AS 2021 633
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
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Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)
del 20 ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoversi 1 e 2 lettera a, 30c capoverso 3, 30d lettera a,
39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831
sulla protezione dell’ambiente, ordina:
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 1 Scopo 1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che gli apparecchi elettrici ed elettro- nici nonché i loro componenti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. 2 Gli apparecchi e i componenti da smaltire devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e le sostanze riciclabili contenute in tali apparecchi e componenti devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli appa- recchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti. 2 La presente ordinanza si applica agli apparecchi e componenti incorporati in costru- zioni, veicoli o altri oggetti soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica. 3 Agli apparecchi e ai componenti concepiti esclusivamente per l’uso professionale o commerciale si applicano soltanto le disposizioni sullo smaltimento di cui all’articolo
10 nonché quelle sulla registrazione dei dati secondo l’articolo 12.
RS 814.620 1 RS 814.01
2021-3451 RU 2021 633
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4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) definisce gli apparecchi e i componenti secondo i capoversi 1–3.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. apparecchi: gli apparecchi elettrici o elettronici che utilizzano, per un corretto funzionamento, energia elettrica e sono impiegati nelle economie domestiche oppure a titolo professionale o commerciale; b. componenti: le parti elettriche o elettroniche di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi; c. fabbricanti: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o com- ponenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale; d. commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale; e. commercianti al dettaglio: i commercianti che forniscono apparecchi o com- ponenti esclusivamente all’utente finale; f. centri pubblici di raccolta: i centri o gli eventi di raccolta gestiti dalla collet- tività o da privati per conto della collettività; g. imprese di smaltimento: le imprese che prendono in consegna apparecchi e componenti a scopo di smaltimento ad eccezione dei centri pubblici di rac- colta, dei trasportatori e di chi è soggetto all’obbligo di ripresa; h. stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
1. è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in
Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via speri- mentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può
sostenere sotto il profilo economico.
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Sezione 2: Informazione, restituzione, ripresa e smaltimento
Art. 4 Obbligo di etichettatura 1 I fabbricanti devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:
2 Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1 i fabbricanti di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2. 3 In deroga al capoverso 1, se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto i fabbricanti possono eccezionalmente apporre il simbolo sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio invece che su quest’ultimo.
Art. 5 Obbligo di restituzione Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un com- merciante, a un fabbricante o a un’impresa di smaltimento. È ammessa anche la resti- tuzione ai centri pubblici di raccolta che offrono questo servizio per gli apparecchi o per i loro componenti.
Art. 6 Obbligo di ripresa 1 I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i componenti appar- tenenti alle marche da loro fabbricate o importate. 2 I commercianti devono riprendere gratuitamente i tipi di apparecchi e componenti che hanno nell’assortimento. 3 I commercianti al dettaglio e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti agli utenti finali devono riprendere gratuitamente nei loro punti di vendita durante l’orario di apertura gli apparecchi e i componenti del tipo che figura nel loro assorti- mento. 4 L’obbligo di ripresa gratuita dei componenti secondo i capoversi 1–3 sussiste sol- tanto nei confronti degli utenti finali. Chi è soggetto all’obbligo di ripresa può negare la ripresa gratuita di componenti che provengono dallo smontaggio di apparecchi a titolo commerciale. 5 I commercianti e i fabbricanti che forniscono apparecchi e componenti soltanto a commercianti possono affidare la ripresa a terzi.
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Art. 7 Obbligo d’informazione Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente. È escluso da questo obbligo chi è soggetto all’obbligo di ripresa di apparecchi secondo l’articolo 2 capoverso 2.
Art. 8 Protezione dei dati Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta nonché le imprese di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali sono salvati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati o le rispettive disposizioni cantonali.
