AS 2021 655
Ordinanza sull’assicurazione militare
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Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv. 1 1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 365 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le presta- zioni in caso di infortunio ammonta a 46 franchi al mese.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 833.11
2021-3613 RU 2021 655
Assicurazione militare. O RU 2021 655
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