AS 2021 61
Ordinanza del 27 gennaio 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 capoversi 1 e 3 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp), ordina:
Sezione 1: Scopo e oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione del coronavirus SARS- CoV-2. 1 A tale scopo disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio: a. la registrazione dei dati di contatto; b. l’obbligo di quarantena e la sua esecuzione; c. l’esecuzione del test. 3 Disciplina anche la registrazione dei dati di contatto delle persone che entrano in Svizzera in treno, autobus, nave o aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio.
RS 818.101.27 1 RS 818.101
2021–0223 RU 2021 61
Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 61
Sezione 2: Stato o regione con rischio elevato di contagio
Art. 2
1 Uno Stato o una regione presentano un rischio elevato di contagio con il SARS-
CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a. nello Stato o nella regione in questione è stata rilevata una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla forma del virus diffusa in Svizzera; b. nello Stato o nella regione in questione, negli ultimi 14 giorni il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è più alto di almeno 60 rispetto a quello registrato in Svizzera e questo numero non è riconducibile a singoli eventi o casi localmente circoscritti; c. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio in questo Stato o in questa regione; d. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione. 2 Gli elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio sono riportati nell’allegato 1. 3 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giu- stizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente l’allegato. 4 Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio econo- mico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui al capoverso 2 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1.
Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto
Art. 3 Obblighi delle persone in entrata 1 Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono, prima dell’entrata, registrare i loro dati di contatto di cui all’arti- colo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20152 sulle epidemie (dati di contatto) come se- gue: a. elettronicamente tramite la piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata3, messa a disposizione dall’Ufficio federale della sa- nità pubblica (UFSP); oppure
2 RS 818.101.1 3 La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch
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b. su carta tramite le schede di contatto messe a disposizione dall’UFSP. 2 Le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di conta- gio devono registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l’entrata avviene in treno, autobus, nave o aereo. 3 Sono esentate dall’obbligo di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che entrano in Sviz- zera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio eco- nomico, sociale e culturale.
Art. 4 Obblighi delle imprese che trasportano persone 1 Le imprese che trasportano persone nell’ambito del traffico internazionale assicu- rano che le persone in entrata registrino i loro dati di contatto secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2. 2 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b.
3 Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.
4 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfron- talieri in treno, autobus, nave o aereo programmati per il mese successivo. 5 Trasmettono i dati di contatto di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 tramite la piattaforma4 messa a disposizione dall’UFSP per le imprese che trasportano persone.
Art. 5 Obblighi particolari per le imprese di trasporti aerei 1 Le imprese di trasporti aerei devono informare i passeggeri che prima della partenza
devono sottoporsi a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se il test è risultato negativo. 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test e,
se questo non fosse attestabile, negare l’accesso al velivolo.
Art. 6 Compiti dell’UFSP e dei Cantoni 1 L’UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l’esecuzione della quarantena secondo l’articolo 7 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le per- sone in entrata.
2 Non appena viene a conoscenza dell’entrata di una persona contagiata dal SARS-
CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti: a. richiede all’impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone contagiate dal SARS-CoV-2 entrate in Svizzera;
4 La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch
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b. sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, avvisa le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2; c. trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata. 3 L’UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.
4 Distrugge i dati un mese dopo l’entrata delle persone in questione.
5 I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall’UFSP.
Sezione 4: Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata
Art. 7 Obbligo di test e di quarantena 1 Le seguenti persone devono attestare di essersi sottoposte nelle ultime 72 ore a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che il risultato del test è nega- tivo: a. le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio; b. le persone che entrano in Svizzera in aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio. 2 Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. De- vono soggiornarvi ininterrottamente per 10 giorni a decorrere dalla loro entrata (qua- rantena per le persone in entrata). 3 Le persone di cui al capoverso 1 che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera e d’intesa con l’autorità cantonale competente, sottoporsi a proprie spese: a. a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure b. a un test rapido per il SARS-CoV-2. 4 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se: a. presentano all’autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l’analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapido per il SARS-CoV-2; e
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b. l’autorità cantonale competente acconsente alla conclusione anticipata della quarantena. 5 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo il capoverso 4 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una di- stanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena secondo il capoverso 2. 6 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio, l’autorità cantonale competente può considerare la durata del sog- giorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena se- condo il capoverso 2.
