AS 2021 645
Decisione n. 2/2019 del Consiglio recante modifica della Convenzione AELS
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2019 del Consiglio recante modifica della Convenzione AELS1
Adottata il 14 maggio 2019 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 20212 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 22 luglio 2021 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2021
Il Consiglio dell’AELS decide:
I La Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; di seguito la «Convenzione») è modificata come segue:
Art. 5 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Le disposizioni relative alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa sono contenute nell’allegato A.
Art. 53 Allegati 1. Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte inte- grante della stessa.
2. Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:
Allegato A Regole d’origine e cooperazione amministrativa Allegato B Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
1 Nella RU e nella RS vengono pubblicate unicamente le modifiche del testo della Conv. La Decisione nella versione integrale non viene pubblicata né nella RU né nella RS. La versione originale inglese può essere richiesta all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna ed è disponibile sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/ council-decisions-amending-the-convention 2 RU 2021 644 3 RS 0.632.31
2021-2420 RU 2021 645
Convenzione AELS. Dec. n. 2/2019 RU 2021 645
Allegato E Sementi Allegato F Agricoltura biologica Allegato G Misure sanitarie e fitosanitarie Allegato H Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione Allegato I Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità Allegato J Protezione della proprietà intellettuale Allegato K Libera circolazione delle persone Allegato L Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi Allegato M Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi Allegato N Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi Allegato O Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi Allegato P Trasporti terrestri Allegato Q Trasporto aereo Allegato R Appalti pubblici Allegato S Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio Allegato T Arbitrato Allegato U Applicazione territoriale Allegato V Prodotti agricoli di base Allegato W Prodotti agricoli trasformati Allegato X Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 1‒24 del Sistema armoniz- zato (SA)
3. Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.
4. Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, H, S, T, V e W come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.
II Alla Convenzione è aggiunto il nuovo allegato A conformemente alla versione qui annessa:
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Allegato A4
Regole d’origine e cooperazione amministrativa (art. 5)
Art. 1 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d’origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l’appendice I e le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regio- nale del 15 giungo 20115 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito «Convenzione PEM»), compresi i relativi allegati, che sono inseriti nella pre- sente Convenzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’ar- ticolo 15. 2. Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’appendice I e delle per- tinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati.
Art. 2 Denuncia della Convenzione PEM
1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro,
quest’ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d’origine ai fini della presente Convenzione. 2. Fino all’entrata in vigore di nuove regole, continuano a valere, mutatis mutandis, l’appendice I e le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM, compresi i relativi allegati, applicabili al momento della denuncia, consentendo esclu- sivamente il cumulo tra gli Stati membri.
Art. 3 Disposizioni transitorie Fino all’applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo 3 dell’appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati dell’AELS, le Isole Færøer, l’Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
4 Il testo di questo allegato diventerà obsoleto con la decisione del Consiglio n. 6/2020 dell’8 dicembre 2020 che modifica l’allegato A della convenzione AELS, entrata in vigore il 1° novembre 2021, cfr. rif. RU. 5 RS 0.946.31
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