AS 2021 62
Ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI)
Modifica del 22 gennaio 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 14 ottobre 20191 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR-DFI) è modificata come segue:
Art. 4 Numero minimo di dosi giornaliere standard di medicamenti e di confezioni di medicamenti 1 Per l’attribuzione a un PCG un assicurato necessita di almeno 180 dosi giornaliere standard (DDD) di medicamenti.
2 Per l’attribuzione al PCG «tumore (KRE)» e al PCG «tumore complesso (KRK)» un
assicurato necessita di almeno tre confezioni.
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021.
22 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 832.112.11
2021-0257 RU 2021 62
Attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. RU 2021 62 O del DFI
Allegato (art. 1)
Elenco dei PCG2
2 L’elenco dei PCG non è pubblicato nella RU. Può essere consultato all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Compensazione dei rischi. Fa stato la versione del 22 gennaio 2021.
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