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AS 2021 649

AS 2021 649

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione

n. Vaccinazione contro il COVID-19 1. Immunizzazione di base durante un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo.

2. Vaccinazione di richiamo durante

un’epidemia di COVID-19 per le persone particolarmente in pericolo. In valutazione. Le prestazioni elencate nei numeri 1 e 2 non sono soggette a franchigia. Per la vaccinazione, incluso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

1 RS 832.112.31

2021-3410 RU 2021 649

Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 649

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 20212.

2 Si applica fino al 30 giugno 2022, dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

2 Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

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