AS 2021 618
Ordinanza del 18 agosto 2021 sull’importazione dall’Indonesia all’aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’importazione dall’Indonesia all’aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile
del 18 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; in esecuzione dell’Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 20183 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (CEPA), ordina:
Art. 1 Importazione di olio di palma o di olio di palmisti all’aliquota preferenziale Chi intende importare dall’Indonesia olio di palma e sue frazioni di cui alla voce ta- riffaria 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sul libero scambio 2 (aliquota preferenziale) deve comprovare che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA (prova di sostenibilità).
Art. 2 Requisiti per l’importatore Può fornire la prova di sostenibilità chi è in possesso di: a. un certificato valido di cui all’articolo 3; b. un’autorizzazione preferenziale di cui all’articolo 4.
RS 632.324.27
2021-2779 RU 2021 618
Importazione dall’Indonesia all’aliquota preferenziale RU 2021 618 di olio di palma prodotto in maniera sostenibile. O
Art. 3 Sistemi di certificazione ammessi Ai fini della prova di sostenibilità sono ammessi i certificati rilasciati in base a uno dei seguenti sistemi di certificazione: a. certificazione secondo la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), mo- dello di catena di approvvigionamento Identity Preserved (IP) in base agli RSPO Principles and Criteria del 2013 o del 20185 e ai Supply Chain Certi- fication Systems del 2017 o del 20206; b. certificazione secondo la RSPO, modello di catena di approvvigionamento Segregated (SG), in base agli RSPO Principles and Criteria del 2013 o del
20187 e ai Supply Chain Certification Systems del 2017 o del 20208;
c. certificazione secondo l’International Sustainability and Carbon Certifica- tion PLUS (ISCC PLUS), modello di catena di approvvigionamento Segrega- ted, in base all’ISCC PLUS System Document del 20199, versione 3.2, e all’ISCC 203 Traceability and Chain of Custody Document del 201910, ver- sione 3.1; d. certificazione secondo il Palm Oil Innovation Group (POIG) in combinazione con la RSPO IP o la RSPO SG, in base ai Palm Oil Innovation Group Verifi- cation Indicators del 201911.
Art. 4 Autorizzazione preferenziale
1 L’autorizzazione preferenziale è rilasciata su domanda.
2 La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) prima della prima importazione. 3 Deve contenere il certificato rilasciato al richiedente e le seguenti indicazioni:
a. indicazioni sul richiedente, in particolare il suo nome e il suo recapito in Svizzera; b. indicazioni sul certificato, in particolare il numero e la data di scadenza.
4 Le indicazioni di cui al capoverso 3 devono essere fornite mediante il modulo
messo a disposizione dalla SECO.
5 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.
6 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.
7 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.
8 Consultabile all’indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.
9 Consultabile all’indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents >
ISCC System Documents > ISCC PLUS
10 Consultabile all’indirizzo www.iscc-system.org >Process > ISCC Documents >
ISCC System Documents > ISCC EU (RED I) > ISCC EU 203 – Traceability and Chain of Custody. 11 Consultabile all’indirizzo www.poig.org > The POIG Charter > POIG Verification Indicators.
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5 Se approva la domanda, la SECO assegna al richiedente un numero di autorizza-
zione.
6 Può subordinare l’autorizzazione preferenziale a condizioni specifiche.
Art. 5 Validità dell’autorizzazione preferenziale 1 L’autorizzazione preferenziale vale per tutte le importazioni di olio di palma o di olio di palmisti per il quale è stato rilasciato il certificato. 2 La sua validità coincide con la validità del certificato. La revoca, la perdita o l’inva- lidità del certificato devono essere notificate alla SECO senza indugio.
Art. 6 Dichiarazione doganale 1 Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall’Indonesia all’ali- quota preferenziale deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di autoriz- zazione. 2 Con la dichiarazione doganale l’importatore conferma che la merce importata è cer- tificata lungo tutta la catena di approvvigionamento in base a uno dei sistemi di certi- ficazione di cui all’articolo 3. Può comprovarlo con i seguenti documenti: a. un documento di accompagnamento che permetta di identificare la merce e che contenga le seguenti indicazioni:
1. la denominazione del sistema di certificazione e del modello di catena di
approvvigionamento di cui all’articolo 3,
2. il nome della ditta e, se previsto dal sistema di certificazione, il numero
di membro del produttore e dei fornitori intermedi, 3. il numero del certificato del produttore e dei certificati dei fornitori inter- medi; e b. se previsto dal sistema di certificazione, un estratto del sistema che indica la tracciabilità della merce (sistema di tracciamento). 3 L’Amministrazione federale delle dogane specifica la forma in cui devono essere fornite le indicazioni di cui al capoverso 2.
Art. 7 Verifica dei sistemi di certificazione 1 In collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, la SECO verifica periodica- mente i sistemi di certificazione di cui all’articolo 3 per stabilire se le seguenti condi- zioni continuano a essere soddisfatte: a. i sistemi di certificazione sono idonei a certificare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 8.10 CEPA; b. le organizzazioni responsabili garantiscono l’attuazione efficace dei sistemi di certificazione; c. i processi all’interno dei sistemi di certificazione concernenti le revisioni e i ricorsi sono svolti in modo trasparente e comprensibile;
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d. i sistemi di certificazione sono verificati da un organismo indipendente; e. la tracciabilità dell’olio di palma e dell’olio di palmisti è garantita. 2 In sede di verifica, la SECO può tenere conto di indicazioni fornite da terzi, in par- ticolare dalla società civile, e coinvolgere esperti.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente al CEPA12.
18 agosto 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr