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AS 2021 604

Ordinanza del 1° ottobre 2021 sulla Commissione di ricorso dei PF

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF (OCRPF)

del 1° ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della Commissione di ricorso dei Politecnici federali (PF) e della relativa segreteria nonché la procedura dinanzi alla Commissione.

Sezione 2: Commissione

Art. 2 Composizione e sede

1 La Commissione si compone:

a. del presidente; b. del vicepresidente; c. di altri cinque membri. 2 Il presidente, il vicepresidente e uno degli altri cinque membri non possono far parte del settore dei PF. 3 Il Consiglio federale provvede a una composizione equilibrata della Commissione. Gli articoli 8c e 8cbis dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) si applicano per analogia.

RS 414.110.21

2021-3262 RU 2021 604

Commissione di ricorso dei PF. O RU 2021 604

4 Il Consiglio dei PF pubblica sul proprio sito internet un elenco dei membri nominati.

5 La Commissione ha sede a Berna.

Art. 3 Presidenza

1 Il presidente convoca la Commissione e dirige le sedute.

2 Decide l’applicazione della procedura per circolazione degli atti.

3 Il vicepresidente rappresenta il presidente e lo assiste.

Art. 4 Eleggibilità 1 Può essere nominato membro della Commissione chiunque non abbia più di 65 anni.

2 Il presidente, il vicepresidente e almeno un altro membro della Commissione devono avere conoscenze approfondite di diritto.

Art. 5 Incompatibilità 1 I membri della Commissione non possono far parte dei seguenti organi, né dei loro stati maggiori: a. Consiglio dei PF; b. direzione di un PF; c. direzione di un istituto di ricerca del settore dei PF; d. segreteria della Commissione. 2 Non possono svolgere attività suscettibili di pregiudicare l’adempimento della loro carica, l’indipendenza o la reputazione della Commissione. 3 Si applicano inoltre per analogia i motivi di incompatibilità di cui all’articolo 8 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 6 Durata del mandato e rielezione 1 Il mandato dura quattro anni e corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2 I membri della Commissione possono essere rieletti una sola volta. È fatto salvo il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Art. 7 Indennità e rimborso delle spese 1 Le indennità e il rimborso delle spese sono a carico del bilancio del Consiglio dei PF. 2 Il presidente percepisce un’indennità forfettaria di 18 000 franchi all’anno, il vice- presidente un’indennità forfettaria di 6000 franchi all’anno.

3 RS 173.32

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3 Le indennità di cui al capoverso 2 coprono tutti gli oneri, escluse le spese soggette a rimborso. 4 Gli altri membri percepiscono una diaria di 500 franchi a seduta più 250 franchi per lo studio preparatorio degli atti. Se invece di una seduta si tiene una procedura per circolazione degli atti, l’indennità forfettaria ammonta a 500 franchi. I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF non ricevono alcuna diaria. 5 Le indennità forfettarie e le diarie sono soggette alle detrazioni per i contributi so- ciali.

6 Gli importi non sono soggetti all’adeguamento al rincaro.

7 Il rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del settore dei PF.

8 Le indennità e il rimborso delle spese sono versati nel mese di dicembre.

Art. 8 Segreto d’ufficio 1 I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio. 2 La Commissione è autorizzata all’esonero dal segreto d’ufficio in qualità di autorità superiore ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale4.

Art. 9 Informazione e rapporti

1 La Commissione rende pubblicamente accessibili le proprie decisioni.

2 I nomi delle persone che sono comparse come parti in causa e che hanno patrocinato esclusivamente interessi privati, nonché i dati che consentono di identificare queste persone possono essere divulgati soltanto con il loro consenso. 3 Il presidente presenta annualmente al capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al presidente del Consiglio dei PF un rap- porto sulle attività svolte dalla Commissione.

Art. 10 Compiti dello Stato maggiore del Consiglio dei PF 1 Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la contabilità della Commissione.

2 Fornisce assistenza alla segreteria in materia di logistica e diritto del personale.

Sezione 3: Segreteria

Art. 11 Composizione e organizzazione 1 La segreteria si compone di un direttore, nonché di alcuni segretari giuridici e colla- boratori amministrativi.

4 RS 311.0

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2 L’amministrazione della segreteria è affidata a un segretario giuridico. Quest’ultimo nomina un supplente. 3 Il presidente del Consiglio dei PF decide d’intesa con il presidente della Commis- sione in merito all’avvio, alla modifica e alla cessazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria. 4 È responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti il direttore. Può affidare tale compito al servizio del personale dello Stato maggiore del Consiglio dei PF. 5 Il direttore è responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti i collaboratori della segreteria. 6 I rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale e dall’ordinanza del 15 marzo 20016 sul perso- nale del settore dei PF. 7 Per far fronte a temporanei sovraccarichi di lavoro è possibile, in casi eccezionali, ricorrere a personale giuridico ausiliario sulla base di un mandato. Questi giuristi non possono esprimere un voto consultivo né possono firmare le decisioni.