Art. 8 Deroghe all’obbligo di test e di quarantena 1 Sono esentate dall’obbligo di test e di quarantena di cui all’articolo 7 le persone che:
a. svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
1. il funzionamento del settore sanitario,
2. l’ordine e la sicurezza pubblici,
3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-
poverso 1 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite,
4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; c. entrano in Svizzera per motivi professionali o medici importanti e improroga- bili; d. rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per motivi professionali o medici importanti e im- prorogabili; e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di conta- gio per meno di 24 ore come passeggeri in transito; f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l’intenzione e la possi- bilità di recarsi direttamente in un altro Paese; g. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione svoltasi in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio, se attestano che per la partecipazione e il soggiorno è stato rispettato un piano di protezione speci- fico; per partecipazione a una manifestazione si intende segnatamente la par- tecipazione, generalmente per motivi professionali, a una competizione spor- tiva, a un evento culturale o a un congresso per professionisti; h. attestano che nei tre mesi precedenti l’entrata in Svizzera erano già state con- tagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite.
5 RS 192.12
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2 Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare con un certificato medico che i sintomi sono ricondu- cibili a altra causa. 3 Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro verifica se sussiste un’attività assolutamente necessaria e la attesta. 4 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’ob- bligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.
Art. 9 Obbligo di notifica Chi è sottoposto alla quarantena per le persone in entrata secondo la presente ordi- nanza deve notificare l’entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.
Sezione 5: Controlli e notifiche da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 10 1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano da Stati o regioni con rischio elevato di contagio. A tale scopo verificano: a. l’esistenza di un risultato negativo del test ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1; b. la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1. 2 Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l’autorità di controllo alla frontiera la notifica all’autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l’ora del controllo, l’indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.
3 Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione e modifica di un altro atto normativo 1 L’ordinanza COVID-19 del 2 luglio 20206 provvedimenti nel settore del traffico in- ternazionale viaggiatori è abrogata.
2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
6 RU 2020 2737, 3549, 3699, 4513, 6399; 2021 43
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Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 2021.
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio7
1. Stati e regioni
Andorra Brasile Cipro Estonia Irlanda Israele Lettonia Libano Lituania Malta Monaco Montenegro Paesi Bassi Panama Portogallo San Marino Svezia Slovacchia Slovenia Spagna Sudafrica Repubblica Ceca Regno Unito Stati Uniti
7 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.
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2. Regioni degli Stati limitrofi
Regioni in Germania: – Land Sassonia – Land Turingia Regioni in Francia: – Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Regioni in Italia: – Regione Emilia Romagna – Regione Friuli Venezia Giulia – Regione Veneto Regioni in Austria: – Land Salisburgo
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Allegato 2 (art. 11 cpv. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 20198 concernente le multe disciplinari
Allegato 2 cifra XVII
XVII. Legge del 28 settembre 20129 sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 202110
17001. Mancata attestazione di un’analisi di biologia molecolare per il
SARS-CoV-2 con risultato negativo all’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 dell’ordi- nanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazio- nale viaggiatori) 200
17002. Dati di contatto errati o mancanti all’entrata in Svizzera (art. 83
cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza COVID-19 prov- vedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 100
2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202011
Art. 4 cpv. 1 lett. b e c Abrogate
Allegato 3 Sono eliminati «Regno Unito» e «Sudafrica».
8 RS 314.11 9 RS 818.101 10 RS 818.101.27 11 RS 818.101.24
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3. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 202012
2bis La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico inter- nazionale viaggiatori del 27 gennaio 202113 non conferisce alcun diritto all’indennità.
12 RS 830.31 13 RS 818.101.27
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