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AS 2021 674

Ordinanza sui test pilota nell’ambito del servizio civile

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui test pilota nell’ambito del servizio civile (OTPSC)

del 27 ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile (LSC), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di test pilota nel quadro del servizio civile al fine di determinare se nell’ambito di attività dei servizi sociali di cui all’arti- colo 4 capoverso 1 lettera b LSC esistono altre forme d’impiego idonee al servizio civile.

Art. 2 Portata e scopo dei test pilota 1 L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) svolge i test pilota con un massimo di

80 istituti d’impiego e di 160 persone che devono prestare servizio civile.

2 I test pilota hanno segnatamente lo scopo di determinare:

a. gli enti adeguati quali istituti d’impiego del servizio civile; b. i possibili modelli d’impiego; c. lo statuto delle persone che devono prestare servizio civile e le prestazioni di servizio civile da parte delle stesse.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. prestazione stazionaria: attività che la persona che presta servizio civile svolge presso l’istituto d’impiego, per quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.

RS 824.02 1 RS 824.0

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Test pilota nell’ambito del servizio civile. O RU 2021 674

b. prestazione a domicilio: attività che la persona che presta servizio civile svolge al di fuori dell’istituto d’impiego, su incarico di quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.

Art. 4 Riconoscimento quale istituto d’impiego e criterio della particolare importanza per la rinuncia alla riscossione del tributo 1 Per la durata dei test pilota, il CIVI può riconoscere quale istituto d’impiego un ente con fine di lucro a condizione che le prestazioni che fornisce siano d’interesse pub- blico. 2 La partecipazione dell’istituto d’impiego è considerata di particolare importanza secondo l’articolo 46 capoverso 3 LSC in particolare quando l’istituto d’impiego impiega la persona che presta servizio civile per almeno il 30 per cento per prestazioni a domicilio.

Art. 5 Superamento del numero massimo di persone Il numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego conformemente all’appendice 1 numero 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 19962 sul servizio civile (OSCi) può essere superato se l’istituto d’impiego dimostra di fornire alle persone che prestano servizio civile un’assistenza e un’occupazione sufficienti e se tale superamento non ha alcuna incidenza sul mercato del lavoro.

Art. 6 Base volontaria Le prestazioni di servizio civile nell’ambito dei test pilota avvengono su base volon- taria.

Art. 7 Grado di occupazione e periodo d’impiego di lunga durata 1 In deroga all’articolo 35 capoverso 4 OSCi3 la persona che deve prestare servizio civile può svolgere le prestazioni di servizio civile come segue: a. a tempo pieno o a tempo parziale al 50, 60, 70, 80 o 90 per cento; b. su base oraria, d’intesa con l’istituto d’impiego. 2 Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera a possono essere fornite nel quadro di prestazioni stazionarie e a domicilio oppure esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio. Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera b possono essere fornite esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio. 3 In deroga all’articolo 37 capoverso 4 OSCi, il periodo d’impiego di lunga durata non deve obbligatoriamente essere svolto in un unico istituto d’impiego.

2 RS 824.01 3 RS 824.01

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Art. 8 Prestazioni di servizio civile a tempo parziale 1 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo parziale, alla fine di ogni mese il suo grado di occupazione è convertito in giorni interi; tali giorni sono computati come giorni di servizio prestati. Le frazioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio. 2 I giorni di vacanza secondo l’articolo 72 OSCi4 e il numero di giorni computabili d’assenza per malattia o infortunio secondo l’articolo 54 OSCi sono adeguati in base al grado di occupazione. 3 La persona che presta servizio civile a tempo parziale sottostà all’assicurazione mi- litare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni.

Art. 9 Prestazioni di servizio civile su base oraria 1 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, alla fine di ogni mese è computato un giorno di servizio ogni otto ore. Le fra- zioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio. 2 Non sussiste alcun diritto a giorni di vacanza. In caso di malattia o infortunio sono computate le ore concordate tra l’istituto d’impiego e la persona che presta servizio civile prima della malattia o dell’infortunio; quest’ultima deve presentare un certifi- cato medico. 3 La persona che presta servizio civile su base oraria sottostà all’assicurazione militare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni fornite su base oraria.

Art. 10 Picchetto 1 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo pieno o a tempo parziale, a settimana può essere impiegata nel servizio di pic- chetto al massimo una mezza giornata di servizio computabile. 2 Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, a settimana può essere impiegata nel servizio di picchetto al massimo a quattro ore di servizio computabili.

Art. 11 Durata minima degli impieghi 1 In deroga all’articolo 37 capoverso 1 OSCi5, l’obbligo della persona che presta ser- vizio civile di compiere un periodo d’impiego di lunga durata è considerato adempiuto se entro la fine dell’impiego possono essere computati almeno 90 giorni. 2 In deroga all’articolo 39a capoverso 1 OSCi, la durata minima delle prestazioni di servizio civile annuale può essere inferiore a 26 giorni.

4 RS 824.01 5 RS 824.01

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Art. 12 Periodi d’impiego a titolo di prova e corsi di formazione 1 I singoli giorni di un periodo d’impiego a titolo di prova secondo l’articolo 33 OSCi6 devono essere prestati entro 14 giorni dall’inizio dell’impiego. Se in determinati gi- orni il periodo d’impiego a titolo di prova si svolge su base oraria, è computato un giorno di servizio ogni otto ore; se dopo questo calcolo il saldo è di almeno cinque ore è computato un ulteriore giorno di servizio. 2 Il mansionario può prevedere che la persona che presta servizio civile frequenti un corso di cinque giorni secondo l’articolo 80 capoverso 1 lettera a OSCi prima o subito dopo l’inizio dell’impiego e un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’arti- colo 80 capoverso 1 lettera b-f OSCi prima o durante le quattro settimane iniziali dell’impiego.

Art. 13 Spese 1 L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’al- loggio al luogo di lavoro e gli spostamenti relativi alle prestazioni a domicilio. 2 Se decide che la persona che presta servizio civile deve utilizzare un mezzo privato invece del trasporto pubblico versa un’indennità di 65 centesimi per chilometro.

Art. 14 Valutazione 1 Il CIVI valuta i test pilota all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

2 Valuta in particolare:

a. l’efficacia e l’efficienza dei modelli d’impiego; b. le questioni finanziarie e di responsabilità; c. i benefici degli impieghi e la soddisfazione dei famigliari, delle persone che necessitano di assistenza e degli istituti d’impiego; d. le opportunità e i rischi degli impieghi svolti. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali valuta la compatibilità tra i test pilota svolti e l’indennità di perdita di guadagno. 4 Il DEFR informa il Consiglio federale sui risultati dei test pilota e sulle sue intenzi- oni riguardo alle fasi successive.

6 RS 824.01

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Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

27 ottobre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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