Art. 12 Compiti 1 La segreteria svolge compiti tecnici e amministrativi inerenti all’attività della Com- missione, in particolare: a. assistenza al presidente e agli altri membri nell’ambito delle questioni che in- teressano la Commissione; b. partecipazione all’attività istruttoria; c. redazione di decisioni e rapporti, esecuzione delle procedure di consultazione e gestione della corrispondenza; d. controllo delle pratiche e rilevazioni statistiche.

2 I segretari giuridici curano la corrispondenza per conto del presidente.

3 Redigono le proposte scritte da sottoporre al presidente e le bozze delle decisioni.

Sezione 4: Procedura

Art. 13 Ricusazione 1 Alle persone che devono preparare o adottare una decisione si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla pro- cedura amministrativa (PA).

5 RS 172.220.1 6 RS 172.220.113 7 RS 172.021

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2 Se sussiste un motivo di ricusazione, la persona in questione deve comunicarlo tem- pestivamente al presidente.

Art. 14 Domanda di ricusazione 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di un membro della Commissione o del segretario giuridico competente (di seguito: il ricusando) deve presentare una do- manda scritta alla Commissione non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

2 Il ricusando si deve pronunciare dinanzi alla Commissione sui motivi addotti.

Art. 15 Decisione di ricusazione 1 Se la persona di cui si chiede la ricusazione contesta il motivo di ricusazione, la decisione in merito è presa dalla Commissione in sua assenza. 2 Se è stata presentata una domanda di ricusazione per la Commissione in corpore, la decisione in merito è presa dal DEFR. Se accoglie la domanda, quest’ultimo nomina quattro membri supplenti e stabilisce quale di questi membri assume la funzione del presidente. 3 La decisione in merito alla ricusazione può essere presa senza sentire la controparte.

Art. 16 Istruttoria

1 Il presidente sovrintende all’istruttoria del ricorso.

2 Si occupa in particolare di emettere decisioni incidentali in materia di:

a. sospensione della procedura; b. misure precauzionali e disposizioni concernenti l’effetto sospensivo; c. inviti a comparire, fusioni e separazioni delle procedure; d. esito delle richieste di patrocinio gratuito. 3 È responsabile dell’archiviazione formale del ricorso mediante la non entrata nel merito o lo stralcio della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ritiro o man- canza di oggetto.

Art. 17 Proposta 1 Il presidente esamina le bozze delle decisioni e formula una richiesta scritta di archiviazione del ricorso indirizzata ai membri. 2 La segreteria invia per posta o in formato elettronico ai membri della Commissione la documentazione relativa alle sedute almeno una settimana prima di ogni seduta.

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Art. 18 Sedute

1 La Commissione opera e decide in modo collegiale. Le decisioni sono prese nel

corso di sedute o, in casi eccezionali, per circolazione degli atti. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza. 2 Si riunisce secondo un calendario fissato anticipatamente per tutto l’anno civile. Di norma sono previste sei sedute. 3 I segretari giuridici prendono parte al processo decisionale concernente i ricorsi che hanno trattato. Possono esprimere un voto consultivo. 4 Le sedute sottostanno al segreto delle deliberazioni. La documentazione delle sedute è confidenziale.

Art. 19 Deliberazione 1 La Commissione può deliberare se sono presenti alla seduta almeno quattro dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 2 Se una decisione è presa per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.

3 I membri sono tenuti a votare.

4 In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 20 Decisione

1 Nella decisione è menzionato il nome dei membri della Commissione che vi hanno

concorso. 2 Il presidente e il segretario giuridico competente o un altro membro della Commis- sione firmano la decisione.

Art. 21 Comunicazione ai partecipanti alla procedura 1 Decisioni e altre comunicazioni devono essere notificate tempestivamente in forma scritta agli interessati. 2 Le decisioni incidentali e finali devono essere recapitate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi è sufficiente una lettera raccomandata.

Art. 22 Spese processuali e spese ripetibili Le spese processuali e le spese ripetibili sono stabilite conformemente agli articoli 63 e 64 PA8 e all’ordinanza del 10 settembre 19699 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

8 RS 172.021 9 RS 172.041.0

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 18 settembre 200310 della Commissione di ricorso dei PF è abro- gato.

Art. 24 Disposizioni transitorie 1 La disposizione relativa alle indennità di cui all’articolo 7 capoverso 4 terzo periodo è applicabile a partire dalla prossima legislatura.

2 Il rapporto per l’anno 2021 è presentato al Consiglio dei PF.

Art. 25 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2 L’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 4 capoverso 1 entrano in vigore il 1° giugno 2023.

1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 RU 2003 5079; 2011 3563, 3565

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