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AS 2021 632

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del 20 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «klinker» è sostituito con «clinker».

Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combu- stione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.

Art. 19a cpv. 2 Abrogato

Capitolo 2 sezione 5 (art. 20 e 20a) Abrogata

Capitolo 2 sezione 5b (art. 20d e 20e) Abrogata

1 RS 814.318.142.1

2021-3450 RU 2021 632

Inquinamento atmosferico. O RU 2021 632

Art. 36 cpv. 1 lett. a

1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:

a. sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di fil- tro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combu- stione interna (art. 37);

Art. 37, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a com- bustione interna 1 L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle mac- chine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:

Capitolo 4 sezione 3a (art. 42a) Abrogata

II Gli allegati 2, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III L’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti è modificata come segue:

Allegato 4 N. 1.1 Frase introduttiva e tabella, valore limite per il benzo[a]pirene 1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

… … Benzo[a]pirene 10 … …

2 RS 814.600

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IV Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 2021 Per i forni per cemento e i forni per clinker di calcio che secondo la modifica del 20 ottobre 2021 devono essere risanati, ma che soddisfano i provvedimenti limitativi delle emissioni secondo le disposizioni previgenti, l’autorità concede, in deroga all’ar- ticolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

V La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

20 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 112 rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Ossidi d’azoto e ammoniaca

1 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido

d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.

2 Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.

Cifra 113 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limi- tate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sop- portabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.

Cifra 114 cpv. 2–4 2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.

3 L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni: a. le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m3; b. il valore limite non deve superare 50 mg/m3 in totale.

4 L’UFAM emana raccomandazioni sulle procedure idonee a determinare le emissioni

di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.

Cifra 115 Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

Cifra 119 cpv. 1 lett. a

1 Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:

a. ossidi d’azoto e ammoniaca;

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Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 523 cpv. 2bis–4 2bis L’autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore am- bientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. 3 In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se: a. più focolari sono impiegati in varie combinazioni come un’unica unità d’eser- cizio per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile; b. ciò è indicato per altri motivi d’esercizio o per motivi tecnici.

4 Abrogato

Cifra 524 cpv. 1 1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sull’efficienza energetica (OEEne) che attesta che l’impianto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.19 OEEne.

3 RS 730.02

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Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

Cifra 1 Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché alle macchine e agli ap- parecchi con motore a combustione interna di cui all’articolo 20b.

Cifra 2 Abrogata

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