AS 2021 683
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del 3 novembre 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/11652.
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7 7 Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
II
1 Gli allegati 1–3 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 910.181 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 45–47.
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III
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 2021 1 Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate ali- mentari trasformate: a. lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all’allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche; b. farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica; c. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche. 2 I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 se- condo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 novembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
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Allegato 1 (art. 1 e 16 cpv. 5)
Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso
N. 1 e 2
1. Sostanze di origine vegetale o animale
Designazione Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
La voce «Feromoni» è sostituita dalla voce seguente: Feromoni e altri semiochimici Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura
2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi
Designazione Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
La voce «Cerevisane» è sostituita dalla voce seguente: Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi
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Allegato 2 (art. 2)
Concimi, preparati e substrati autorizzati
N. 2.2.
Designazione Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale
Le voci «Borlande ed estratti di borlande» e «Acido umico, acido fulvico» sono sostituite dalle voci seguenti: Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande con sali ammoniacali Acido umico, acido fulvico Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile.
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Allegato 3 (art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte A, parte B n. 1 e parte C
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
Le voci «E 322* Lecitine», «E 401 Alginato di sodio», «E 410* Farina di semi di carrube», «E 412* Gomma di guar», «E 414* Gomma arabica», «E 417 Gomma di tara», «E 418 Gomma di gellano», «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti: E 322* Lecitine Ammesse Ammesse soltanto per Soltanto se di produzione prodotti lattiero-caseari biologica Soltanto se di produzione biologica E 401 Alginato di sodio Ammesso Soltanto per prodotti lattiero- caseari e insaccati a base di carne E 410* Farina di semi di carrube Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 412* Gomma di guar Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 414* Gomma arabica Ammessa Ammessa Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 417 Gomma di tara Ammessa soltanto come Ammessa soltanto come ad- addensante densante Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione bio- biologica logica E 418 Gomma di gellano Ammessa soltanto nella Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di forma ad alto tasso di acile acile Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica
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Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
E 422 Glicerolo Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per aromi; estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come ammesso soltanto come umettante in capsule di umettante in capsule di gelatina e come filmante gelatina e come filmante per compresse per compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto di origine vege- tale Soltanto se di produzione Soltanto se di produzione biologica biologica E 903 Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa agente di rivestimento per prodotti dolciari; ammessa soltanto come agente di rivestimento con- servante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la prote- zione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trat- tamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del
14 nov. 20193 concernente
l’ordinanza sulla salute dei vegetali) Soltanto se di produzione biologica
3 RS 916.201
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Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per
la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
di origine vegetale di origine animale
Le voci «Cloruro di calcio», «Carbone attivato» e «Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti: Cloruro di calcio Ammesso soltanto come Ammesso soltanto per la fab- coagulante bricazione di insaccati a base di carne Carbone attivato Ammesso Ammesso Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa di taccante Soltanto se di produzione biologica
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Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola Ingrediente Condizioni particolari e limitazioni
Alghe Arame (Eisenia bicyclis) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse diretta- mente correlati Alghe Hijiki (Hizikia fusiforme) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse diretta- mente correlati Corteccia di Pau d’Arco Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per (Handroanthus impetiginosus) tisane («lapacho») Budelli Ottenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale Gelatina Ottenuta da specie animali diverse dal suino Sali minerali del latte (in polvere Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali o liquidi) del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche Pesci e altri animali acquatici Ottenuti solo da pesca sostenibile selvatici sia non trasformati sia Solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica sotto forma di prodotti ottenuti secondo gli standard internazionali riconosciuti dalla loro lavorazione
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Allegato 3b (art. 3c)
Atti normativi dell’Unione europea sull’agricoltura biologica
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/1693, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1. Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicem- bre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15. Anziché il Regolamento (CE) 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, men- zionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche au- torizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei pro- dotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro elimina- zione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1. Anziché il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzio- nato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
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Allegato 7 (art. 4b cpv. 1 lett. b e c)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Parte B lett. 1–3 Parte B: Additivi per alimenti per animali Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall’ordinanza del 26 ottobre 20114 sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20115 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. Categoria 1: Additivi tecnologici Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti:
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
Aggiungere prima della voce «Ferrocianuro di sodio»: E 412 1 Farina di semi di guar
Gruppo funzionale: k) additivi per l’insilamento
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
1k Enzimi, microorganismi Ammessi per la produzione di E236 1k Acido formico insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono E237 1k Formiato di sodio un’adeguata fermentazione E280 1k Acido propionico E281 1k Propionato di sodio
4 RS 916.307 5 RS 916.307.1
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Categoria 2: Additivi organolettici Gruppo funzionale: b) aromatizzanti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
Aggiungere prima della voce «Sostanze aromatizzanti»: 2b Castanea sativa Mill.: estratto di legno di castagno
Categoria 3: Additivi nutrizionali Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimica- mente definite
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
Aggiungere prima della voce «Vitamine e provitamine»: 3a Betaina anidra Soltanto per animali monogastrici Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica
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