Art. 9 Obbligo di smaltimento 1 Chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve smaltire gli apparecchi e i componenti che non utilizza più e che non consegna ad altri soggetti all’obbligo di ripresa. Può affidare tale incarico a terzi. 2 I gestori di centri pubblici di raccolta e le imprese di smaltimento devono smaltire gli apparecchi e i componenti che hanno ripreso o cederli a chi è soggetto all’obbligo di ripresa. 3 I detentori di apparecchi e componenti che non possono essere consegnati a chi è soggetto all’obbligo di ripresa, a centri pubblici di raccolta o a imprese di smaltimento devono smaltirli o farli smaltire a proprie spese conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10. 4 Se non versa contributi finanziari a organizzazioni settoriali per assicurare lo smal- timento degli apparecchi e dei componenti, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve: a. fare smaltire a proprie spese gli apparecchi e i componenti ripresi; e b. registrare la quantità di apparecchi e componenti venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti che gli apparecchi e i componenti ripresi sono stati ceduti in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i Cantoni possono consultare la documentazione degli ultimi cin- que anni.
Art. 10 Requisiti per lo smaltimento 1 Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e di componenti deve garantire che ciò avvenga in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare rispettare i requisiti seguenti: a. gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente, come il pericolo di incendio o di esplosione o l’emissione di sostanze pericolose, devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali;
2 RS 235.1
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b. i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive secondo l’or- dinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chi- mici devono essere rimossi nelle prime fasi del processo di trattamento e smal- titi separatamente, al fine di prevenire la diffusione di sostanze nocive; in particolare si intendono:
1. i componenti contenenti cadmio e mercurio,
2. i gas climalteranti e i gas che impoveriscono lo strato di ozono,
3. le materie plastiche contenenti sostanze ignifughe vietate o metalli pe-
santi,
4. il vetro di tubi catodici, le batterie e i condensatori contenenti sostanze
pericolose, e
5. gli apparecchi e i componenti contenenti amianto nonché gli apparecchi
e i componenti radioattivi; c. i componenti in materiali riciclabili, come ferro, metalli di base e metalli pre- ziosi nonché materie plastiche e vetri, devono essere riciclati adeguatamente; d. i metalli tecnologici rari, come indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, devono essere riciclati nella misura in cui esistono a tal fine procedure o im- pianti adeguati; e. i componenti in materiali non riciclabili, come materie plastiche e vetri con- tenenti sostanze nocive, devono essere termicamente riciclati, termicamente eliminati o, se del caso, depositati. 2 Nella misura in cui è necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capo- verso 1, singoli generi di apparecchi e componenti devono essere raccolti in modo differenziato e immagazzinati separatamente in un deposito intermedio.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
Art. 12 Registrazione dei dati Chi è soggetto all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di smal- timento devono sottoporre all’UFAM su sua richiesta e secondo le sue indicazioni i dati sugli apparecchi e i componenti smaltiti necessari all’esecuzione.
3 RS 814.81
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Art. 13 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione per l’applicazione della presente ordinanza, in particolare riguardo allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con gli uffici federali, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto delle nor- mative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti.
Art. 14 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.
Art. 15 Disposizioni transitorie Fino all’entrata delle disposizioni di esecuzione del DATEC secondo l’articolo 2 capoverso 4 gli apparecchi e i componenti delle seguenti categorie rientrano nel settore di applicazione della presente ordinanza: a. gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento; b. gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione; c. gli elettrodomestici; d. i dispositivi d’illuminazione; e. le lampade (salvo le lampade a incandescenza); f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
20 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 14)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I L’ordinanza del 14 gennaio 19984 concernente la restituzione, la ripresa e lo smalti- mento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 5 luglio 20005 sugli imballaggi per bevande
Art. 12 lett. g L’organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività: g. il finanziamento degli oneri dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.
Art. 15 cpv. 3 3 L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione direzione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.
2. Ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici
Allegato 2.15 n. 6.7 cpv. 3 3 L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione e affidare la verifica dei risultati dei controlli interni e la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la con- sultazione degli atti.
4 RU 1998 827; 1999 1408; 2000 703; 2004 3529; 2005 4199 5 RS 814.621 6 RS 814.81
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