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AS 2021 642

Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)

Modifica del 1° ottobre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:

Art. 1 lett. a Abrogata

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

1 Se non vi è un’urgenza medica, il polmone è attribuito:

2 Abrogato

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché 1bis

1 È considerato in imminente pericolo di morte il paziente che:

d. non adempie i criteri di cui alle lettere a-c, ma presenta una prognosi negativa analoga in assenza di trapianto. 1bis Il centro di trapianto di fegato competente chiede a tutti gli altri centri di trapianto di fegato in Svizzera se concordano con la classificazione secondo il capoverso 1 let- tera d. Qualora i centri non riescano a trovare un’intesa, la decisione spetta al servizio nazionale di attribuzione.

1 RS 810.212.41

2021-3400 RU 2021 642

O del DFI sull’attribuzione di organi RU 2021 642

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

1° ottobre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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