AS 2021 64
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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 26 gennaio 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:
Art. 6 Obbligo del controllo veterinario di confine (art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)
Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti nel regolamento di esecu- zione (UE) 2019/20072, negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21223 nonché nella decisione 2007/275/CE4.
1 RS 916.443.106 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, ma- teriale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia sog- getti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE, versione della GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1. 3 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di con- trollo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in com- mercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, versione della GU L 321 del 12.12.2019, pag. 9. 4 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007, GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.
2021-0245 RU 2021 64
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2021 64
II Gli allegati 5, 6 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
26 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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Allegato 5 (art. 7)
Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite Atto normativo dell’UE Disposizioni determinanti
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Allegato II Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.
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Allegato 6 (art. 8)
Requisiti formali per i certificati sanitari
1 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea
1 I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile. 2 I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.
3 I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o
inglese, e per le partite in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4 I certificati sanitari devono essere composti di:
a. un unico foglio; b. diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure c. una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pa- gina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).
5 I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei
certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.
6 Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e ag-
giungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare. 7 I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferis- cono esca dal controllo dell’autorità competente.
2 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica
trasmessi mediante TRACES 1 I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.
2 I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la
partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
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3 Certificati sostitutivi
1 L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale: a. contiene errori di scrittura; b. è danneggiato; oppure c. è stato smarrito.
2 Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni con-
tenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.
3 Il certificato sostitutivo:
a. fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di ri- lascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il cer- tificato originale; b. è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del cer- tificato originale; c. reca la data in cui è stato rilasciato; ed d. è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.
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Allegato 8 (art. 10)
Requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
1 Requisiti generali per i locali, le installazioni e gli impianti
dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
1.1 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti devono disporre:
a. di locali, compresi uffici, locali comuni e capacità d’archivio, zone, in- stallazioni e impianti idonei al tipo e alla quantità delle partite da sdoga- nare; b. di locali, zone, installazioni e impianti che consentano di effettuare con- trolli ufficiali di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero; c. di locali o zone coperti riservati allo scarico degli animali o dei prodotti animali; d. di locali d’ispezione o di zone d’ispezione; e. di locali di ricovero o zone di ricovero per gli animali o di locali o zone di magazzinaggio per i prodotti animali, comprendenti celle frigorifere, se sono necessarie per la categoria di prodotti animali per cui è ricono- sciuto il posto d’ispezione frontaliero; f. di accesso ai servizi igienici dotati di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani, utilizzabili unicamente dalle persone che parte- cipano ai controlli ufficiali; g. di attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite; h. di attrezzature per la pulizia e la disinfezione e di istruzioni per il loro uso o un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da società indipendenti dal posto d’ispezione frontaliero; i. di attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e conteni- tori idonei al loro trasporto; j. di attrezzature che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; k. di servizi di laboratorio che siano in grado di effettuare analisi dei cam- pioni prelevati; l. di piani che garantiscano, all’occorrenza, la disponibilità di altri locali, zone, installazioni, impianti o servizi per poter adottare misure in caso di sospetto di partite non conformi o partite che rappresentano un rischio; m. di piani per garantire che le partite siano sdoganate in conformità alle disposizioni ed evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata; n. di piani per evitare l’introduzione di malattie in Svizzera.
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1.2 I locali d’ispezione devono essere dotati:
a. di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare; b. di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato non- ché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani; c. di un sistema di drenaggio adeguato; d. di luce naturale o artificiale adeguata.
1.3 Le zone d’ispezione devono essere facili da pulire ed essere dotate:
a. di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato non- ché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani; b. di un sistema di drenaggio adeguato; c. di luce naturale o artificiale adeguata;
1.4 I locali d’ispezione o zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di
animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione fronta- liero, essere inoltre dotati di: a. un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare; b. attrezzature di campionamento; c. nastro adesivo e sigilli numerati o etichette autoadesive chiaramente con- trassegnate per garantire la tracciabilità; d. attrezzature per la pesatura delle partite.
1.5 Laddove necessario, devono essere disponibili le istruzioni dettagliate sul
campionamento per l’analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio. 1.6 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.
2 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
per il controllo degli animali 2.1 Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli animali devono disporre: a. di una propria corsia di accesso o di altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico; b. di attrezzature per l’alimentazione e l’abbeveraggio degli animali; c. di locali d’ispezione o zone d’ispezione provvisti di attrezzature di con- tenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici; d. di installazioni progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza; e. spogliatoi con docce utilizzabili unicamente dalle persone che parteci- pano ai controlli ufficiali. 2.2 I locali e le zone di scarico devono essere sufficientemente ampi, luminosi e ventilati.
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3 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
per il controllo dei prodotti animali 3.1 Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei prodotti animali devono disporre: a. di locali o zone per immagazzinare i prodotti animali alla temperatura appropriata a ciascuna categoria, in attesa dei risultati delle analisi di la- boratorio o in attesa dell’esito dei controlli; b. di spogliatoi utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali. 3.2 I locali d’ispezione o le zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere dotati di: a. un termometro per misurare la temperatura di superficie e interna dei prodotti animali; b. attrezzature di scongelamento. 3.3 I locali e le zone d’ispezione nonché i locali e le zone di magazzinaggio de- stinati alle derrate alimentari di origine animale non possono essere utilizzati per altri prodotti animali. 3.4 In deroga al numero 3.3, il servizio veterinario di confine può utilizzare i locali e le zone ivi menzionate in modo combinato per le derrate alimentari di ori- gine animale e altri prodotti animali se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’USAV effettua una valutazione dei rischi che mostri come evitare una contaminazione incrociata; b. il servizio veterinario di confine attua a tal fine le necessarie misure; c. le partite di prodotti animali non imballati devono essere sdoganate in tempi distinti dalle altre partite imballate e non imballate. Tra uno sdo- ganamento e l’altro, i locali e le zone sono, se necessario, puliti e disin- fettati. 3.5 Il servizio veterinario di confine può consentire a terzi, sotto la sua vigilanza, di utilizzare locali o zone di magazzinaggio commerciali, a condizione che si trovino in prossimità del posto d’ispezione frontaliero e nell’area di compe- tenza della stessa autorità doganale.
3.6 I prodotti animali immagazzinati in locali o zone di magazzinaggio commer-
ciali devono essere immagazzinati in condizioni igieniche e adeguatamente identificati. Inoltre, in caso di rischio di polizia epizootica o di igiene delle derrate alimentari, essi devono essere tenuti in un locale separato e chiudibile a chiave o in zone separate da tutti gli altri prodotti immagazzinati nei locali e nelle zone di magazzinaggio commerciali. 3.7 Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i locali e le zone destinati al controllo di prodotti animali.