AS 2021 624
Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
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Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
RS 0.232.112.21; RU 2020 1667
Modifiche del Regolamento di esecuzione Entrate in vigore il 1° novembre 2021
Traduzione
Capitolo 1: Disposizioni generali [...]
Regola 3 Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale [...] 2) [Costituzione del mandatario] a) La costituzione di un mandatario può essere fatta nella domanda internazio- nale o dal nuovo titolare della registrazione internazionale in una domanda di cui alla regola 25.1)a)i), che deve contenere il nome e l’indirizzo, indicati con- formemente alle istruzioni amministrative, nonché l’indirizzo di posta elettro- nica del mandatario. [...] 4) [Iscrizione e notifica della costituzione di un mandatario; data di entrata in vigore della costituzione] a) Quando l’Ufficio internazionale constata che la costituzione di un mandatario soddisfa i requisiti stabiliti, esso iscrive nel registro internazionale il fatto che il depositante o titolare ha un mandatario, nonché il nome, l’indirizzo e l’in- dirizzo di posta elettronica del mandatario. In questo caso, la data di entrata in vigore della costituzione è la data in cui l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale, la domanda o la comunicazione separata con la quale il mandatario è costituito. [...]
2021-3251 RU 2021 624
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione RU 2021 624 internazionale dei marchi. RE
[...] 6) [Radiazione dell’iscrizione; data di entrata in vigore della radiazione] [...] d) Quando riceve una domanda di radiazione fatta dal mandatario, l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al depositante o al titolare. [...]
Regola 5 Giustificazione di ritardo nell’osservanza dei termini 1) [Giustificazione di ritardo nell’osservanza dei termini dovuto a motivi di forza maggiore] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine di scadenza previsto dal presente regolamento per il compimento di un atto dinanzi all’Ufficio internazio- nale è giustificata se la parte interessata produce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che il termine di scadenza non è stato osservato a causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, scioperi, calamità naturali, o di perturbazioni nel servizio postale, nel funzionamento di un’agenzia di recapito o nella comunicazione elettro- nica dovute a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà o ad altri motivi di forza maggiore. i) [Abrogato] ii) [Abrogato] iii) [Abrogato] 2) [Abrogato] i) [Abrogato] ii) [Abrogato] 3) [Abrogato] 4) [Limiti alla giustificazione] L’inosservanza di un termine di scadenza è giustificata, in virtù di questa regola, solo se la prova e l’atto di cui all’alinea 1) sono ricevuti dall’Ufficio internazionale e com- piuti dinanzi ad esso, non appena ciò sia ragionevolmente possibile e al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini. [...]
Regola 5bis Proseguimento della procedura 1) [Richiesta] a) Se un depositante o un titolare non ha osservato uno dei termini prescritti o stabiliti nelle regole 11.2), 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) e 39.1), l’Ufficio internazionale prosegue comunque il trattamento della domanda internazionale, della designazione successiva, del pagamento o della richiesta interessata se:
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i) una richiesta in questo senso, firmata dal depositante o dal titolare, è pre- sentata all’Ufficio internazionale mediante il modulo ufficiale; e ii) la richiesta è ricevuta, la tassa stabilita nell’elenco delle tasse e degli emolumenti è pagata e, insieme alla richiesta, tutte le condizioni cui si applica il termine fissato sono soddisfatte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della scadenza di tale termine. [...] [...]
Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali [...]
Regola 22 Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base 1) [Notifica relativa alla cessazione degli effetti della domanda di base, della registra- zione che ne risulta o della registrazione di base] [...] c) Non appena la procedura oggetto del punto b) si è conclusa con la decisione finale oggetto della seconda frase dell’articolo 6.3) del Protocollo o col ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell’articolo 6.3) del Protocollo, l’Uffi- cio d’origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto all’Ufficio interna- zionale e fornisce le indicazioni oggetto del punto a)i) a iv). Quando la proce- dura oggetto del punto b) si conclude senza giudizio definitivo, ritiro o rinuncia di cui sopra, l’Ufficio d’origine, quando ne è a conoscenza, o a richiesta del titolare, lo notifica all’Ufficio internazionale. [...]
Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche
Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale [...] 3) [Contenuto] a) Fatto salvo l’alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indi- care: [...]
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ii) il nome del titolare; [...] [...]
Capitolo 9: Disposizioni diverse
Regola 39 Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori 1) Quando uno Stato («Stato successore») il cui territorio faceva parte, prima dell’in- dipendenza di tale Stato, del territorio di una parte contraente («parte contraente pre- decessora») ha deposto dinnanzi al Direttore generale una dichiarazione di continua- zione che ha come effetto l’applicazione del Protocollo da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte con- traente predecessora alla data stabilita in conformità dell’alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti: [...] ii) pagamento all’Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, della tassa indicata al punto 10.1 dell’elenco delle tasse e degli emolumenti dovuta all’Ufficio internazionale e della tassa indicata al punto 10.2 di tale elenco, che sarà trasferita dall’Ufficio internazionale allo Stato successore. [...]
Elenco delle tasse e degli emolumenti (testo in vigore il 1° novembre 2021) Franchi svizzeri
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