica periodicamente l’adempimento del mandato di base e degli obiet- tivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consi- glio federale le misure eventualmente necessarie.
2 Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale.
3/8
Legge sui PF RU 2021 603
Art. 35ater cpv. 2 2 Emana le prescrizioni esecutive sull’esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.
Art. 36a Sistemi d’informazione concernenti il personale 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d’informazione concernenti il personale; in essi possono essere trattati anche dati per- sonali degni di particolare protezione e profili della personalità. Ai sistemi d’informa- zione concernenti il personale si applica l’articolo 27 LPers7; se il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato, tale articolo si applica per analogia. 2 Il Consiglio dei PF può delegare il trattamento dei dati del suo personale a un PF o a un istituto di ricerca. 3 Nei sistemi d’informazione concernenti il personale possono essere utilizzati proce- dure e processi per l’analisi sistematica dei dati in forma elettronica. 4 Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d’esecuzione e le sottopone per approva- zione al Consiglio federale.
Titolo prima dell’art. 36f Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’insegnamento
Art. 36f 1 Per lo sviluppo, l’impiego e la valutazione di metodi d’insegnamento che fanno uso di tecnologie dell’informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati per- sonali, inclusi quelli degni di particolare protezione.
2 Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giu-
gno 19928 sulla protezione dei dati.
Titolo prima dell’art. 36g Capitolo 6b: Sicurezza Sezione 1: Servizi di sicurezza
Art. 36g Istituzione 1 I PF e gli istituti di ricerca possono istituire, ognuno indipendentemente, servizi di sicurezza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori nonché per garantire la sicurezza e l’ordine nelle rispettive aree.
7 RS 172.220.1 8 RS 235.1
4/8
Legge sui PF RU 2021 603
2 Possono istituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale.
3 Possono incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.
Art. 36h Competenze 1 I servizi di sicurezza esercitano il diritto di polizia e applicano il regolamento sull’ac- cesso e sull’utilizzazione negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca interessati e nelle rispettive aree non pubbliche. Possono interrogare persone e controllare docu- menti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d’esercizio. 2 Per adempiere i propri compiti possono trattare dati che permettono di accertare l’identità di una persona e dati relativi alle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione delle persone e degli impianti negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca e nelle rispettive aree non pubbliche. 3 Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF e gli istituti di ricerca ob- bligano questi ultimi per contratto a separare fisicamente e logicamente i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Impongono inoltre ai terzi di non utilizzare i dati dei PF o degli istituti di ricerca per altri scopi e si riservano i diritti di informazione e di controllo. 4 I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e canto- nali tutte le indicazioni relative a reati. 5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispon- gono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20039 sull’energia nu- cleare.
Titolo prima dell’art. 36i Sezione 2: Videosorveglianza
Art. 36i 1 I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori, nonché l’infrastruttura e l’esercizio. 2 I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza le registrazioni sono esaminate e salvate dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell’evento. Le registrazioni non salvate sono cancellate al più tardi dopo 20 giorni. 3 Le registrazioni possono essere rese note soltanto alle autorità di perseguimento pe- nale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca sporgono denuncia o fanno valere pretese legali. L’analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.
9 RS 732.1
5/8
Legge sui PF RU 2021 603
4 I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, salvo che servano come mezzo di prova in un procedimento giudiziario o disciplinare pendente. Le registra- zioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di preven- zione degli infortuni. 5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull’energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 200310 sull’energia nucleare.
Titolo prima dell’art. 37 Capitolo 7: Protezione giuridica, diritto disciplinare e disposizioni penali
Art. 37 cpv. 2bis 2bis I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.
Art. 37a cpv. 1, primo periodo, e 5, primo periodo 1 Il Consiglio federale nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. ...
5 Il Consiglio federale emana il regolamento della Commissione. ...
Art. 37b Diritto disciplinare 1 I PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di stu- denti, uditori e dottorandi. 2 Emanano per via d’ordinanza disposizioni concernenti le infrazioni disciplinari, le relative misure e la procedura. 3 In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono adottare le seguenti misure disciplinari: a. esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture; b non ammissione a un determinato livello di studi; c. espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca; d. espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca; e. revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente mediante un’infra- zione disciplinare. 4 In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.
10 RS 732.1
6/8
Legge sui PF RU 2021 603
II Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati (allegato 1, cifra II n. 32) le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il tenore seguente:
Art. 36a cpv. 1, primo periodo 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d’informazione concernenti il personale; in essi possono essere trattati anche dati per- sonali degni di particolare protezione. ...
Art. 36f cpv. 2 2 Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settem- bre 202012 sulla protezione dei dati.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 luglio 2021.13
2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2021.
1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
11 RS 235.1; FF 2020 6695 12 RS 235.1 13 FF 2021 671
7/8
Legge sui PF RU 2021 603
8/8