AS 2021 67
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 2 febbraio 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei con- fronti della Siria è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2021 alle ore 18.004.
2 febbraio 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consulto al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.172.7 4 Pubblicazione urgente del 3 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2021 67
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