AS 2021 65
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)
Modifica del 26 gennaio 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
26 gennaio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 916.443.111
2021-0244 RU 2021 65
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2021 65 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O del DFI
Allegato 3 (art. 3)
Requisiti formali per i certificati sanitari
1. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea
1. I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile. 2. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completa- mente eliminate dal certificato. 3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4. I certificati sanitari devono essere composti di:
a. un unico foglio; b. diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure c. una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»). 5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certifi- cati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.
6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiun-
gendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare. 7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
2. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica
trasmessi mediante TRACES 1. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. 2. I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la par- tita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
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3. Certificati sostitutivi
1. L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato ori- ginale: a. contiene errori di scrittura; b. è danneggiato; oppure c. è stato smarrito. 2. Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sa- nitarie della partita.
3. Il certificato sostitutivo:
a. fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato ori- ginale; b. è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certifi- cato originale; c. reca la data in cui è stato rilasciato; ed d. è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma car- tacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.
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