Lexipedia

AS 2021 616

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Modifica del 1° ottobre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20212, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 20103 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Sino al compimento del 65° anno d’età, il procuratore generale e i sostituti procura- tori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. 3 Su richiesta dell’interessato, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta dopo il com- pimento del 65° anno d’età e sino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo sino alla fine dell’anno civile in cui egli compie il 68° anno d’età. In tal caso, il Ministero pubblico della Confederazione finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali | Lexipedia | Lexipedia