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AS 2021 669

AS 2021 669

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 15 novembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 33 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2021 alle ore 00.00.2

15 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 818.102.2 2 Pubblicazione urgente del 15 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-3660 RU 2021 669

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2021 669

Allegato 2 (art. 13, 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 3.2 lett. f

3.2 Per vaccinazione completa s’intende la somministrazione di almeno due dosi

dei seguenti vaccini: f. Bharat Biotech Covid-19 Vaccine / Covaxin.

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