AS 2021 605
Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF
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Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF
Modifica del 1° ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20141 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:
Art. 2b Ricavi della vendita di energia 1 Se i PF o gli istituti di ricerca vendono l’energia che non utilizzano, il 90 per cento dei ricavi lordi è versato alla Cassa federale. 2 Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dalla vendita di energia.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
1° ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 414.123
2021-3263 RU 2021 605
Finanze e contabilità nel settore dei PF. O RU 2021 605
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