AS 2021 637
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
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Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)
Modifica del 27 ottobre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1bis 1bis In deroga al capoverso 1 lettera c, i visti non sono rilasciati gratuitamente ai titolari di passaporti ufficiali validi della Repubblica del Gambia. Sono fatti salvi gli obblighi internazionali della Svizzera in quanto Stato ospite di conferenze e di organizzazioni internazionali.
II La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 2021.
27 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 142.209
2021-3495 RU 2021 637
Ordinanza sugli emolumenti LStrI RU 2021 637
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