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AS 2021 677

Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione

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Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione

Modifica del 2 novembre 2021

Il Tribunale amministrativo federale ordina:

I Il regolamento del Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 20081 concer- nente l’informazione è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 1 1 Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d’intestazione e il disposi- tivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 LTAF). Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36b LTAF e dell’articolo 43b della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte ge- nerale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono messe a disposizione.

Art. 5 cpv. 1 1 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle de- cisioni sia in una raccolta ufficiale. Le decisioni pronunciate in applicazione dell’ar- ticolo 36b LTAF e dell’articolo 43b LPGA3 non vengono pubblicate.