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AS 2021 675

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agro- scope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecu- zione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale.

Art. 3 Abrogato

2021-3615 RU 2021 675

Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2021 675

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 8 titolo (concerne soltanto il testo francese) e n. 8.5

Franchi

8 Ordinanza del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali

...

8.5 Trattamento del rinnovo (art. 31) o dell’estensione di un’auto-

rizzazione esistente (art. 22) per un additivo utilizzato negli alimenti per animali 400

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 916.307

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