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AS 2021 652

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 15 dicembre 2020 Entrata in vigore il 1° novembre 2021

Traduzione

Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 La regola 143 del regolamento di esecuzione della CBE è modificata come segue: Il nuovo testo del paragrafo 1 lettera g è il seguente: «cognome, nomi, Stato sul cui territorio egli risiede e domicilio dell’inventore men- zionato dal richiedente o dal titolare del brevetto, a meno che l’inventore non abbia rinunciato, secondo la regola 20 paragrafo 1, ad essere designato come tale; »

1 RS 0.232.142.2

2021-1045 RU 2021 652

Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2021 652

Art. 2 La regola 143 CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2021. Si applica a tutte le domande di brevetto pubblicate nel Registro europeo dei brevetti a quella data o a decorrere da quella data.

Fatto a Monaco il 15 dicembre 2020.

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl

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