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AS 2021 672

Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente l’entrata in vigore parziale della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’entrata in vigore parziale della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 20201 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, ordina:

Articolo unico

1 Le seguenti disposizioni della MPT entrano in vigore il 1° gennaio 2022:

a. gli articoli 365 capoverso 2 lettera v e 367 capoversi 2 lettera n e 4 del Codice penale2 (cifra I 6); b. gli articoli 108b, 108c, 108d e 108e della legge federale del 21 dicembre

19483 sulla navigazione aerea (cifra I 11).

2 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RU 2021 565; disposizioni già entrate in vigore: RU 2021 565 pag. 27.

2 RS 311.0 3 RS 748.0

2021-3589

RU 2021 672

Entrata in vigore parziale della legge federale sulle misure di polizia RU 2021 672 per la lotta al terrorismo. O

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