AS 2021 649
AS 2021 649
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione
n. Vaccinazione contro il COVID-19 1. Immunizzazione di base durante un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo.
2. Vaccinazione di richiamo durante
un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo. In valutazione. Le prestazioni elencate nei numeri 1 e 2 non sono soggette a franchigia. Per la vaccinazione, incluso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
1 RS 832.112.31
2021-3410 RU 2021 649
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 649
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 20212.
2 Si applica fino al 30 giugno 2022, dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
3 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2 Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)