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AS 2021 62

Ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI)

Modifica del 22 gennaio 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 14 ottobre 20191 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) è modificata come segue:

Art. 4 Numero minimo di dosi giornaliere standard di medicamenti e di confezioni di medicamenti 1 Per l’attribuzione a un PCG un assicurato necessita di almeno 180 dosi giornaliere standard (DDD) di medicamenti.

2 Per l’attribuzione al PCG «tumore (KRE)» e al PCG «tumore complesso (KRK)» un

assicurato necessita di almeno tre confezioni.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021.

22 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 832.112.11

2021-0257 RU 2021 62

Attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. RU 2021 62 O del DFI

Allegato (art. 1)

Elenco dei PCG2

2 L’elenco dei PCG non è pubblicato nella RU. Può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Compensazione dei rischi. Fa stato la versione del 22 gennaio 2021.

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