Lexipedia

AS 2021 624

Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

RS 0.232.112.21; RU 2020 1667

Modifiche del Regolamento di esecuzione Entrate in vigore il 1° novembre 2021

Traduzione

Capitolo 1: Disposizioni generali [...]

Regola 3 Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale [...] 2) [Costituzione del mandatario] a) La costituzione di un mandatario può essere fatta nella domanda internazio- nale o dal nuovo titolare della registrazione internazionale in una domanda di cui alla regola 25.1)a)i), che deve contenere il nome e l’indirizzo, indicati con- formemente alle istruzioni amministrative, nonché l’indirizzo di posta elettro- nica del mandatario. [...] 4) [Iscrizione e notifica della costituzione di un mandatario; data di entrata in vigore della costituzione] a) Quando l’Ufficio internazionale constata che la costituzione di un mandatario soddisfa i requisiti stabiliti, esso iscrive nel registro internazionale il fatto che il depositante o titolare ha un mandatario, nonché il nome, l’indirizzo e l’in- dirizzo di posta elettronica del mandatario. In questo caso, la data di entrata in vigore della costituzione è la data in cui l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale, la domanda o la comunicazione separata con la quale il mandatario è costituito. [...]

2021-3251 RU 2021 624

Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione RU 2021 624 internazionale dei marchi. RE

[...] 6) [Radiazione dell’iscrizione; data di entrata in vigore della radiazione] [...] d) Quando riceve una domanda di radiazione fatta dal mandatario, l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al depositante o al titolare. [...]

Regola 5 Giustificazione di ritardo nell’osservanza dei termini 1) [Giustificazione di ritardo nell’osservanza dei termini dovuto a motivi di forza maggiore] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine di scadenza previsto dal presente regolamento per il compimento di un atto dinanzi all’Ufficio internazio- nale è giustificata se la parte interessata produce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che il termine di scadenza non è stato osservato a causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, scioperi, calamità naturali, o di perturbazioni nel servizio postale, nel funzionamento di un’agenzia di recapito o nella comunicazione elettro- nica dovute a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà o ad altri motivi di forza maggiore. i) [Abrogato] ii) [Abrogato] iii) [Abrogato] 2) [Abrogato] i) [Abrogato] ii) [Abrogato] 3) [Abrogato] 4) [Limiti alla giustificazione] L’inosservanza di un termine di scadenza è giustificata, in virtù di questa regola, solo se la prova e l’atto di cui all’alinea 1) sono ricevuti dall’Ufficio internazionale e com- piuti dinanzi ad esso, non appena ciò sia ragionevolmente possibile e al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini. [...]

Regola 5bis Proseguimento della procedura 1) [Richiesta] a) Se un depositante o un titolare non ha osservato uno dei termini prescritti o stabiliti nelle regole 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) e 39.1), l’Ufficio internazionale prosegue comunque il trattamento della domanda internazionale, della designazione successiva, del pagamento o della richiesta interessata se:

Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione RU 2021 624 internazionale dei marchi. RE

i) una richiesta in questo senso, firmata dal depositante o dal titolare, è pre- sentata all’Ufficio internazionale mediante il modulo ufficiale; e ii) la richiesta è ricevuta, la tassa stabilita nell’elenco delle tasse e degli emolumenti è pagata e, insieme alla richiesta, tutte le condizioni cui si applica il termine fissato sono soddisfatte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della scadenza di tale termine. [...] [...]

Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali [...]

Regola 22 Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base 1) [Notifica relativa alla cessazione degli effetti della domanda di base, della registra- zione che ne risulta o della registrazione di base] [...] c) Non appena la procedura oggetto del punto b) si è conclusa con la decisione finale oggetto della seconda frase dell’articolo 6.3) del Protocollo o col ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell’articolo 6.3) del Protocollo, l’Uffi- cio d’origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto all’Ufficio interna- zionale e fornisce le indicazioni oggetto del punto a)i) a iv). Quando la proce- dura oggetto del punto b) si conclude senza giudizio definitivo, ritiro o rinuncia di cui sopra, l’Ufficio d’origine, quando ne è a conoscenza, o a richiesta del titolare, lo notifica all’Ufficio internazionale. [...]

Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche

Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale [...] 3) [Contenuto] a) Fatto salvo l’alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indi- care: [...]

Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione RU 2021 624 internazionale dei marchi. RE

ii) il nome del titolare; [...] [...]

Capitolo 9: Disposizioni diverse

Regola 39 Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori 1) Quando uno Stato («Stato successore») il cui territorio faceva parte, prima dell’in- dipendenza di tale Stato, del territorio di una parte contraente («parte contraente pre- decessora») ha deposto dinnanzi al Direttore generale una dichiarazione di continua- zione che ha come effetto l’applicazione del Protocollo da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte con- traente predecessora alla data stabilita in conformità dell’alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti: [...] ii) pagamento all’Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, della tassa indicata al punto 10.1 dell’elenco delle tasse e degli emolumenti dovuta all’Ufficio internazionale e della tassa indicata al punto 10.2 di tale elenco, che sarà trasferita dall’Ufficio internazionale allo Stato successore. [...]

Elenco delle tasse e degli emolumenti (testo in vigore il 1° novembre 2021) Franchi svizzeri

[...]

10. Continuazione degli effetti

10.1 Tassa dovuta all’Ufficio internazionale 23

10.2 Tassa trasferita dall’Ufficio internazionale allo Stato successore 41

Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi | Lexipedia | Lexipedia