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AS 2021 655

Ordinanza sull’assicurazione militare

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 1 1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 365 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le presta- zioni in caso di infortunio ammonta a 46 franchi al mese.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 833.11

2021-3613 RU 2021 655

Assicurazione militare. O RU 2021 655

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